Cassazione Penale, Sentenza n. 43472/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di La Spezia del 29/11/2021 per due censure: (1) illegittima revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 05/09/2017; (2) errata qualificazione del reato contestato come previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 anziché nella ipotesi più attenuata del comma 5 dello stesso articolo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla revoca della sospensione condizionale la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la sentenza di patteggiamento, considerata equivalente ad una sentenza di condanna, è idonea a costituire titolo per la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. Quanto alla censura sulla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha ritenuto la deduzione inammissibile perché non rientra nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (introduzione della legge n.103/2017) salvo i casi di errore manifesto: nel caso concreto non è stato dimostrato un errore manifesto e si sarebbe trattato di una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
La sentenza di patteggiamento è equiparata, in assenza di deroga espressa, ad una sentenza di condanna e pertanto idonea a costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena
art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
revoca della sospensione condizionale della pena
La norma consente la revoca della sospensione condizionale e la Corte ha ritenuto legittima la revoca fondata su una successiva sentenza di patteggiamento
Il ricorrente contestava l'inquadramento nel comma 1 anziché nel comma 5; la Corte non ha riformato la qualificazione sostanziale perché la censura era diretta ad una rivalutazione del fatto non ammissibile in cassazione
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
introdotto dalla legge n.103 del 23/6/2017 (in vigore dal 3/8/2017)
Limita le censure in cassazione per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti: è ammessa l'impugnazione per vizio nella volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra domanda e sentenza, errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza; la Corte ha ritenuto che l'errore invocato non fosse 'manifesto' e quindi la censura inammissibile
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 17781/2005)
Sez. U., n. 17781 del 29/11/2005
Confermato il principio secondo cui la sentenza di patteggiamento può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena
Massime di principio
- Una sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è, in assenza di espressa deroga, idonea a costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 c.p.
- In cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti le censure sono limitate dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: le questioni di qualificazione giuridica del fatto sono ammesse solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione
- Tentare in cassazione una rievaluazione del fatto per ottenere il riconoscimento di un'ipotesi attenuata è generalmente inammissibile se non si dimostra un errore manifesto nella qualificazione riportata in sentenza
- La Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie se non sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
- Nelle impugnazioni derivanti da patteggiamento è importante concentrare le censure su vizi formali e di volontà (es. difetto di consenso) o su errori palesi facilmente riconoscibili dal contenuto dell'imputazione e della motivazione, anziché su dispute di merito sui fatti
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