Cassazione Penale, Sentenza n. 19561/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello ritenendo illegittima l'utilizzazione delle intercettazioni disposte in altro procedimento (incendio doloso) e sostenendo che le loro condotte dovessero essere inquadrate nella "fattispecie lieve" dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: ne deriverebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni e, in definitiva, l'irrilevanza probatoria a loro carico. Contestavano quindi la connessione delle indagini e la qualificazione giuridica dei fatti come non compatibile con l'arresto obbligatorio in flagranza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto lecita l'utilizzazione delle intercettazioni disposte in altro procedimento perché i loro esiti risultavano "indispensabili" per l'accertamento di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 73, comma 1). Ha confermato la pronuncia di assoluzione per il terzo imputato (Laporta), nei cui confronti l'unica prova erano le intercettazioni e il cui ruolo era stato qualificato come "lieve" (art. 73, comma 5), mentre ha confermato la responsabilità penale di Fella e De Tommaso nella forma più grave (comma 1) e le relative riduzioni sanzionatorie operate in appello. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Comma 1 qualificato come cessione/detenzione con rilevante pericolosità (arresto obbligatorio in flagranza): valorizzato per giustificare l'utilizzabilità delle intercettazioni come "indispensabili"; comma 5 (fattispecie lieve) richiede valutazione unitaria e può essere riconosciuto solo se quantità, qualità e modalità dimostrino bassa offensività, il che non è avvenuto per i ricorrenti ma valeva per Laporta
codice di procedura penale, art. 270
Il divieto di utilizzare intercettazioni autorizzate per altro procedimento non opera se i risultati sono indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; la Corte ha ritenuto applicabile tale eccezione nel caso di specie
codice di procedura penale, art. 12
La connessione tra procedimenti giustifica l'utilizzo delle intercettazioni solo se sussiste effettiva connessione ex art. 12; la Corte ha escluso la connessione formale ma ha utilizzato l'eccezione di cui ad art. 270 per la rilevanza degli esiti intercettativi
codice di procedura penale, art. 266
Riferito ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni: la Corte ha richiamato la necessità di rispettare i limiti previsti da tale norma nell'utilizzazione
Riferimento alle attenuanti generiche: la Corte ha riconosciuto piena operatività delle attenuanti ai fini della determinazione della pena
Norma che disciplina l'incendio doloso, relativo al procedimento originario in cui erano state disposte le intercettazioni; la Corte ha rilevato che il procedimento originario non era connesso, ma ciò non ha impedito l'utilizzo per l'eccezione di indispensabilità
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate per un procedimento diverso possono essere utilizzate in altro procedimento se i risultati sono "indispensabili" per l'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (eccezione all'art. 270 c.p.p.).
- Se l'unica prova a carico di un imputato è materiale intercettativo e il suo ruolo corrisponde alla "fattispecie lieve" dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, l'inutilizzabilità di quelle intercettazioni può determinare l'assoluzione.
- Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 richiede una valutazione unitaria e concreta di tutti gli elementi: modalità d'azione, quantità e qualità della sostanza e ogni indicatore di attività sistematica; non è sufficiente un mero dato quantitativo o la natura della sostanza.
- In ipotesi di concorso di persone nella cessione/detenzione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere qualificato diversamente per i singoli partecipanti (alcuni nella forma aggravata, altri nella forma lieve), a seconda del ruolo e degli elementi probatori relativi a ciascuno.
- Le censure sull'utilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di connessione devono considerare sia la relazione tra procedimenti sia le possibili eccezioni di legge (es. indispensabilità per reati con arresto obbligatorio in flagranza).
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