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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13739/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti dell'imputato per detenzione di sostanza stupefacente in quantità e con modalità ritenute incompatibili con il solo uso personale, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, applicando la pena di otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa. In cassazione l'imputato ha proposto due censure: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di uso personale non punibile; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le doglianze, formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi di motivazione, miravano in realtà a una rivalutazione del merito; inoltre ha reputato congrua la motivazione della sentenza impugnata sulla destinazione a terzi della droga e sulla negativa valutazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale sulla destinazione non personale dello stupefacente, desunta dal rinvenimento di un bilancino di precisione, da una rilevante quantità di sostanza suddivisa in dosi, dalle modalità di confezionamento e occultamento e dal contenuto di messaggi trovati sul cellulare dell'imputato. Ha inoltre escluso la censurabilità in sede di legittimità della valutazione di merito sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, giustificata dalla personalità negativa dell'imputato, dai precedenti penali specifici e dalla mancanza di collaborazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice richiamata per la condanna per detenzione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità; la Corte valorizza gli indici fattuali che escludono l'uso esclusivamente personale e confermano la destinazione a terzi.

  • art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990

    il superamento del limite tabellare non integra da solo una presunzione di destinazione a uso non personale, ma può concorrere con altri elementi indiziari alla conclusione per lo spaccio.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche e il relativo giudizio di prevalenza rispetto ad aggravanti rientrano nel potere valutativo del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza a uso personale o a terzi deve essere desunta da una valutazione globale di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto; il solo dato quantitativo, anche se superiore ai limiti tabellari, non basta da solo a provare lo spaccio.
  • La nozione di uso personale non punibile non può essere esclusa per automatismo sulla base della quantità di droga, ma richiede il concorso di ulteriori indici rivelatori, quali modalità di confezionamento, strumenti tipici dello spaccio e contenuti comunicativi compatibili con la cessione.
  • La valutazione del giudice di merito sulla destinazione della droga è sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una nuova lettura del compendio probatorio.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti è censurabile in cassazione solo se la motivazione è assente o manifestamente illogica; non basta opporre una diversa lettura delle qualità personali dell'imputato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente qualificate come violazioni di legge o vizi motivazionali, sollecitano in realtà una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di appello.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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