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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37187/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma da parte della Corte d'appello di Genova della sentenza del Tribunale di Imperia che aveva dichiarato Pistarino responsabile del reato previsto dagli artt. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006 (deposito incontrollato di rifiuti). Il ricorso articolava sei motivi: (1) violazione dell'art. 533 c.p. e difetto assoluto di motivazione e mancanza di elementi probatori a carico; (2) violazione dell'art. 521 c.p.p. e del diritto di difesa per una presunta modifica del capo di imputazione attribuendo responsabilità organizzativa e di vigilanza non contestata; (3) vizio per impossibilità del reato per difetto di offensività (difetto del requisito di offensività) in relazione all'intervento della ditta terza che avrebbe sistemato i rifiuti; (4) omessa assunzione di prova decisiva e rifiuto di rinnovare l'istruttoria con l'audizione del teste Grigolo Aronne; (5) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); (6) falsa applicazione dell'art. 256 d.lgs. 152/2006 e mancata qualificazione come deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis, nonché in via subordinata richiesta di annullamento senza rinvio per intervenuta depenalizzazione in seguito al decreto-legge 116/2025 (poi conv. in L. 247/2025).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. I motivi 1 e 3 sono stati dichiarati inammissibili perché si riducevano a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, materia non sindacabile in Cassazione. Il motivo 2 (presunta modifica del capo di imputazione) è stato ritenuto infondato: non è emersa eterogeneità sostanziale tra imputazione e fatto accertato e non è stato dimostrato pregiudizio al diritto di difesa. Il motivo 4 (rinnovazione dell'istruttoria e audizione del teste Grigolo) è stato respinto: la rinnovazione in appello è misura eccezionale e la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la non necessità; inoltre la revoca dell'ammissione del teste in primo grado era avvenuta in udienza alla quale il difensore era presente senza eccezioni, con conseguente sanatoria per mancata immediata deduzione della nullità. I motivi 5 e 6 (art. 131-bis, art. 185-bis/256 d.lgs. 152/2006) sono stati considerati manifestamente infondati in relazione al quadro fattuale: la Corte territoriale ha correttamente valutato la gravità e la pluralità dei rifiuti, escludendo la tenuità e la qualificazione come deposito temporaneo. La doglianza sulla novella normativa (d.l. 116/2025 conv. L. 247/2025) è stata respinta: le modifiche legislative non hanno depenalizzato la condotta del ricorrente ma, anzi, hanno distinto e in alcuni casi aggravato la rilevanza penale delle condotte; quindi non opera abrogatio criminis. Conseguentemente la sentenza impugnata è confermata e il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006

    art. 256, commi 1 e 2; art. 185-bis

    La condotta contestata è stata qualificata come deposito incontrollato di rifiuti (contravvenzione ex art. 256), con esclusione della natura di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis in base alla valutazione della gravità, della pluralità e della presenza anche di rifiuti pericolosi

  • cod. proc. pen.

    art. 521; art. 495; art. 533; art. 606; art. 180; art. 182, comma 2; art. 606 comma 1 lett. e)

    Principi processuali applicati: il sindacato di legittimità non può rivedere la valutazione di merito sulle prove; il rinnovamento del dibattimento in appello è eccezionale; le nullità relative alla revoca dell'ammissione dei testi devono essere dedotte immediatamente o si intendono sanate

  • cod. pen.

    art. 49; art. 131-bis; art. 133

    Art. 49 richiamato dal ricorrente per questioni di offensività; art. 131-bis (tenuità) valutato dalla Corte territoriale ma escluso per la gravità e la pluralità dell'offesa; ai fini della tenuità si applicano i criteri di cui all'art. 133, ma non è necessario menzionarli tutti purché siano indicati quelli ritenuti rilevanti

  • Costituzione

    art. 24; art. 25 comma 2; art. 111

    Richiami al diritto di difesa (art. 24), principio di legalità e divieto di responsabilità penale non prevista dalla legge (art. 25), e al giusto processo/contraddittorio (art. 111) in relazione alla possibilità di provare la difesa e alla ammissione dei testi

  • D.I. 116/2025 (conv. L. 247/2025)

    modifica art. 255, 255-bis, 255-ter d.lgs. 152/2006

    La novella ha riformulato le fattispecie di abbandono/deposito di rifiuti distinguendo trattamenti sanzionatori per rifiuti non pericolosi e pericolosi; non ha depenalizzato la condotta a lui contestata e non opera abrogazione criminis favorevole al ricorrente

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Richiamata in riferimento al principio della parità delle armi e al diritto della parte a "difendersi provando" nella fase istruttoria

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione primaria delle prove compiuta dai giudici di merito: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili
  • Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza è violato solo se la sentenza muta nei suoi elementi essenziali il fatto contestato in modo da pregiudicare il diritto di difesa; variazioni formali o ricostruzioni coerenti con il materiale probatorio non sono sufficienti
  • La rinnovazione del dibattimento in appello è eccezionale: può essere disposta solo se indispensabile per decidere o se vi è stata una violazione del diritto alla prova non altrimenti risolvibile; la decisione negativa deve comunque mostrare la sufficiente consistenza delle prove acquisite
  • La revoca dell'ammissione di un teste disposta in udienza va tempestivamente impugnata: la mancata eccezione immediata comporta la sanatoria e preclude la deduzione tardiva in sede di appello o cassazione
  • Per ottenere l'applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) occorre che il giudice di merito valuti la gravità dell'offesa e i criteri di cui all'art. 133; la motivazione può limitarsi agli elementi ritenuti rilevanti purché congrua
  • Le modifiche legislative sopravvenute non avvantaggiano l'imputato se hanno abrogato la fattispecie penale solo in senso restrittivo o hanno inasprito le sanzioni; l'abrogazione criminis si verifica solo se la nuova norma elimina la rilevanza penale della condotta
  • Le doglianze procedurali e probatorie che implichino un concreto pregiudizio al diritto di difesa e siano rilevabili in termini di nullità di ordine generale devono essere dedotte immediatamente; altrimenti sono inefficaci

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