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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19561/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello ritenendo illegittima l'utilizzazione delle intercettazioni disposte in altro procedimento (incendio doloso) e sostenendo che le loro condotte dovessero essere inquadrate nella "fattispecie lieve" dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: ne deriverebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni e, in definitiva, l'irrilevanza probatoria a loro carico. Contestavano quindi la connessione delle indagini e la qualificazione giuridica dei fatti come non compatibile con l'arresto obbligatorio in flagranza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto lecita l'utilizzazione delle intercettazioni disposte in altro procedimento perché i loro esiti risultavano "indispensabili" per l'accertamento di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 73, comma 1). Ha confermato la pronuncia di assoluzione per il terzo imputato (Laporta), nei cui confronti l'unica prova erano le intercettazioni e il cui ruolo era stato qualificato come "lieve" (art. 73, comma 5), mentre ha confermato la responsabilità penale di Fella e De Tommaso nella forma più grave (comma 1) e le relative riduzioni sanzionatorie operate in appello. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Comma 1 qualificato come cessione/detenzione con rilevante pericolosità (arresto obbligatorio in flagranza): valorizzato per giustificare l'utilizzabilità delle intercettazioni come "indispensabili"; comma 5 (fattispecie lieve) richiede valutazione unitaria e può essere riconosciuto solo se quantità, qualità e modalità dimostrino bassa offensività, il che non è avvenuto per i ricorrenti ma valeva per Laporta

  • codice di procedura penale, art. 270

    Il divieto di utilizzare intercettazioni autorizzate per altro procedimento non opera se i risultati sono indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; la Corte ha ritenuto applicabile tale eccezione nel caso di specie

  • codice di procedura penale, art. 12

    La connessione tra procedimenti giustifica l'utilizzo delle intercettazioni solo se sussiste effettiva connessione ex art. 12; la Corte ha escluso la connessione formale ma ha utilizzato l'eccezione di cui ad art. 270 per la rilevanza degli esiti intercettativi

  • codice di procedura penale, art. 266

    Riferito ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni: la Corte ha richiamato la necessità di rispettare i limiti previsti da tale norma nell'utilizzazione

  • codice penale, art. 62-bis

    Riferimento alle attenuanti generiche: la Corte ha riconosciuto piena operatività delle attenuanti ai fini della determinazione della pena

  • codice penale, art. 629

    Norma che disciplina l'incendio doloso, relativo al procedimento originario in cui erano state disposte le intercettazioni; la Corte ha rilevato che il procedimento originario non era connesso, ma ciò non ha impedito l'utilizzo per l'eccezione di indispensabilità

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate per un procedimento diverso possono essere utilizzate in altro procedimento se i risultati sono "indispensabili" per l'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (eccezione all'art. 270 c.p.p.).
  • Se l'unica prova a carico di un imputato è materiale intercettativo e il suo ruolo corrisponde alla "fattispecie lieve" dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, l'inutilizzabilità di quelle intercettazioni può determinare l'assoluzione.
  • Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 richiede una valutazione unitaria e concreta di tutti gli elementi: modalità d'azione, quantità e qualità della sostanza e ogni indicatore di attività sistematica; non è sufficiente un mero dato quantitativo o la natura della sostanza.
  • In ipotesi di concorso di persone nella cessione/detenzione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere qualificato diversamente per i singoli partecipanti (alcuni nella forma aggravata, altri nella forma lieve), a seconda del ruolo e degli elementi probatori relativi a ciascuno.
  • Le censure sull'utilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di connessione devono considerare sia la relazione tra procedimenti sia le possibili eccezioni di legge (es. indispensabilità per reati con arresto obbligatorio in flagranza).

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