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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13938/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da terreni ubicati nel territorio comunale, originariamente gravati da usi civici e poi espropriati nel 1932 dal Prefetto dell’Aquila con autorizzazione all’occupazione permanente in favore delle Ferrovie dello Stato, dante causa dell’attuale società ricorrente. In seguito a verifiche demaniali e a una richiesta di reintegra in via amministrativa avanzata dalla società, si aprì il procedimento davanti al Commissario per il riordino degli usi civici. Il CTU ritenne che varie particelle avessero natura demaniale civica; il Commissario, però, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che l’esproprio avesse trasferito i fondi all’ente espropriante e avesse estinto i diritti di uso civico, con trasferimento degli stessi sull’indennità. Il Comune propose reclamo, accolto dalla Corte d’appello, che ritenne invece che la lite investisse l’accertamento della qualitas soli e che il decreto espropriativo non avesse eliminato il vincolo civico in assenza di sdemanializzazione. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando: 1) violazione delle norme sulla giurisdizione del Commissario, sostenendo che la controversia riguardasse la possibilità o impossibilità di espropriare per pubblica utilità terre di uso civico e che, quindi, non spettasse al Commissario; 2) violazione delle norme sostanziali in tema di usi civici, espropriazione e nullità degli atti amministrativi, sostenendo che, alla luce della disciplina vigente nel 1932 e della successiva giurisprudenza, i beni di uso civico erano espropriabili e che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso tale possibilità e dato per assorbite ulteriori questioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’impianto della Corte d’appello nel qualificare la controversia come relativa all’accertamento della qualitas soli, cioè alla natura demaniale civica dei terreni e alla loro eventuale sottrazione a tale regime per effetto dell’espropriazione. La Corte ha affermato che la giurisdizione del Commissario per gli usi civici sussiste quando la lite abbia ad oggetto l’accertamento dell’esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico o della demanialità del suolo, mentre resta esclusa solo quando la questione emerga incidentalmente in altra controversia tra privati. Nel caso concreto, poiché era necessario stabilire se i terreni gravati da uso civico fossero espropriabili e quindi se avessero perso o meno la natura demaniale, la lite investiva proprio la qualitas soli e rientrava nella giurisdizione commissariale. Il ricorso è stato dunque respinto; la Corte ha dichiarato la giurisdizione del Commissario per il Riordino degli Usi Civici della Regione Abruzzo e ha compensato le spese di legittimità, rilevando che il chiarimento nomofilattico sull’espropriabilità dei beni gravati da uso civico era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. È stato inoltre indicato l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12 l. n. 1766/1927

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere limiti alla alienabilità e alla destinazione dei beni di uso civico; la Corte ricorda che la questione giurisdizionale va letta alla luce dell’accertamento della qualitas soli e della disciplina speciale degli usi civici.

  • art. 29 l. n. 1766/1927

    È la norma cardine che delimita la giurisdizione del Commissario: comprende l’accertamento, la valutazione e la liquidazione dei diritti di uso civico, nonché le controversie sull’esistenza, natura ed estensione di tali diritti e sulla qualità demaniale del suolo.

  • art. 5 l. n. 2248/1865, allegato E

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al riparto di giurisdizione e ai limiti del sindacato del Commissario.

  • art. 52 l. n. 2359/1865

    Evocato dalla ricorrente per sostenere l’espropriabilità dei diritti di uso civico e il trasferimento dei diritti sull’indennità; la Corte richiama il tema ma conferma che la controversia resta sulla qualitas soli.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come criterio interpretativo dalla ricorrente; non assume rilievo autonomo nella decisione, che si concentra sulla qualificazione della lite e sulla giurisdizione.

  • art. 4 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una disciplina sopravvenuta che escluderebbe l’espropriabilità dei beni gravati da uso civico, salvo compatibilità.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in collegamento alla dedotta nullità dell’atto amministrativo espropriativo.

  • artt. 102, 103 e 111 Cost.

    Richiamati a sostegno delle censure sul riparto di giurisdizione e sul giusto processo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato anche in relazione alla motivazione della sentenza e al corretto inquadramento della giurisdizione.

  • art. 132 c.p.c.

    Evocato nel primo motivo per denunciare vizi della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 3 l. n. 1834/1938

    Richiamato nel ragionamento del giudice di merito di primo grado come norma ritenuta compatibile con l’effetto traslativo dell’espropriazione.

  • art. 9 l. n. 230/1950

    Parimenti richiamato dal giudice di primo grado a sostegno dell’idoneità del decreto espropriativo a trasferire i diritti sui beni e sull’indennità.

  • l. n. 431/1985

    Citata nel secondo motivo di ricorso, ma non decisiva nella ratio decidendi della Corte.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Commissario per gli usi civici sussiste quando la controversia ha come oggetto principale l’accertamento della natura demaniale civica del bene o dell’esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico; se invece la qualitas soli è soltanto una questione incidentale in una lite diversa, la cognizione spetta al giudice ordinario.
  • Per stabilire la giurisdizione non conta la sola qualificazione formale delle domande, ma il petitum sostanziale: se la decisione richiesta implica in via necessaria l’accertamento della natura civica del terreno, la causa rientra nella giurisdizione speciale.
  • Nelle controversie sugli usi civici, l’espropriazione per pubblica utilità e i suoi effetti devono essere valutati alla luce della necessità di un formale provvedimento di sdemanializzazione quando si tratti di beni collettivi con natura assimilabile a quella demaniale.
  • La contestazione sulla possibilità di assoggettare a espropriazione un bene gravato da uso civico può costituire, essa stessa, questione di qualitas soli, perché dalla risposta dipende la permanenza o la cessazione del regime demaniale.
  • Il difetto di giurisdizione del Commissario non può essere affermato quando il giudizio richiede una pronuncia con efficacia di giudicato sulla natura civica del fondo; in tali casi il sindacato non è meramente incidentale ma investe il cuore della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizionePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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