Cassazione Penale, Sentenza n. 39708/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19/12/2022 per presunta violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto). Il ricorrente, tramite difensore, sosteneva che il reato (rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, art. 186 comma 7 Cod. Strada) fosse di scarsa offensività: la guida avvenne alle 21:15 su strada sgombra e nota all'imputato, non vi sarebbe prova certa dello stato di alterazione alcolica nonostante le osservazioni degli operanti, e il rifiuto al test sarebbe stato dovuto alla paura delle conseguenze amministrative (sospensione patente, sequestro veicolo) e non a consapevolezza di colpa. Si sottolineava l'assenza di antecedenti dell'imputato e il carattere minimo della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente applicato i principi relativi all'art. 131-bis cod. pen., effettuando la valutazione complessiva richiesta (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo). La Corte territoriale aveva rilevato segni evidenti di alterazione alcolica (occhi arrossati, alito vinoso), condotta di guida imprudente (passaggio con semaforo rosso), il rifiuto dell'accertamento (che ha impedito l'acquisizione di elementi favorevoli) e l'aumento del disvalore per la guida serale. Di conseguenza la causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata ritenuta applicabile. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; sentenza pronunciata il 13/09 (data della decisione).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità del fatto (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Non esiste un'offesa 'tenue' astratta: va valutata la concreta manifestazione del reato; può essere applicata anche a reati stradali ma solo se la valutazione complessiva mostra minima offensività.
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Prevede la responsabilità per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico. La norma è suscettibile di valutazione secondo i criteri di tenuità, ma il rifiuto dell'accertamento costituisce elemento rilevante che può aumentare il disvalore della condotta poiché impedisce l'acquisizione di elementi di prova potenzialmente a favore dell'imputato.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce il metodo di valutazione per l'art. 131-bis: occorre un'equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non limitandosi agli elementi relativi all'entità dell'aggressione del bene giuridico, ma valutando complessivamente disvalore e grado di colpevolezza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che legittima, in sede di cassazione, l'imposizione a carico del ricorrente, in caso di dichiarazione di inammissibilità per colpa o altro motivo ritenuto grave, dell'onere di versare una somma alla Cassa delle Ammende; applicata qui per disporre il pagamento di Euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come criterio di riferimento per la determinazione e l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede un esame complessivo e concreto della fattispecie: non basta sostenere astrattamente la "minima offensività", occorre provare fatti e circostanze che dimostrino la scarsa pericolosità e il basso grado di colpevolezza.
- Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico è un elemento che penalizza l'imputato nella valutazione della tenuità, poiché impedisce l'acquisizione di prove potenzialmente favorevoli e può essere interpretato come segno di consapevolezza di responsabilità.
- Le osservazioni degli operatori (alito vinoso, occhi arrossati, sintomi evidenti di ubriachezza) e condotte di guida imprudenti (es. passaggio col rosso) sono valutazioni probatorie che il giudice può ritenere sufficienti per escludere la tenuità, salvo prova contraria solida offerta dalla difesa.
- La guida in orario serale/notturno può essere considerata fattore aggravante nel complesso apprezzamento del disvalore, per la maggior pericolosità intrinseca delle condizioni di circolazione in tali fasce orarie.
- Il semplice timore delle conseguenze amministrative (sospensione della patente, sequestro del veicolo) non è automaticamente idoneo a giustificare il rifiuto al test; chi invoca tale motivo dovrebbe apportare elementi concreti a sostegno della propria versione.
- In appello e in cassazione la mancata produzione di elementi che possano dimostrare l'assenza di pericolo o di alterazione alcolica rende più difficile ottenere l'applicazione della causa di non punibilità; la difesa ha l'onere, quando possibile, di presentare prove contrarie (es. test negativi, testimonianze, elementi obiettivi).
- Il rigetto del ricorso per inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di pagare una somma alla Cassa delle Ammende se il giudice ritiene che il ricorso abbia contribuito alla determinazione dell'inammissibilità per colpa o per motivi rilevanti.
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