Cassazione Civile, Ordinanza n. 35101/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale il correntista aveva chiesto la restituzione delle somme versate indebitamente, assumendo l'illegittimità di interessi ultralegali/usurari e di commissioni di massimo scoperto. Il tribunale aveva accolto integralmente la domanda; la corte d'appello, invece, aveva accolto parzialmente l'impugnazione della banca, dichiarando prescritte alcune rimesse e rideterminando il credito residuo. In Cassazione il correntista ha denunciato violazione di legge sostenendo, da un lato, che chi eccepisce la prescrizione deve indicare specificamente le rimesse asseritamente solutorie e, dall'altro, che le rimesse dovrebbero presumersi ripristinatorie, con conseguente onere della banca di provare l'esistenza e i limiti dell'apertura di credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sulla prescrizione, osservando che l'onere di allegazione della banca che eccepisce la prescrizione è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne, senza necessità di indicare analiticamente le singole rimesse solutorie. Ha inoltre confermato l'indirizzo secondo cui, quando il conto sia passivo e non risulti una valida apertura di credito, oppure i versamenti servano a coprire uno scoperto oltre i limiti dell'affidamento, la prescrizione decorre dal pagamento; di conseguenza è il cliente a dover provare l'esistenza del contratto di apertura di credito che qualifichi il versamento come mero ripristino della disponibilità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e viene dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di autonoma interpretazione nella motivazione decisoria
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di autonoma interpretazione nella motivazione decisoria
richiamato come norma sulla ripetizione dell'indebito nei rapporti di conto corrente
richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla specificità delle difese e sulle preclusioni processuali
richiamato per il tema del riparto dell'onere della prova
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista, la banca che eccepisce la prescrizione assolve il proprio onere di allegazione indicando l'inerzia del titolare del diritto e manifestando la volontà di avvalersi della prescrizione, senza dover specificare in modo analitico le singole rimesse ritenute prescritte.
- La decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione in conto corrente dipende dal carattere solutorio del versamento: se il conto è passivo e non vi è apertura di credito, oppure il versamento supera i limiti dell'affidamento, il termine decennale decorre dal pagamento.
- Quando si contesta la natura meramente ripristinatoria delle rimesse, è il cliente a dover provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il versamento come ripristino della provvista.
- In tema di ripetizione di indebito bancario, il giudice di legittimità può applicare il consolidamento giurisprudenziale sopravvenuto anche se formatosi dopo l'introduzione del ricorso, con possibile compensazione delle spese per giusti motivi.
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