Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22065/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I difensori hanno impugnato per cassazione l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra più sentenze (tutte relative a reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/90) e ha rideterminato la pena complessiva, denunciando in particolare che il giudice dell'esecuzione ometteva di applicare la riduzione di un terzo prevista per le sentenze pronunciate con il rito abbreviato in relazione alla quota di aumento della pena (art. 442 c.p.p.), procedendo invece a calcolare gli aumenti prima dell'abbattimento e senza indicare la misura della sanzione precedente all'abbattimento; inoltre si censurava che per un reato satellite veniva fissato un aumento superiore a quello già determinato dal giudice di cognizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, in diversa persona, integri la motivazione e ricalcoli la pena rispettando la corretta sequenza operativa (scorporare i reati già giudicati con rito abbreviato, individuare gli aumenti relativi ai reati-satellite giudicati col rito abbreviato, sommarli e applicare poi la riduzione predeterminata di un terzo alla porzione dovuta al rito abbreviato prima di aggiungerla alla parte relativa ai reati giudicati con rito ordinario), motivando specificamente la determinazione della pena-base e degli aumenti, e senza superare gli aumenti già eventualmente riconosciuti dal giudice di cognizione.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Individua la fattispecie di reato (stupefacenti) alla quale sono riconducibili le condotte oggetto delle sentenze; è il riferimento sostanziale per la qualificazione dei reati avvinti in continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione utilizzato per dedurre violazioni di legge nella motivazione e nella determinazione della pena in sede esecutiva.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Norma procedurale rilevante per i rapporti tra giudici e per le modalità di impugnazione (citata come riferimento processuale nel ricorso).

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Rilevante per le impugnazioni avverso i provvedimenti dell'esecuzione; citato nel motivo di cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Principio generale sulla determinazione della pena (parametri del giudice); richiamato come criterio di discrezionalità nella quantificazione della pena.

  • art. 187 d.lgs. n. 271/1989

    Norma citata tra i riferimenti normativi nel ricorso (relativa a procedimenti o misure accessorie), richiamata a titolo di contesto normativo.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Stabilisce la riduzione premiale della pena per il rito abbreviato; la Corte ha precisato che, nelle operazioni di computo della continuazione in sede esecutiva, la riduzione predeterminata (1/3) deve essere tenuta in conto rispetto alle quote di aumento derivanti da sentenze pronunciate con il rito abbreviato e deve risultare esplicitamente dalle motivazioni.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Disciplina del reato continuato; la sua applicazione in sede esecutiva impone al giudice di scorporare i reati già riuniti e di operare aumenti per i reati-satellite, motivandone l'entità.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato come parametro di discrezionalità e motivazione nella determinazione della pena (criteri cui il giudice deve attenersi quando quantifica la pena).

Massime di principio

  • In sede esecutiva, quando si riconosce la continuazione tra più sentenze, il giudice deve preliminarmente scorporare i reati già giudicati con rito abbreviato e individuare la pena-base e gli aumenti per i reati-satellite.
  • Gli aumenti relativi ai reati giudicati con rito abbreviato devono essere calcolati, sommati e solo successivamente sottoposti alla riduzione predeterminata (1/3) prevista dall'art. 442 c.p.p.; l'abbattimento va applicato dopo tutte le altre operazioni di computo.
  • La motivazione deve esplicitare non solo la pena-base ma anche l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite, indicando i calcoli aritmetici o il criterio preciso adottato, in modo da consentire il controllo giurisdizionale.
  • Il giudice dell'esecuzione non può attribuire aumenti di pena superiori a quelli eventualmente già riconosciuti dal giudice di cognizione per i medesimi fatti senza adeguata spiegazione.
  • Se una sentenza utilizzata nel conteggio è già stata ridotta per il rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione deve indicare esplicitamente la misura della sanzione prima della riduzione e come la riduzione è stata computata nel calcolo complessivo.
  • L'omessa o carente motivazione sulla misura degli aumenti o sulla applicazione dell'abbattimento legittima l'annullamento e il rinvio per integrare il percorso motivazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.