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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto per ottenere l'integrazione nel provvedimento di cumulo (n. 286/24) dei cumuli precedenti (in particolare n. 429/15 con i nn. 573/11 e 455/08). L'interesse specifico era ottenere che nel provvedimento di cumulo fosse indicata la pena complessiva e l'intero presofferto non già per questioni di fungibilità dei periodi di detenzione, ma per documentare al Tribunale di sorveglianza la sussistenza dei requisiti per fruire della misura alternativa di cui all'art. 16-nonies legge n. 82/1991 (in quanto collaboratore di giustizia). Il ricorrente denunciava inoltre vizi di motivazione e l'erroneo richiamo al principio di fungibilità (art. 657 c.p.p.) e contestava che la semplice allegazione, da parte del Procuratore generale, dei precedenti provvedimenti fosse sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'assise di appello, dichiarando inammissibile l'incidente, abbia eluso il principio di diritto già espresso da questa Sezione (18/09/2024) secondo cui nel cumulo devono essere inserite anche pene già espiate se possono influire sul criterio moderatore dell'art. 78 c.p. o sui requisiti per benefici penitenziari. La mera allegazione, da parte del Procuratore generale, dei cumuli precedenti non soddisfa l'interesse del condannato a una rappresentazione completa della propria posizione esecutiva. Inoltre il giudice dell'esecuzione, se necessario per accertare periodi di presofferto e determinare la pena residua, non può demandare tale attività al pubblico ministero ma deve provvedervi direttamente (utilizzando i poteri di cui all'art. 666, comma 5, c.p.p.), formando un nuovo cumulo aggiornato. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli affinché provveda in conformità ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione (violazione di legge) utilizzato dal ricorrente per censurare il provvedimento impugnato

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Richiamato nella vicenda in relazione alle regole sull'incidente di esecuzione e agli effetti del giudicato esecutivo; la Corte ha escluso che la preclusione operasse in modo da impedire la nuova domanda dopo un provvedimento sostanzialmente modificativo del cumulo

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Articolo che attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori (comma 5); la Corte ha ricordato che, quando occorre accertare periodi di presofferto e determinare la pena residua, il giudice dell'esecuzione deve avvalersi di tali poteri e non può limitarsi a demandare l'onere al pubblico ministero

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la fungibilità dei periodi di detenzione; la Corte ha osservato che il richiamo alla fungibilità da parte del giudice dell'esecuzione era inadeguato rispetto all'interesse specifico del ricorrente a documentare il presofferto per l'accesso ai benefici

  • art. 78 cod. pen.

    Citato come criterio moderatore la cui applicazione può essere influenzata anche da pene già espiate e che pertanto giustifica l'inclusione di tali pene nel cumulo quando rilevanti ai fini del calcolo

  • art. 16-nonies legge n. 82/1991

    Norma dei benefici penitenziari (rilevante nella fattispecie perché il ricorrente, collaboratore di giustizia, chiedeva la rappresentazione completa della propria posizione esecutiva per verificare i requisiti di ammissibilità alla misura)

  • Cost., art. 111

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto ad un processo equo e alla corretta motivazione e formazione dei provvedimenti afferenti l'esecuzione

  • Sentenza Sez. 1 n. 26601 del 07/05/2024 (Stranieri, Rv. 286604)

    Principio richiamato: nel cumulo delle pene concorrenti vanno inserite anche le pene già espiate se possono avere riflessi sul criterio moderatore dell'art. 78 o sui requisiti per benefici penitenziari

  • Sentenza Sez. 1 n. 47942 del 27/10/2016 (Amante, Rv. 268474)

    Confirmatio del principio secondo cui non è legittima l'esclusione dal cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione in corso

  • Sentenza Sez. 1 n. 48726 del 22/10/2019 (Macrì, Rv. 277912) e giurisprudenza afferente

    Richiamate per affermare che il giudice dell'esecuzione, quando necessario per determinare decorrenze e presofferto, non può limitarsi a rinviare l'onere al PM ma deve usare i poteri istruttori e formare un cumulo aggiornato

Massime di principio

  • Per l'esecuzione di pene concorrenti, il cumulo deve riportare anche le pene già espiate se queste possono influire sul criterio moderatore dell'art. 78 c.p. o sui requisiti per benefici penitenziari; l'esistenza di pene già scontate non esclude automaticamente la loro rilevanza nel cumulo
  • Quando l'incidente di esecuzione richiede l'accertamento di periodi di presofferto e la determinazione della pena residua, il giudice dell'esecuzione ha il dovere e la competenza di provvedere direttamente (art. 666 c.p.p., comma 5) e non può semplicemente delegare al pubblico ministero la formazione del nuovo cumulo
  • La mera allegazione di precedenti provvedimenti di cumulo da parte del Procuratore generale non è sufficiente a soddisfare l'interesse del condannato a una chiara e completa rappresentazione della propria posizione esecutiva ai fini dei benefici; occorre un provvedimento di cumulo espresso e aggiornato
  • La dichiarazione di inammissibilità di un incidente di esecuzione può essere erronea se basata su un presupposto che viene poi modificato da un provvedimento successivo (elemento di novità); la preclusione del giudicato esecutivo non opera a scapito della possibilità di ottenere l'effettiva rappresentazione della posizione esecutiva
  • La questione della 'fungibilità' (art. 657 c.p.p.) non può essere invocata meccanicamente per escludere la necessità di indicare la pena complessiva o il presofferto quando l'interesse del condannato è documentare l'accesso a benefici specifici

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