Cassazione Penale, Sentenza n. 22071/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge avverso la concessione, nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante tale beneficio non fosse stato richiesto né inserito nell'accordo tra imputato e pubblico ministero. La richiesta di applicazione della pena aveva chiesto solo dieci giorni di arresto e 40 euro di ammenda con sostituzione pecuniaria di 1.040 euro, senza subordinazione alla sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena. Ha ritenuto che il giudice non poteva concedere d'ufficio la sospensione non essendo parte dell'accordo né devoluta esplicitamente dalle parti, e ha inoltre richiamato la disposizione di legge (art. 61-bis legge n. 689/1981, come modificata) che esclude l'applicabilità della sospensione condizionale alle pene sostitutive (quali la pena pecuniaria sostitutiva di cui all'art. 56-quater). Il resto della sentenza (pena sostituita in 1.040 euro) è rimasto inalterato.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza si fonda sul rapporto negoziale tra imputato e PM e non può travalicare i termini dell'accordo.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Consente di censurare in Cassazione il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza emessa, rendendo ammissibile il motivo del ricorrente.
art. 56-quater legge n. 689/1981
Prevede la possibilità di sostituire determinate pene con una pena pecuniaria sostitutiva; qui rilevante perché la pena definitiva è stata sostituita con una ammenda di 1.040 euro.
art. 61-bis legge 24/11/1981 n. 689 (come introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10/10/2022 n.150)
«le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste nel presente Capo»
Esclude l'applicabilità della sospensione condizionale della pena alle pene sostitutive previste dal capo (tra cui la pena pecuniaria sostitutiva), principio applicabile al fatto commesso in data 8/6/2023.
art. 163 e seguenti codice penale
Norme che regolano la sospensione condizionale della pena; la loro applicabilità è esclusa alle pene sostitutive secondo l'art. 61-bis della legge 689/1981.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando la correzione richiesta può essere effettuata direttamente dalla Corte stessa (qui: eliminazione della sospensione condizionale).
Massime di principio
- Nel procedimento di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice non può accordare benefici (es. sospensione condizionale) che non siano parte integrante dell'accordo tra imputato e pubblico ministero né siano state espressamente devolute dalle parti al giudice.
- Se la sentenza di patteggiamento contiene elementi non richiesti (difetto di correlazione tra richiesta e decisione), il ricorrente può impugnare in Cassazione ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis.
- Le pene sostitutive (come la pena pecuniaria di cui all'art. 56-quater) sono escluse dalla sospensione condizionale ai sensi dell'art. 61-bis legge n. 689/1981 (come modificato), per cui anche se le parti non avessero previsto la sospensione, questa non è comunque applicabile quando la pena è di natura sostitutiva.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. l), quando l'errore riguarda un beneficio che può essere eliminato direttamente dalla Corte senza necessità di un nuovo giudizio.
- In casi analoghi è importante controllare la data del fatto rispetto alle modifiche normative (per verificare l'applicabilità di disposizioni come l'art. 61-bis introdotto nel 2022).
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