Cassazione Civile, Ordinanza n. 24129/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un preteso rapporto di subagenzia intercorso per alcuni anni tra le parti. Il soggetto che si assumeva subagente chiedeva la condanna della controparte al pagamento di provvigioni, indennità suppletiva di clientela, indennità di risoluzione del rapporto e indennità sostitutiva del preavviso, per un importo complessivo molto elevato, sostenendo di aver procurato affari nell'ambito del rapporto. La corte d'appello aveva riconosciuto l'esistenza del rapporto, ma aveva ritenuto non dimostrati: la specifica regolamentazione contrattuale, gli affari concretamente procurati, il loro buon fine, una diversa percentuale provvigionale, nonché i presupposti e la base di calcolo delle indennità richieste; aveva inoltre escluso la prova dell'applicabilità dell'accordo economico collettivo invocato e negato i presupposti dell'indennità ex art. 1751 c.c. Nel ricorso per cassazione venivano denunciati, con due motivi, la violazione degli artt. 1748 c.c., 1751 c.c., 2697 c.c., 115, 116 e 432 c.p.c., nonché degli accordi economici collettivi richiamati, oltre a vizi motivazionali; in sostanza il ricorrente chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio e contestava il mancato riconoscimento del credito provvigionale e delle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi, pur formalmente rubricati come violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminate dai giudici di merito. Ha inoltre osservato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era specificamente articolata come omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Quanto alla violazione dell'art. 432 c.p.c., la Corte ha evidenziato che il giudice di merito aveva escluso in radice l'an del diritto a maggiori provvigioni per difetto di prova sugli affari e sulla misura delle provvigioni; analoghe considerazioni hanno condotto all'inammissibilità della seconda censura relativa alle indennità di fine rapporto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente quale norma sulla provvigione dell'agente; la Corte non ne entra nel merito perché ritiene le censure dirette alla rivalutazione dei fatti.
invocato per l'indennità di fine rapporto; la Corte non ne esamina il fondamento perché il ricorso è inammissibile e il giudice di merito aveva già escluso i presupposti della pretesa.
richiamato nel ricorso sul riparto dell'onere probatorio; la Corte nega che le censure superino il piano della diversa lettura delle prove.
invocato come parametro di valutazione della prova; la censura è ritenuta meramente assertiva e volta a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
richiamato in tema di apprezzamento delle prove; la Corte lo considera utilizzato in modo improprio per contestare il merito della decisione.
la Corte osserva che la norma non è pertinente alla doglianza, poiché il giudice di merito aveva escluso l'an del diritto alle maggiori provvigioni e non aveva proceduto a una mera liquidazione equitativa del quantum.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro formale del ricorso, ma le censure non superano il limite tra violazione di legge e rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il motivo è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; qui la formula è usata in modo generico e per contestare il merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e riconducibili in modo immediato e inequivoco a uno dei motivi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; non è sufficiente richiamare in modo generico violazione di legge e vizio motivazionale.
- Non è ammissibile il ricorso che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di appello.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la puntuale indicazione dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti; una critica alla motivazione come illogica o contraddittoria, se in sostanza volta a proporre una diversa lettura delle prove, non è sufficiente.
- Quando il giudice di merito abbia escluso l'esistenza stessa del diritto azionato per difetto di prova sull'an della pretesa, non è pertinente invocare norme sulla liquidazione equitativa del quantum come l'art. 432 c.p.c.
- In materia di provvigioni e indennità del rapporto di agenzia/subagenzia, chi agisce deve allegare e provare i presupposti del credito, gli affari rilevanti, il loro buon fine e, se dedotte, la base di calcolo delle indennità richieste.
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