Cassazione Penale, Sentenza n. 2649/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) violazione di norme processuali e inutilizzabilità della testimonianza della teste Furlan Patrizia per essere stata raccolta senza assistenza del difensore e senza la preventiva lettura degli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., poiché sarebbero emersi indizi di reità sin dalle prime fasi; (2) errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 63, comma 4 c.p., contestando la quantificazione dell'aumento della pena pecuniaria per l'aggravante dell'orario notturno (il ricorrente sosteneva che l'aumento corretto sarebbe stato di euro 1.333,33 e non di euro 1.500,00).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo perché non era stato dedotto in sede di gravame (principio di non deducibilità in cassazione di questioni non oggetto di motivo di appello). Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo: ha ritenuto errata la quantificazione degli aumenti per la concorrenza delle aggravanti previste dall'art. 186 cod. strada e l'applicazione operata dalla Corte territoriale (in particolare l'aumento della pena pecuniaria oltre il limite di un terzo previsto dall'art. 63, comma 4 c.p.). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano; il resto del ricorso è stato respinto. È stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies
Si tratta delle aggravanti speciali relative alla guida in stato di ebbrezza (es. aver provocato un incidente, aver commesso il fatto in orario notturno). L'applicazione di tali aggravanti può comportare raddoppio e ulteriori aumenti della pena; la loro concorrenza va valutata congiuntamente alla disciplina dell'art. 63 c.p.
Nella concorrenza di circostanze aggravanti con effetto speciale, l'ulteriore aumento facoltativo non può eccedere il terzo e, se applicato, deve investire sia la pena detentiva sia quella pecuniaria; il giudice deve motivare la scelta di applicare tale maggiorazione.
Richiamati dal ricorrente come fondamento dell'inutilizzabilità della testimonianza in mancanza di assistenza difensiva e degli avvertimenti; regolano tutele procedurali con riferimento all'utilizzabilità di dichiarazioni e all'informazione sui diritti (tuttavia la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché non dedotta in appello).
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Impedisce alla Corte di cassazione di rideterminare direttamente la pena quando sussiste un margine di discrezionalità del giudice di merito; in tal caso si deve procedere al rinvio per nuovo esame.
Stabilisce l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale quando la statuizione è divenuta definitiva salvo i profili di annullamento limitati (qui la responsabilità è stata dichiarata irrevocabile nonostante l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio).
Massime di principio
- In caso di concorso tra aggravanti speciali per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c. s.), si applica l'art. 63 c.p., comma 4: l'ulteriore aumento facoltativo può arrivare solo fino a un terzo e, se concesso, deve incidere sia sulla pena detentiva sia su quella pecuniaria.
- Il giudice deve motivare specificamente la decisione di applicare l'aumento facoltativo fino a un terzo e deve rispettare i limiti numerici previsti dalla legge; il mancato rispetto di tali limiti può determinare l'annullamento limitato del trattamento sanzionatorio.
- La Corte di cassazione non ammette nuove questioni non sollevate in sede di appello: questioni nuove dedotte per la prima volta in cassazione sono inammissibili salvo specifiche eccezioni.
- Quando la determinazione della pena comporta valutazioni discrezionali del giudice di merito, la Cassazione, se individua errori nella quantificazione, di norma annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame invece di rideterminare direttamente la pena.
- La conferma della responsabilità penale, se non investita dall'annullamento, può essere dichiarata irrevocabile anche se la sentenza è annullata solo in relazione alla misura della sanzione.
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