Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37173/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di parziale riforma ritenendo: 1) vizio di motivazione sul capo a) (minaccia aggravata dall'uso di arma): la persona offesa avrebbe riferito che il coltello era solo brandito e non usato per coartare la vittima; 2) vizio di motivazione sul capo b) (illecito in materia di stupefacenti): si sarebbe trattato di consumo di gruppo gratuito e non di cessione, per cui il fatto sarebbe irrilevante penalmente; 3) vizio di motivazione sul capo c) (violenza sessuale): contestata la ricostruzione della Corte in assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, con richiamo a deposizioni favorevoli all'imputato e alla presunta incongruità della prova fotografica e delle ricostruzioni sullo stato di coscienza della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito procedimentale: 1) il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale ha valutato la deposizione della madre come inattendibile e ha correttamente ritenuto che il brandire un coltello abbia rafforzato la credibilità delle minacce, in linea con la giurisprudenza di legittimità; 2) il secondo motivo è inammissibile e generico: la Corte ha applicato correttamente i criteri della giurisprudenza sul "consumo di gruppo", rilevando l'assenza dei requisiti cumulativi necessari per escludere la rilevanza penale dell'acquisto/cessione; 3) il terzo motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione del materiale probatorio (attività preclusa in Cassazione) e non censura in modo critico e specifico la motivazione della Corte territoriale. La Corte ha inoltre richiamato i principi che regolano il consenso in tema di reati contro la libertà sessuale e ha ritenuto congrua la valutazione sullo stato di intossicazione della persona offesa (anche alla luce della fotografia). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese del procedimento e obbligo del versamento della somma ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 609-bis cod. pen.

    La norma tutela la libertà sessuale e prevede le ipotesi di violenza sessuale mediante costrizione (violenza o minaccia) e mediante induzione (approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica). La Corte ha sottolineato che la mancanza di consenso è elemento centrale e che il consenso deve essere libero, valido e riferito alla specifica persona e al tipo di atto.

  • art. 609-quater cod. pen.

    Disposizione che disciplina i rapporti con minori e stabilisce presunzioni di inesprimibilità del consenso fino a determinate età; la Corte la usa per spiegare il sistema multilivello di tutela della libertà sessuale.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73 comma 5

    Prevede tipizzazione sanzionatoria per ipotesi di illeciti in materia di stupefacenti; la Corte ha richiamato questo comma per il riconoscimento della fattispecie sanzionatoria quando la cessione sia qualificata, anche se gratuita.

  • d.P.R. 309/1990, art. 80 comma 1 lett. a)

    Norma utilizzata nella contestazione originaria in materia di stupefacenti; la Corte ha valutato se si configurasse consumo di gruppo e ha ritenuto non sussistenti i requisiti per escludere la rilevanza penale.

  • Sez. 5, n. 6496 del 14/12/2011 (Fantoni)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che anche l'ostentazione di un'arma della quale il soggetto abbia immediata disponibilità può integrare la circostanza aggravante della minaccia con arma, rendendo credibile l'uso dell'arma.

  • Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013 (Galluccio)

    Giurisprudenza di legittimità che individua i requisiti del 'consumo di gruppo' (acquirente uno degli assuntori; acquisto per conto del gruppo sin dall'inizio; identità e volontà dei mandanti certa) che devono sussistere cumulativamente per escludere la rilevanza penale della cessione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che stabilisce conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso, applicata dalla Corte per imporre le spese e il versamento della somma a carico del ricorrente.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato per sottolineare la tutela costituzionale della libertà sessuale come diritto inviolabile della persona, inquadrando la centralità del consenso nella valutazione delle condotte.

  • Convenzione di Istanbul, art. 36

    Citata come fonte internazionale che esplicita l'esigenza del consenso nella definizione dei reati sessuali e supporta l'interpretazione nazionale sulla centralità del consenso.

Massime di principio

  • Il brandire un'arma può integrare la circostanza aggravante della minaccia quando la sua ostentazione e la immediata disponibilità la rendano credibile come strumento di coercizione, anche se la lama è ripiegata.
  • Per escludere la rilevanza penale di acquisti di stupefacenti come mero 'consumo di gruppo' devono sussistere cumulativamente requisiti ben definiti: l'acquirente è uno degli assuntori; l'acquisto avviene fin dall'inizio per conto degli altri; l'identità e la volontà dei mandanti sono certe sin dall'inizio e manifeste.
  • In tema di reati contro la libertà sessuale il consenso è elemento fondamentale: la valutazione tiene conto dello stato di coscienza della vittima (anche per assunzione di alcol o stupefacenti) e l'assenza di reazione non implica consenso. L'accertamento dello stato di incapacità o dell'assenza di consenso è rimesso ai giudici di merito e non può essere rinnovato in sede di legittimità con semplice rivalutazione probatoria.
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: i motivi di ricorso devono criticare la logica e la motivazione del giudice di merito, non limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti. I censure generiche o meramente rivalutative sono inammissibili.
  • Quando si impugna una sentenza occorre argomentare specificamente le contraddizioni o l'illogicità della motivazione: l'assenza di un confronto critico puntuale con le argomentazioni del giudice di merito determina spesso l'inammissibilità del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.