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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07318/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Il caso riguarda un assicurato che aveva chiesto l'accertamento dell'esposizione qualificata all'amianto e la conseguente rivalutazione contributiva. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione del diritto: secondo il giudice di merito, il termine iniziava a decorrere dal momento in cui l'interessato aveva presentato all'INAIL la domanda di rilascio dell'attestazione di esposizione, cioè quando aveva acquisito consapevolezza dell'esposizione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cinque motivi, deducendo: violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere individuato erroneamente il dies a quo nella domanda all'INAIL e non nel pensionamento; motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per insufficienza della spiegazione; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per assenza di elementi presuntivi sulla consapevolezza; ulteriore violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. per avere valorizzato l'attestazione INAIL; violazione dell'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha ribadito che, in materia di benefici per esposizione all'amianto, la prescrizione decorre dal momento in cui l'assicurato acquisisce consapevolezza dell'esposizione qualificata e che tale accertamento è un apprezzamento di fatto sindacabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nel caso concreto, è stato giudicato conforme alla giurisprudenza ritenere che la consapevolezza fosse desumibile dalla presentazione all'INAIL della domanda di attestazione, restando irrilevante l'esito della richiesta e non essendo decisivo il pensionamento. La censura sulla motivazione è stata respinta perché la sentenza di merito era assistita da motivazione non apparente e al di sopra del "minimo costituzionale"; le doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c. sono state reputate non pertinenti, poiché non era stato allegato un uso scorretto delle prove legali o prove non dedotte. Anche la censura sulle spese è stata respinta, poiché la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e la condanna alle spese secondo soccombenza non è censurabile per il solo mancato esercizio di tale potere. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; in questa materia il dies a quo è ancorato alla maturata consapevolezza dell'esposizione all'amianto.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica il termine ordinario di prescrizione decennale al diritto azionato, con decorrenza individuata secondo il criterio della consapevolezza dell'esposizione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti consentiti, non per il diverso apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non è censurabile la mera valutazione del convincimento probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura per motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale, non per semplice insufficienza della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione del provvedimento deve essere логica e adeguata, non essendo necessario confutare espressamente tutte le prove o le tesi delle parti.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Consente la denuncia della violazione di legge sostanziale o processuale nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È il vizio dedotto per nullità della sentenza o del procedimento, qui invocato per motivazione apparente e violazione di norme processuali.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti oggi consentiti.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito; la condanna alle spese secondo soccombenza non è censurabile per il mancato esercizio di tale facoltà.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Sono stati indicati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione al tema della prova presuntiva della consapevolezza dell'esposizione; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la valutazione di merito era sorretta da adeguato accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo corretta la valorizzazione del fatto dell'istanza all'INAIL come indice di consapevolezza.

Massime di principio

  • In tema di benefici contributivi per esposizione all'amianto, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'assicurato acquisisce consapevolezza dell'esposizione qualificata, non da un momento meramente formale come il pensionamento.
  • La presentazione all'INAIL della domanda di attestazione dell'esposizione può costituire un fatto idoneo a dimostrare l'acquisita consapevolezza dell'interessato; l'esito della domanda non è decisivo ai fini della decorrenza della prescrizione.
  • L'accertamento della consapevolezza dell'esposizione è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale consentito dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, essendo necessaria l'allegazione di un uso processualmente scorretto delle prove o di prove legali mal valutate.
  • La motivazione è viziata solo quando presenti anomalie radicali; non è deducibile in cassazione il semplice difetto di sufficienza o di maggiore persuasività della motivazione.
  • La mancata compensazione delle spese non integra di per sé un vizio della sentenza, poiché la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la condanna alle spese segue il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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