Sentenza n. 1120/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 713/2025 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - emessa nel giudizio RG n. 10072/2024, pubblicata il 14/02/2025, notificata in data 18.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per quattro annualità e condannato l’amministrazione all’erogazione di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica del docente prevista dall’art. 1 l. n. 107/2015, per quattro annualità, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 18 febbraio 2025 e non risultava impugnata. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, il pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’amministrazione si è costituita con atto di stile senza allegare prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto dei termini processuali, il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e il passaggio in giudicato della sentenza. Poiché l’amministrazione non ha fornito prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l’adempimento. Ha nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale competente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell’amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. L’amministrazione resistente è stata inoltre condannata al pagamento di euro 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale applicabile al rito camerale dell’ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato presupposto anche in relazione ai contratti a tempo determinato.
art. 479 c.p.c., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo e agli adempimenti funzionali all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il giudicato impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- Prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996; il suo decorso infruttuoso consente di azionare la tutela esecutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, in assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice deve ordinare l’esatta e integrale esecuzione del giudicato entro un termine determinato e può nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L’amministrazione destinataria dell’ordine di ottemperanza deve comprovare l’avvenuto adempimento mediante documentazione depositata secondo le regole del processo amministrativo telematico.
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