Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Chiariglione, Maresciallo del 2° Reggimento Alpini, era stato condannato per diffamazione militare plurima e continuata per aver pubblicato sul proprio sito un articolo che attribuiva al Colonnello Nicola Piasente responsabilità e comportamenti vili in relazione alla morte del Caporal Maggiore Chierotti in un agguato in Afghanistan. Il ricorrente impugnava la sentenza di appello sollevando quattro censure principali: (1) difetto di giurisdizione militare perché, alla data della pubblicazione (febbraio 2011), egli era sospeso disciplinarmente dall'impiego e quindi non poteva essere considerato "in servizio alle armi"; (2) errata esclusione della scriminante del diritto di critica rispetto al conferimento dell'onorificenza a Piasente e alla narrazione dei fatti dell'agguato; (3) travisamento della sentenza di primo grado con conseguente esclusione ingiustificata dell'exceptio veritatis e mancata valutazione delle deposizioni testimoniali; (4) vizio nella valutazione del rigetto delle prove richieste a discarico (presunta violazione art. 495 c.p.p. e art. 6 CEDU).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo: è stata affermata l'interpretazione rigorosa e letterale delle norme che determinano la applicabilità della legge penale militare (art. 1 e art. 5 c.p.m.p.). Per i sottufficiali la condizione tassativa che li rende "considerati in servizio alle armi" è l'aspettativa prevista dalla legge, non la sospensione disciplinare dall'impiego; pertanto la sospensione dall'impiego subita dal ricorrente, notificata l'11 gennaio 2011, non lo poneva nella qualità soggettiva che giustifica la giurisdizione militare alla data della pubblicazione dell'articolo. La Corte ha annullato la decisione impugnata in ragione del vizio di giurisdizione per carenza della qualità di militare in servizio alle armi del ricorrente, assorbendo gli altri motivi di ricorso. (La sentenza valorizza il principio di legalità e la necessità di attenersi all'interpretazione letterale delle fattispecie penali e soggettive in materia militare.)
Norme richiamate
Codice penale militare di pace - art. 227
Prevede il reato di diffamazione militare; applicato nel capo di imputazione originario ma la questione cruciale è la soggettività attiva (se il soggetto fosse stato 'in servizio alle armi')
Codice penale militare di pace - art. 1
Stabilisce che la legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali; usato per argomentare che l'applicabilità è subordinata alla qualità soggettiva definita dalla norma
Codice penale militare di pace - art. 3
Definizione di militari in servizio alle armi e relativi termini temporali; richiamato nella disamina della qualità soggettiva
Codice penale militare di pace - art. 5
Elenca i militari "considerati in servizio alle armi"; la Corte ha interpretato la norma in senso tassativo: per i sottufficiali la condizione che li equipara al servizio è l'aspettativa, non la sospensione dall'impiego
Codice dell'ordinamento militare - art. 885
Disciplina la sospensione dall'impiego; richiamato per distinguere sospensione dall'impiego e sospensione dal servizio e per evidenziare la lacuna normativa sul rilievo penale della sospensione disciplinare
Codice dell'ordinamento militare - art. 884
Definisce l'aspettativa; utile nel confronto tra aspettativa e sospensione dall'impiego
Codice dell'ordinamento militare - artt. 882 e 883
Richiamati per la distinzione fra servizio permanente effettivo e servizio permanente a disposizione e per definire la 'posizione di servizio'
Codice dell'ordinamento militare - artt. 858 e 920
Richiamati dalla motivazione di merito in merito agli effetti della sospensione sull'obbligo di prestazioni lavorative, ma la Cassazione ha sottolineato che non possono prevalere sulle previsioni di legge penale
Codice dell'ordinamento militare - art. 1357
Richiama le sanzioni disciplinari di stato e di corpo; citato nella ricostruzione delle sanzioni disciplinari correlate alla sospensione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalate)
Sez. 1, n. 23410 del 06/03/2024 (Giallongo); Sez. 1, n. 51398 del 13/09/2016 (Marras); Sez.U. n. 19357 del 29/02/2024 (Mazzarella); Sez.U. n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli); Sez. 5, n. 42309 del 02/05/2016 (Clemente)
La Corte richiama precedenti che privilegiano l'interpretazione letterale e la tassatività delle norme penali-militari e confermano che l'equiparazione alla qualità di servizio per militari sospesi/aspettativa è regolata in modo tassativo dalla legge; tali precedenti supportano il rigore interpretativo applicato
Massime di principio
- La qualificazione soggettiva (essere 'in servizio alle armi' o 'considerato tale') al momento del fatto è elemento fondamentale per la giurisdizione e va accertata literaliter secondo le fattispecie previste dalla legge; non può essere estesa per via interpretativa a favore della giurisdizione militare.
- Per i sottufficiali la legge penale militare si applica nelle ipotesi tassative indicate (es. aspettativa per i sottufficiali di carriera); la sospensione disciplinare dall'impiego non equivale automaticamente a 'essere in servizio alle armi'.
- La giurisprudenza offre una regola di stretta legalità in materia penale militare: le lacune normative non vanno colmate con fonti di rango inferiore (es. guide tecniche) né con interpretazioni estensive che riducano la prevedibilità della punibilità.
- In casi simili il primo passo della difesa è contestare la qualità soggettiva dell'imputato alla data del fatto (data di pubblicazione) e chiedere declaratoria di incompetenza della giurisdizione militare ove ricorra mancanza dei requisiti previsti dalla legge.
- Questioni relative alla scriminante del diritto di critica o all'eccezione di verità rimangono autonome: anche se fondate, non risolvono il problema di competenza che, se esistente, impedisce la valutazione del merito da parte della giustizia militare.
- La notificazione del provvedimento che modifica la posizione del militare (es. sospensione) è rilevante per determinare la decorrenza dello status giuridico; attenzione alla data effettiva di notifica o pubblicazione nei mezzi ufficiali.
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