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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11597/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava un fondo rivendicato da un soggetto che si affermava proprietario per donazione. Due convenuti avevano contrastato tale pretesa, sostenendo di avere acquistato il bene per usucapione. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile la domanda negatoria del proprietario e rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione; la corte d'appello aveva poi respinto l'impugnazione dei convenuti, attribuendo valore decisivo alle dichiarazioni rese da costoro in altro giudizio possessorio, nelle quali avevano affermato di avere un rapporto di mera detenzione, incompatibile con l'animus possidendi. In cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi: (1) omesso esame di fatti controversi e decisivi e mancata considerazione delle allegazioni difensive; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per non avere considerato deposizioni e documenti; (3) e (4) erronea interpretazione dell'art. 1141 c.c., omesso esame di fatti e atti decisivi, falsa applicazione degli artt. 1164 e 1141, comma 2, c.c. e violazione degli artt. 2697 e 1159-bis c.c., sostenendo che il comodato stipulato dal precedente proprietario non fosse opponibile e che la domanda di usucapione speciale non fosse stata esaminata; (5) violazione delle norme sulle spese processuali, per la condanna alle spese di appello. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha prima affermato la procedibilità del ricorso, richiamando i principi delle Sezioni Unite sul deposito della copia analogica della sentenza impugnata e sulla mancanza di disconoscimento da parte del controricorrente. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, in presenza dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., mancava la specifica indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado, e perché la censura mirava in realtà a un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la doglianza sull'apprezzamento delle prove non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo i casi di uso di prove non dedotte o di attribuzione a una prova di un valore legale diverso; inoltre la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta chiara e non meramente apparente. I terzi e quarti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge, chiedevano in sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio; inoltre la censura sull'usucapione speciale non coglieva la ratio decidendi, essendo stata esclusa in radice la situazione possessoria necessaria all'istituto. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la condanna alle spese è conseguenza fisiologica della soccombenza e la critica si risolveva ancora una volta in una contestazione del merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati alle spese di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    per il ricorso per cassazione contro sentenza di appello confermativa, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano e confrontano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non su un riesame complessivo delle risultanze istruttorie

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta e della sua decisività, a pena di inammissibilità

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in funzione dell'autosufficienza del ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o sottratte al contraddittorio; non basta contestare la valutazione delle prove ritualmente acquisite

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o ne disconosce la regola di valutazione, non quando si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento

  • art. 111, comma 6, Cost.

    non può essere invocato direttamente come motivo di ricorso per cassazione in sostituzione della deduzione della violazione della norma di legge applicata

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per mera insufficienza

  • art. 1141 c.c.

    la qualificazione del rapporto come detenzione esclude l'animus possidendi necessario al possesso utile per usucapire

  • art. 1164 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere il mutamento del titolo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché muoveva da una diversa ricostruzione fattuale non consentita

  • art. 2697 c.c.

    la denuncia sulla ripartizione dell'onere della prova non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito

  • art. 1159-bis c.c.

    la doglianza relativa all'usucapione speciale è stata respinta perché la sentenza impugnata aveva escluso in radice la situazione possessoria su cui l'istituto presuppone di fondarsi

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue fisiologicamente la soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la soccombenza posta a base della condanna

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo, ma senza incidere sulla ratio della decisione sulle spese

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    impone una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non offre argomenti idonei a superare il consolidato orientamento di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizi motivazionali in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove; il ricorrente deve indicare un preciso errore di diritto o un omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del fatto storico omesso, del dato da cui esso emerge, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non basta se il fatto rilevante è stato comunque considerato.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: uso di prove non introdotte dalle parti, attribuzione a prove di un valore legale diverso da quello previsto o esplicito ricorso al prudente apprezzamento in presenza di prova soggetta a diversa regola; non è sufficiente contestare la diversa ponderazione delle risultanze probatorie.
  • La motivazione è sindacabile in cassazione solo nei casi di anomalia costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancanza assoluta, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza.
  • Per l'usucapione è indispensabile la prova del possesso utile, e la qualificazione del rapporto come mera detenzione esclude in radice l'animus possidendi.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza e non può essere contestata se il motivo si risolve in una critica della decisione di merito che ha determinato la soccombenza stessa.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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