Cassazione Penale, Sentenza n. 22068/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: si è dedotta la violazione dell'art. 671 c.p.p. in relazione all'art. 81, comma primo e secondo, c.p., sostenendo che la pena complessiva determinata in sede esecutiva eccedeva il limite costituito dal triplo della pena irrogata per il reato più grave. Il ricorrente ha sostenuto che il limite massimo applicabile fosse di 30 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa (triplo della pena base di 10 mesi e 1.000 euro indicata per il reato più grave).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per violazione di legge, ritenendo che il giudice dell'esecuzione avesse superato il limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p.. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena detentiva complessiva e ha proceduto direttamente (ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p.) alla rideterminazione aritmetica della pena detentiva complessiva in due anni e sei mesi di reclusione (30 mesi). La pena pecuniaria stabilita dal giudice dell'esecuzione è stata lasciata ferma.
Norme richiamate
Disciplina la procedura e i limiti per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e indica i criteri per la determinazione della pena complessiva; il giudice dell'esecuzione deve seguire tali regole nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Stabilisce il criterio del cumulo e il limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave: la pena complessiva non può superare il triplo della sanzione prevista per il reato più grave (principio applicato dalla Corte per fissare il limite di 30 mesi e 3.000 euro nel caso concreto).
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio e di adottare direttamente la decisione necessaria quando la rettifica consiste in un semplice calcolo aritmetico o in un provvedimento che non necessita di nuovo accertamento; è stata usata per rideterminare direttamente la pena detentiva entro il limite di legge.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo)
Principio consolidato secondo cui, nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve rispettare sia il criterio dell'art. 671 c.p.p. sia il limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p.; la pronuncia è richiamata come precedente vincolante sulla questione.
Massime di principio
- Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva il giudice deve rispettare il limite del triplo della pena previsto dall'art. 81 c.p.: la pena complessiva non può eccedere questo tetto rispetto alla pena irrogata per il reato più grave.
- Se la rideterminazione della pena in sede esecutiva supera il limite legale il ricorso per cassazione per violazione di legge è fondato e la Corte può annullare il provvedimento.
- Quando la correzione richiesta è un mero calcolo aritmetico e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può procedere direttamente alla rettifica ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., senza rinvio al giudice dell'esecuzione.
- La determinazione della pena di riferimento (pena base) deve partire dalla pena prevista per il reato ritenuto più grave fra quelli inclusi; su quella si applicano gli aumenti previsti dalla continuazione, ma senza superare il limite del triplo.
- La verifica del rispetto del limite del triplo riguarda la complessiva imposizione sanzionatoria; se una componente (es. pena detentiva) eccede il limite, può essere ridotta per ricondurla entro il tetto legale mentre le altre componenti restano ferme se già conformi.
- Se risultano precedenti decisioni esecutive che hanno già valutato il vincolo di continuazione, il giudice dell'esecuzione deve integrarle correttamente evitando duplicazioni o cumuli indebiti; eventuali errori in tal senso sono censurabili in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22065/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22071/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22073/2025 del 12/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →