Cassazione Penale, Sentenza n. 37177/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La censura principale era la mancanza e/o l'apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora, già ritenuta difettante nel provvedimento originario. In sostanza Scannelli contestava che non fosse adeguatamente spiegato perché il vincolo reale fosse necessario per impedire la prosecuzione o l'aggravamento del reato contestato (sequestro di area con rifiuti pericolosi e non).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.), ammesso solo per violazione di legge intesa, quanto alla motivazione, come inesistenza o mera apparenza. Ha inoltre chiarito che le motivazioni del GIP e del Tribunale del riesame vanno considerate unitariamente: se insieme costituiscono un percorso logico-giuridico comprensibile, non sussiste motivazione assente o meramente apparente. Nel caso concreto il decreto di sequestro e l'ordinanza di riesame descrivevano fatti concreti (deposito su piazzale di circa 500 mq, rifiuti stimati 90 mc, presenza di rifiuti pericolosi e attrezzature per recupero gas refrigerante, attività verosimilmente svolta senza autorizzazione) e motivavano il periculum in mora come rischio di prosecuzione del reato e di aggravamento del danno ambientale: quindi motivazione non meramente apparente. La doglianza sulla mancata prova dell'attività "in nero" è stata ritenuta irrilevante rispetto al requisito oggettivo del pericolo collegato alla cosa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento nonché al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lettere a) e b)
articolo 256, comma 1, lettere a) e b., d.lgs. 152/2006
Norma penale ambientale che consente il sequestro preventivo di cose che possono servire alla commissione del reato o che ne costituiscono il prodotto; la Corte ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti rispetto allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
codice di procedura penale, art. 321
articolo 321 cod. proc. pen.
Predisposizione del decreto di sequestro preventivo: la Corte ha considerato sufficiente la motivazione del decreto e dei successivi provvedimenti che descrivono la res e il rischio concreto connesso alla sua disponibilità.
codice di procedura penale, art. 325
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro misure cautelari reali: è ammessa solo per violazione di legge, con riferimento alla motivazione solo in caso di inesistenza o mera apparenza; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso che denunciava solo insufficienza della motivazione.
codice di procedura penale, art. 616
Previsione degli oneri a carico della parte che propone ricorso inammissibile; la Corte ha disposto l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo assente colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità ma applicando comunque l'onere previsto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge e, quanto alla motivazione, esclusivamente se questa è assente o meramente apparente; contestazioni di insufficienza o inadeguatezza logico-argomentativa non sono ammissibili in Cassazione se non inquadrate come vizio di motivazione rilevante ai sensi di legge.
- La motivazione del giudice che dispone la misura e quella del tribunale del riesame vanno valutate unitariamente: un'integrazione reciproca è lecita e può colmare lacune del provvedimento originario, purché insieme forniscano un percorso logico-giuridico comprensibile.
- Per il sequestro preventivo impeditivo in materia ambientale il periculum in mora si valuta in senso oggettivo: conta la probabilità di danno futuro connessa alla disponibilità materiale o giuridica della cosa e il rapporto concreto tra la res e l'illecito, non la sola prova della condotta economica (es. attività "in nero").
- Per impugnare utilmente un sequestro preventivo in simili fattispecie conviene focalizzarsi su argomenti che possano dimostrare l'assenza totale di motivazione o la sua apparente tautologicità (assenza di percorso logico-giuridico), oppure sollevare profili di illegittimità formale; le critiche meramente alternative o di valutazione probatoria non sono efficacemente rimesse alla Cassazione.
- Elementi fattuali chiari e documentati (descrizione dell'area, quantità/qualità dei rifiuti, documentazione fotografica, attrezzature rilevate) sono determinanti per legittimare il sequestro: l'esistenza di tali elementi rende più difficile l'opposizione per carenza motivazionale in sede di legittimità.
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