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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37179/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame avverso la convalida del sequestro probatorio relativo a un abuso edilizio (ampliamento in muratura completamente ultimato). Lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 354 c.p.p., sostenendo che, essendo l'opera ultimata e non suscettibile di modifiche, i rilievi descrittivi effettuati in sopralluogo sarebbero stati sufficienti per l'individuazione del reato e per il supporto probatorio, rendendo ingiustificato il mantenimento del vincolo probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la decisione richiamando la complementarità tra decreto di sequestro e ordinanza di riesame e spiegando che l'ultimazione dell'opera rileva per il sequestro preventivo impeditivo ma non esclude, nel sequestro probatorio, la necessità del vincolo quando siano necessari rilievi planimetrici e accertamenti tecnici (anche per determinare la natura dell'abuso, la difformità tra stato ante/post operam e l'epoca dei lavori). La Corte ha inoltre osservato che l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. non comporta automaticamente la cessazione delle esigenze probatorie. Per ragioni di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, con rimando alla facoltà di incremento prevista dall'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Norma evocata dal ricorrente come violata; la Corte ha però ritenuto che non vi sia stata applicazione erronea della norma alla luce della motivazione concreta fornita dal Tribunale del riesame.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge o per motivazione assente/apparente.

  • Sezioni Unite, sent. n. 36072 del 19/04/2018

    Principio richiamato sull'onere motivazionale in materia di sequestro probatorio: il decreto di sequestro/convalida deve contenere, seppur in modo conciso, la specificazione della finalità probatoria e perché le esigenze di accertamento non possano essere soddisfatte in altro modo meno limitativo.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'avviso di conclusione indagini; la Corte ha precisato che l'emissione dell'avviso non estingue automaticamente le esigenze probatorie che giustificano un sequestro, salvo che non sia decorso il termine per la conclusione delle indagini.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per la previsione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione ritenuta equa.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fatto uso di tale facoltà nel comminare la sanzione.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio può essere giustificato anche quando il bene sia un'opera ultimata, se permangono esigenze probatorie che richiedono rilievi planimetrici o accertamenti tecnici non sostituibili da meri rilievi descrittivi o fotografici.
  • Il decreto di sequestro e la sua convalida devono contenere una motivazione, anche concisa, che specifichi la finalità probatoria e perché le esigenze di accertamento non possano essere soddisfatte con mezzi meno invasivi.
  • L'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. non determina automaticamente la cessazione delle esigenze probatorie; rileva solo il decorso del termine per la conclusione delle indagini se invocato come motivo di cessazione del sequestro.
  • In Cassazione, i ricorsi avverso ordinanze su misure cautelari reali sono ammessi principalmente per questioni di diritto o per motivazioni assenti/apparenti; le contestazioni di fatto o di logica motivazionale difficilmente superano il filtro di ammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata a spese e a una sanzione pecuniaria; il giudice può aumentare la sanzione oltre il massimo previsto in presenza delle circostanze previste dalla legge.

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