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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37176/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4/2019 (conv. l. n. 26/2019) per aver dichiarato falsamente, nelle domande di reddito di cittadinanza del 12/09/2020 e 17/10/2020, di essere residente in Italia da almeno dieci anni. La difesa ha dedotto che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 31/2025 che ha ridotto il requisito da 10 a 5 anni, il ricorrente (in Italia dal 31/01/2014) soddisfaceva il requisito quinquennale al momento della domanda; ha inoltre prospettato contrasto della norma nazionale con il diritto dell'Unione (direttive e giurisprudenza della Corte di giustizia).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha assorbito il secondo. Richiamando la giurisprudenza interna e le pronunce sovranazionali (Corte di giustizia e Corte costituzionale), ha rilevato che il requisito di residenza è stato ridotto a cinque anni dalla Corte costituzionale. Poiché il ricorrente risultava residente in Italia dal 31/01/2014, alla data delle domande del 2020 aveva oltre cinque anni di residenza: il fatto contestato non integra il reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019 nella parte qui rilevante. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4 del 2019, conv. l. n. 26/2019

    sanziona penalmente la falsa dichiarazione relativa al requisito di residenza

    La norma punisce le false dichiarazioni sulla residenza richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto la disposizione applicabile solo nei limiti del requisito compatibile con Costituzione e diritto UE (cioè fino al requisito di 5 anni).

  • art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 4/2019

    il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno 10 anni

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che prevedeva 10 anni, sostituendo il termine con 5 anni; la Cassazione applica tale riduzione nella valutazione della fattispecie penale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 31 del 20/03/2025

    riduzione del requisito di residenza da 10 a 5 anni

    La Consulta ha ritenuto la durata decennale non conforme al principio di uguaglianza e l'ha sostituita con cinque anni, ritenendolo periodo adeguato a dimostrare radicamento sul territorio.

  • Sentenza Corte di giustizia UE (Grande Sezione) 29/07/2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22

    l'art. 11(1)(d) della direttiva 2003/109/CE osta a una normativa che subordina l'accesso a prestazioni sociali al requisito di 10 anni di residenza e punisce penalmente le false dichiarazioni su tale requisito

    La CGUE ha ritenuto incompatibile il requisito decennale per i soggiornanti di lungo periodo con la direttiva 2003/109; tuttavia la Corte ha interpretato la questione sulla base della qualificazione nazionale della prestazione e ha lasciato ai giudici nazionali la verifica della natura della misura.

  • Direttiva 2003/109/CE art. 11(1)(d) e Direttiva 2004/38/CE art. 16(1)

    Richiamate come parametri sovranazionali che tutelano la parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e individuano un periodo di radicamento congruo (quindicennale/quinquennale rilevante nel dibattito giurisprudenziale), utili al confronto sulla legittimità di requisiti nazionali di residenza.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla Consulta come parametro di ragionevolezza e non discriminazione nella valutazione della proporzionalità del requisito di residenza.

Massime di principio

  • Se una norma sostanziale che qualifica il requisito per un beneficio è stata successivamente modificata o dichiarata incostituzionale riducendo il requisito, il comportamento dell'interessato va valutato alla luce del requisito compatibile; se al momento della domanda il richiedente soddisfaceva il requisito compatibile, non sussiste il reato di false dichiarazioni relativo a quel requisito.
  • La giurisprudenza della Corte di giustizia UE può dichiarare l'incompatibilità di un requisito nazionale con il diritto dell'Unione, ma tale pronuncia può essere ponderata alla luce della qualificazione nazionale della misura; i giudici nazionali e la Corte costituzionale sono chiamati a verificare la natura della prestazione e la compatibilità con i principi costituzionali.
  • Quando si contesta penalmente una falsa dichiarazione relativa a requisiti di accesso a prestazioni sociali, occorre verificare con attenzione la durata effettiva della residenza al momento della domanda rispetto al requisito applicabile dopo eventuali pronunce costituzionali o sovranazionali.
  • L'annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto è la conseguenza quando viene meno l'elemento oggettivo del reato a seguito di variazione di portata del requisito giuridico su cui si fondava l'imputazione.
  • In situazioni analoghe, oltre alla verifica penale, è opportuno esaminare possibili profili di responsabilità amministrativa o di restituzione del beneficio, che possono seguire percorsi distinti rispetto all'imputazione penale.

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