Cassazione Penale, Sentenza n. 17968/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dominati ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di somme mediante emissione di assegni e riconoscimento di passività inesistenti a favore di "Gruppo FD s.r.l.") e di bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili), contestando in particolare: carenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta patrimoniale; inesistenza del credito ascritto a Gruppo FD e la mancata considerazione che la mancata contabilizzazione non implica automaticamente inesistenza del credito; errata disapplicazione dell'art. 1188 c.c. circa l'indicazione di pagamento; vizi di qualificazione della sua posizione (contendendo di essere solo mandatario/procuratore e non amministratore di fatto); inammissibilità della qualificazione come amministratore di fatto; e la non applicabilità della normativa sui libri contabili ad imprese in regime di contabilità semplificata, nonché richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'accertamento della fittizietà del credito di 152.000 euro a favore di Gruppo FD, rilevando l'inverosimiglianza dell'assenza di tracce contabili e la mancanza di fatture o documentazione probatoria per i lavori posti a fondamento del credito. Ha ritenuto infondati i rilievi relativi all'applicabilità dell'art. 1188 c.c. dato che, in mancanza della sussistenza effettiva del credito, i prelievi non erano giustificati dalla prospettiva della fallita. Ha dichiarato inammissibili le censure sulla qualifica di "amministratore di fatto" perché nuove rispetto all'appello principale e quindi non tempestivamente contestate. Ha inoltre confermato che il regime di contabilità semplificata non esime dall'obbligo di tenuta dei libri contabili ai fini della ricostruzione patrimoniale: la mancata tenuta dei libri può integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale se preordinata a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio. Di conseguenza è stata confermata la condanna di primo e secondo grado (pena principale di 2 anni e 4 mesi di reclusione e pene accessorie fallimentari per 2 anni) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Consente la trattazione scritta e la requisitoria scritta in Cassazione in luogo della discussione orale; qui è stato rilevato che le parti non hanno chiesto discussione orale e il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.
Richiamato come norma di proroga/collegamento normativa in materia procedurale; non incide sul merito ma sul regime procedurale citato dall'art. 23 d.l. n.137.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Indicazione dei limiti entro cui sono ammessi i motivi di ricorso; la Corte rileva che il ricorso è stato articolato nei limiti previsti e valuta la congruità dei motivi nei termini di tale disposizione.
I. fall., art. 216, comma 3
Norma richiamata in relazione alla valutazione della distrazione di beni/denaro in favore di terzi: la Corte ha ritenuto che, in assenza di un'effettiva passività verso il terzo, i prelievi compiuti costituiscono distrazione e non sono giustificati dall'indicazione di pagamento.
Norma sull'indicazione del pagamento a terzi; la Corte ha ritenuto che l'art. 1188 non giustifica prelievi se non esiste il debito nei confronti del terzo beneficiario, per cui la richiamata disciplina non ha impedito la qualificazione come distrazione.
Riguarda i requisiti della motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che le censure sul vizio di motivazione non fossero specifiche né idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
Norma richiamata in relazione alla qualificazione di ruolo di fatto nell'amministrazione societaria; la Corte ha considerato inammissibili le censure nuove sul punto perché non sollevate in appello e ha confermato le motivazioni del giudice di merito circa le "ingerenze" del ricorrente nella gestione.
I. fall., artt. 216 e 217
Norme relative alle fattispecie di bancarotta; la Corte ha ritenuto fondate le qualificazioni in termini di bancarotta fraudolenta e ha escluso la riqualificazione in bancarotta semplice in assenza di fondamento delle censure.
Imposizione degli obblighi di tenuta delle scritture contabili; la Corte ha affermato che il regime di contabilità semplificata non esonera dall'obbligo di tenuta delle scritture ai fini della ricostruzione patrimoniale e che la loro omissione, se preordinata a impedire la ricostruzione, integra il reato di bancarotta documentale.
cod. proc. pen., art. 581, comma 1, lett. a)
Norma che disciplina i capi e i punti della decisione impugnata che devono essere indicati nell'atto di impugnazione originario; la Corte ha applicato il principio per dichiarare inammissibili i motivi nuovi non sollevati in appello.
Massime di principio
- L'assenza di riscontri contabili o di fatture a fronte di un credito dichiarato può essere ritenuta dall'autorità giudicante elemento indiziario rilevante per la dichiarazione di inesistenza del credito e per la qualificazione dei prelievi come distrazione, purché la motivazione sia adeguata e non meramente assertiva.
- Il pagamento indicato dal debitore a favore di un terzo (o su indicazione del creditore) non legittima automaticamente la sottrazione di fondi alla società fallita: la legittimità del pagamento dipende dall'effettiva esistenza del debito verso il terzo beneficiario.
- Il regime di contabilità semplificata non esonera dall'obbligo di conservare scritture atte a permettere la ricostruzione del patrimonio; la loro omissione, se preordinata a ostacolare tale ricostruzione, può integrare la bancarotta fraudolenta documentale.
- In Cassazione sono inammissibili censure nuove che vertono su profili non criticati nell'atto di impugnazione originario in sede di appello: i motivi devono essere coerenti con quanto già prospettato nelle fasi precedenti del processo.
- Per ottenere la riqualificazione dell'ipotesi criminosa (es. da bancarotta fraudolenta a semplice) è necessario che le censure sul fatto e sulla qualificazione giuridica risultino fondate e disarticolino le argomentazioni del giudice di merito; senza ciò la riqualificazione non può essere accolta.
- Le contestazioni relative alla carenza di motivazione richiedono specificità e collegamento puntuale tra i passaggi decisionali impugnati e le critiche mosse: generiche affermazioni di insufficienza motivazionale non sono in genere efficaci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17800/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17801/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17802/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17803/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17807/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17808/2024 del 07/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →