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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37175/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sollevando due motivi principali e questioni di legittimità costituzionale. Primo motivo: censura della validità del decreto di giudizio immediato per mancata ripetizione dell'interrogatorio dell'imputato (art. 294 cod. proc. pen.) dopo l'acquisizione di atti investigativi successivi ritenuti dal G.I.P. determinanti (S.I.T. e relazione tecnica sulla credibilità delle persone offese minorenni); si deduce la nullità dell'atto intermedio e si sostiene che la scelta del rito abbreviato non sanerebbe tale nullità se l'eccezione era tempestivamente sollevata (art. 178, 180, 453 c.p.p.). Secondo motivo: censura del rigetto della richiesta di incidente probatorio (art. 392, comma 1-bis c.p.p.), ritenuto tardivo in quanto formulato dopo l'ammissione del giudizio abbreviato; si sostiene che l'art. 392, comma 1-bis non prevede termine decadenziale. Questioni di legittimità costituzionale: 1) l'equiparazione dell'interrogatorio ex art. 294 all'interrogatorio ex art. 415-bis sarebbe incompatibile con gli artt. 24 e 3 Cost. e con l'art. 6 CEDU perché non garantirebbe il tempo e le facilitazioni necessari per preparare la difesa; 2) la preclusione alla richiesta di incidente probatorio dopo l'ammissione al giudizio abbreviato violerebbe gli stessi parametri di garanzia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto che l'interrogatorio reso al G.I.P. ex art. 294 c.p.p. poteva validamente costituire il presupposto per il giudizio immediato: la giurisprudenza consolidata considera equipollenti, quanto a finalità conoscitive e di garanzia, l'interrogatorio ex art. 294 e le contestazioni rese ai sensi dell'art. 375 (o l'interrogatorio ex art. 415-bis) e non richiede che l'interrogatorio sia ripetuto ogniqualvolta siano stati acquisiti atti successivi, salvo che tali atti abbiano introdotto elementi oggettivamente decisivi non prevedibili al momento del primo interrogatorio. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva motivato che gli atti successivi avevano solo valore confermativo e il ricorrente non ha specificato in concreto gli elementi decisivi introdotti. Inoltre la decisione ha sottolineato che con la richiesta di giudizio immediato è prevista piena disclosure degli atti d'indagine, per cui il ricorrente ha potuto valutare consapevolmente l'opzione per l'abbreviato. Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto che gli artt. 392 e 393 c.p.p. pongono un limite temporale alla richiesta di incidente probatorio (richiedibile nel corso delle indagini preliminari e nei termini per la loro conclusione); la richiesta in esame era stata formulata tardivamente dopo l'ammissione dell'abbreviato. Le questioni costituzionali sono state ritenute inammissibili o manifestamente infondate, richiamando orientamenti della Corte costituzionale (sent. n. 203/2002) che hanno già escluso l'obbligo di avviso ex art. 415-bis prima della richiesta di giudizio immediato e ritenuto compatibile il regime speciale del giudizio immediato con le garanzie costituzionali. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro.

Norme richiamate

  • art. 453 cod. proc. pen. (comma 1)

    «quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile»

    La norma richiede evidenza della prova e un preventivo interrogatorio sui fatti che la concretizzano; la Corte interpreta il requisito dell'interrogatorio in senso funzionale alla conoscenza degli elementi che costituiscono l'evidenza, ritenendo l'interrogatorio ex art. 294 idoneo a tale scopo salvo che atti successivi abbiano introdotto elementi decisivi

  • art. 453 cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    «Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini»

    Disciplina il giudizio immediato 'custodiale'; anche per questo rito l'interrogatorio precedente è valutabile come presupposto purché gli atti successivi non abbiano introdotto elementi decisivi che richiederebbero un nuovo contraddittorio

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Interrogatorio di garanzia davanti al G.I.P.; la Corte ritiene che, nella giurisprudenza consolidata, possa valere come presupposto dell'instaurazione del giudizio immediato a condizione che non siano emersi successivamente elementi decisivi che rendano necessario un nuovo interrogatorio

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma che regola modalità di avviso e interrogatorio connessi alla richiesta di rinvio a giudizio; la difesa aveva invocato la piena equiparazione con l'interrogatorio di garanzia, ma la Corte ha richiamato la giurisprudenza e la Consulta che escludono l'obbligo di estendere integralmente le garanzie dell'art. 415-bis al giudizio immediato

  • art. 392 e 393 cod. proc. pen.

    Regolano l'incidente probatorio e pongono limiti temporali alla sua richiesta (nel corso delle indagini preliminari e nei termini per la loro conclusione); la Corte ha ritenuto che la richiesta tardiva presentata dopo l'ammissione dell'abbreviato fosse inammissibile

  • art. 454, comma 2 cod. proc. pen. e art. 139 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme richiamate in tema di disclosure (conoscenza degli atti d'indagine) nella procedura di giudizio immediato, che consentono al difensore di valutare consapevolmente l'opzione per il rito abbreviato

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; applicata per valutare la configurabilità delle censure dedotte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di sostenere le spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria e l'onere delle spese processuali

  • art. 24 Cost.; art. 3 Cost.; art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU

    Richiamati dalla difesa in chiave di illegittimità costituzionale per presunte negazioni del diritto di difesa e del tempo per prepararla; la Corte ha ritenuto le questioni manifestamente infondate richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha già escluso conflitto tra il regime del giudizio immediato e dette garanzie

Massime di principio

  • L'interrogatorio di garanzia reso al G.I.P. ex art. 294 c.p.p. può costituire presupposto valido per il giudizio immediato: non è automaticamente necessario un nuovo interrogatorio quando vengano acquisite indagini successive, salvo che tali atti introducano elementi oggettivamente decisivi e nuovi rispetto al quadro precedente
  • Se si ritengono emersi elementi determinanti dopo il primo interrogatorio, la difesa deve indicare concretamente la novità e la decisività di quei fatti per contestarne l'utilizzabilità senza nuovo contraddittorio
  • La richiesta di incidente probatorio deve essere proposta nel corso delle indagini preliminari e nei termini per la loro conclusione: presentarla dopo l'ammissione al rito abbreviato o dopo la chiusura della fase delle indagini espone a rigetto per tardività
  • La scelta del giudizio immediato comporta la piena disclosure degli atti d'indagine, per cui la difesa ha strumenti per conoscere gli atti acquisiti successivamente all'interrogatorio e valutare le opzioni difensive; questo attenua l'argomento della violazione del diritto di difesa per 'atto a sorpresa'
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative all'assenza dell'avviso ex art. 415-bis prima della richiesta di giudizio immediato sono state già trattate dalla Corte costituzionale: il regime speciale del giudizio immediato è compatibile con le garanzie costituzionali, salvo fattispecie concrete di grave lesione del diritto di difesa
  • Per evitare inammissibilità in cassazione è fondamentale che i motivi siano specifici e concreti: censure generiche o non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata espongono il ricorrente alla declaratoria di manifesta infondatezza

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