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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22095/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di annullamento con rinvio, aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro (GIP 18/03/2024) relativo alle opere abusive esterne a Villa d'Elboeuf in Portici. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 324 comma 5 e 124 c.p.p. per presunta violazione del termine massimo di decisione (sostiene che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro il 21/10/2024 e invece è del 17/12/2024); (2) violazione di norme sostanziali e processuali (art. 44 D.P.R. 380/2001, artt. 54 e 1161 cod. nav., artt. 321 e 125 c.p.p.) e motivazione apparente perché parte della piattaforma (soprattutto sulla particella 425) sarebbe compresa nel permesso di costruire; (3) contestazione della demanialità della particella 194, per cui la porzione di opera su tale particella non ricadrebbe nel demanio marittimo e non giustificherebbe il sequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la disciplina del comma 5-bis dell'art. 311 c.p.p. si applichi alle misure reali, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (es.: Sez. 1 n. 39259/2017; Sez. 4 n. 51345/2018). Quanto agli altri motivi, la Corte ha valutato che non sussistono violazioni di legge né una motivazione assente: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente esposto i fatti e le valutazioni tecniche (sopralluogo con Polizia Locale, UTC, Capitaneria e Soprintendenza; riscontro grafico tra progetto e stato dei luoghi) e motivato la conferma del sequestro. Le censure difensive riguardano essenzialmente una diversa valutazione di merito delle prove (peso delle planimetrie, interpretazione dei titoli abilitativi), questione non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti ristretti previsti dalla legge. Sul punto relativo alla particella 194 la Corte ha ritenuto non decisiva la contestazione della demanialità, avendo il Tribunale dato atto che parte della particella risultava sommersa e indicando elementi che giustificano il sequestro. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con riferimento alla facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    Disciplina il ricorso per cassazione avverso provvedimenti relativi a misure cautelari reali; la Corte sottolinea che i commi 3 e 4 sono richiamabili ma non il comma 5-bis (che è stato ritenuto non applicabile alle misure reali).

  • art. 311 c.p.p. (comma 5-bis)

    La previsione del comma 5-bis non si applica alle misure reali, per cui i termini richiamati dal ricorrente non giustificano l'annullamento del provvedimento di sequestro preventivo/probatorio relativo a beni reali.

  • art. 325 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ricorda i limiti di sindacato in questa materia.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese processuali; applicata per addebitare le spese al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 54 cod. nav.

    Richiamato come norma sostanziale in relazione ai reati nautici/edilizi contestati; la Corte valuta che le questioni sollevate attengono alla valutazione di fatto sull'insussistenza dell'autorizzazione e non a un errore di diritto.

  • art. 1161 cod. nav.

    Norma sul carattere permanente del reato nautico; la Corte ha richiamato la natura permanente dell'illecito per discutere il requisito del periculum in mora e la riconducibilità delle opere al demanio.

  • art. 44 D.P.R. 380/2001

    Norma urbanistica/edilizia richiamata tra le fattispecie contestate: la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato la mancanza di titolo abilitativo per le opere.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    Norma sulla tutela dei beni culturali richiamata rispetto agli interventi nell'area sottoposta a vincoli; la Corte ha considerato le prescrizioni della Soprintendenza come elementi probatori rilevanti.

  • artt. 321 e 125 c.p.p.

    Richiamati in relazione alle censure circa motivazione e valutazione del fumus e del periculum; la Corte ha ritenuto che non ricorra una motivazione mancante o così gravemente viziosa da consentire il ricorso per cassazione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata come principio in ordine alla responsabilità per condotte processuali; la Corte l'ha invocata valutando l'assenza di dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso e comunque disponendo la sanzione equitativa alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Predisposta la facoltà di aumentare la sanzione oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale facoltà per disporre il versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione avverso provvedimenti su misure cautelari reali sono ammessi solo per violazione di legge: contestare la valutazione di merito delle prove non è sufficiente.
  • Le norme procedurali che prevedono termini speciali (es. comma 5-bis art. 311 c.p.p.) non si applicano alle misure reali quando la giurisprudenza ha escluso tale estensione; le questioni di termine vanno valutate alla luce della giurisprudenza consolidata.
  • Se il provvedimento impugnato si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso che ne contesti solo una diventando silente sulle altre è inammissibile per difetto di specificità.
  • La motivazione del giudice del riesame, anche se sommaria, è sufficiente se espone il percorso logico e gli elementi probatori considerati; l'antinomia tra perizie o planimetrie richiama il sindacato di merito, non immediatamente sindacabile in Cassazione.
  • Nelle controversie su titoli abilitativi e demanialità è determinante l'attendibilità dei sopralluoghi e dei pareri tecnici (Polizia Locale, UTC, Capitaneria, Soprintendenza); la presenza di autorizzazioni con prescrizioni non necessariamente estingue la rilevanza penale se non rispettate.
  • La contestazione della demanialità deve essere provata in modo stringente: elementi indicanti che parte del terreno è sommerso possono rafforzare l'asserita natura demaniale e giustificare misure cautelari.
  • In caso di inammissibilità del ricorso possono essere disposte spese e sanzioni (anche aumentate) a carico del ricorrente, con possibile versamento alla Cassa delle ammende.

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