Cassazione Civile, Ordinanza n. 20414/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 20 maggio 2008 con cui due società promittenti venditrici si obbligavano a trasferire, ciascuna per il 50%, le quote di partecipazione al capitale di una società immobiliare a favore di una società poi fallita, a fronte di un prezzo complessivo di euro 800.000 e del versamento, da parte della promissaria acquirente, di euro 200.000 a titolo di caparra in acconto sul prezzo. La Corte d'appello ha dichiarato inefficace il preliminare ai sensi dell'art. 64 l.fall., ritenendo che l'operazione fosse sostanzialmente gratuita perché la fallita, già decotta e prossima al fallimento, aveva versato una consistente somma senza ricevere alcun corrispettivo, non avendo poi stipulato il definitivo e non emergendo prova di un effettivo vantaggio economico dall'affare. La società ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 64 l.fall., 1350 e 1470 c.c., sostenendo che la gratuità non poteva essere desunta senza prima accertare la simulazione o l'assenza di sinallagma del preliminare, essendo il contratto per sua natura oneroso; (2) violazione dell'art. 2729 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo decisivo al valore delle quote e avesse invertito l'onere probatorio, che graverebbe sul curatore che agisce ex art. 64 l.fall.; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c., censurando la valutazione delle prove e sostenendo che la documentazione dimostrava un valore delle quote superiore al prezzo pattuito e quindi la convenienza economica dell'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la gratuità, ai fini dell'art. 64 l.fall., va valutata in base alla causa concreta dell'operazione e al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal soggetto poi fallito, senza fermarsi alla struttura astratta del contratto. Ha respinto il secondo motivo osservando che il riferimento al valore delle quote era stato svolto solo ad abundantiam e in risposta alla difesa sulla convenienza dell'affare, sicché non vi era stata alcuna inversione dell'onere della prova; in ogni caso, sarebbe spettato alla parte che invocava la convenienza dimostrarla. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non attaccava la ratio decidendi, che non consisteva nell'affermazione che le quote valessero poco o nulla, bensì nell'irrilevanza del loro valore a fronte del mancato acquisto delle partecipazioni e nel tentativo, surrettizio, di ottenere una nuova valutazione di merito non consentita in cassazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
L'inefficacia degli atti a titolo gratuito del fallito si valuta in base alla causa concreta del negozio e al vantaggio patrimoniale effettivo conseguito dal soggetto poi fallito; il giudizio non dipende dalla mera qualificazione astratta del contratto.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura onerosa del preliminare, ma la Corte chiarisce che la forma e il modello astratto del contratto non sono decisivi rispetto alla qualificazione di gratuità ai fini fallimentari.
È richiamato dalla ricorrente in tema di vendita, ma la Corte ribadisce che la struttura tipica della vendita non impedisce di accertare, in concreto, una finalità gratuita dell'operazione.
È evocato nella censura della ricorrente come termine di raffronto giurisprudenziale; la Corte precisa però che il caso va deciso sulla base della causa concreta del preliminare e dell'effettivo vantaggio economico per il fallito.
La prova presuntiva è richiamata come possibile mezzo per accertare la gratuità; la Corte afferma che il giudice di merito ha solo considerato, ad abundantiam, l'assenza di prova della convenienza dell'affare.
La doglianza sulla valutazione delle prove è dichiarata inammissibile perché mira a una rivalutazione del fatto e non coglie la ratio della sentenza impugnata.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma di inserimento della previsione sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 64 l.fall., la gratuità di un negozio non si desume dalla sua astratta tipologia, ma dalla causa concreta dell'operazione e dalla presenza o meno di un effettivo vantaggio patrimoniale per il soggetto poi fallito.
- Un contratto formalmente oneroso può essere qualificato come atto a titolo gratuito quando, in concreto, il fallito effettui una prestazione senza ricevere un corrispettivo o un beneficio economico apprezzabile, sicché l'operazione si risolva in un depauperamento.
- Nel giudizio di merito, il rilievo sull'assenza di prova della convenienza dell'operazione è legittimo quando sia utilizzato per confutare la tesi difensiva della parte che quella convenienza allega; in tal caso grava su chi invoca il vantaggio l'onere di dimostrarlo.
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto forma di violazione di legge o di norma sulla prova, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o non colpisca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
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