Cassazione Civile, Ordinanza n. 16061/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per IRPEF 2013, recuperando a tassazione un maggior reddito da partecipazione derivante dalla quota del 25% detenuta in una s.r.l., in applicazione del regime di trasparenza fiscale ex art. 116 d.P.R. n. 917/1986, sulla base di un precedente accertamento emesso nei confronti della società per maggiori ricavi. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado e poi in appello, ma entrambi i gradi gli erano stati sfavorevoli. Proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, il ricorrente ha però depositato successivamente dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente in data 3 febbraio 2025, ritenendola tempestiva e compatibile con la procedura camerale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si riferisce solo ai casi di rigetto o inammissibilità, non all'estinzione.
Norme richiamate
art. 116 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come base del regime di trasparenza fiscale che consente l'imputazione pro quota ai soci dei redditi della società.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
richiamato per la procedura camerale di esame del ricorso.
la rinuncia al ricorso, tempestivamente e ritualmente formulata, produce effetto estintivo del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata in modo tempestivo e compatibile con la fase processuale in corso, determina l'estinzione del giudizio.
- L'effetto estintivo della rinuncia impedisce la decisione sul merito delle doglianze originariamente proposte.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso respinto o dichiarato inammissibile non opera quando il processo si estingue per rinuncia.
- Nei giudizi camerali di cassazione, la rinuncia può essere validamente esaminata e produrre gli effetti estintivi previsti dall'art. 391 c.p.c.
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