Cassazione Civile, Ordinanza n. 27089/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
La società gestrice del servizio idrico ha chiesto all’utente il pagamento di euro 369,85, indicati nella fattura del 28 aprile 2016 come «Partite pregresse, conguaglio 2005/2011 idrico, fognatura e depurazione». Con citazione del 12 marzo 2018, l’utente ha domandato al Giudice di pace di Oristano l’accertamento della prescrizione del credito e, nel merito, previa disapplicazione della delibera n. 18/2014, la declaratoria di illegittimità e non debenza delle somme. Il gestore ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sostenuto la legittimità dei conguagli e la decorrenza della prescrizione solo dalle deliberazioni che li avevano quantificati. Il Giudice di pace, con sentenza n. 237/2018, ha respinto l’eccezione di giurisdizione, dichiarato prescritti i crediti e comunque non dovuti gli importi, ravvisando anche la violazione dell’irretroattività, dell’affidamento e della buona fede. Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 281/2023 depositata il 25 maggio 2023, ha respinto l’appello del gestore: ha confermato la giurisdizione ordinaria e ritenuto non consentito il recupero retroattivo dei costi 2005-2011 in assenza di un’idonea base normativa primaria; ha inoltre rilevato, con autonoma ratio, che il gestore non aveva provato la corrispettività degli importi rispetto al servizio e la loro non imputabilità a errori di gestione o previsione. Nel ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo articolato in più censure, il gestore ha denunciato la violazione degli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 9 della direttiva 2000/60/CE, dell’art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/2011, dell’art. 10 del d.l. n. 70/2011, dell’art. 3 del d.P.C.M. 20 luglio 2012, degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 12, lett. h), della l. n. 481/1995, dell’art. 1339 c.c. e dell’art. 11 delle Preleggi. Ha sostenuto che la tariffa è eterodeterminata e si inserisce automaticamente nel contratto; che il principio di integrale recupero dei costi e il previgente Metodo Tariffario Normalizzato consentivano il recupero differito delle partite; che la delibera n. 643/2013 avrebbe disciplinato la quantificazione e la riscossione di costi già recuperabili, senza introdurre una tariffa retroattiva; e che l’art. 11 delle Preleggi non sarebbe automaticamente applicabile agli atti amministrativi. La Corte ha esaminato il ricorso alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 23858/2025.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per quanto di ragione e cassato la sentenza del Tribunale di Oristano, rinviando allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ribadito che la controversia sull’importo fatturato e sull’accertamento negativo del debito attiene al rapporto individuale di utenza e alla debenza di un corrispettivo, sicché spetta al giudice ordinario, il quale può disapplicare incidentalmente l’atto amministrativo rilevante per il diritto patrimoniale controverso. Nel merito, i conguagli previsti dall’art. 31 della delibera AEEGSI n. 643/2013 non sono illegittimi in assoluto, ma possono riguardare soltanto somme già addebitabili secondo il Metodo Tariffario Normalizzato disciplinato dal d.m. 1 agosto 1996; la delibera del 2013 non può introdurre retroattivamente il nuovo metodo tariffario per consumi già effettuati e fatturati. È stato quindi superato, quale criterio decisivo, quello della necessaria imprevedibilità assoluta del costo adottato dal Tribunale. Resta però a carico del gestore la prova che gli importi richiesti corrispondano a costi ammissibili e recuperabili secondo la disciplina tariffaria applicabile nel periodo 2005-2011, non siano già stati considerati, siano stati quantificati entro i limiti del metodo e correttamente ripartiti sull’utenza. La sola deliberazione dell’Ente d’Ambito non basta, potendo essere disapplicata se la determinazione concreta contrasta con il Metodo Tariffario Normalizzato. Il giudice di rinvio dovrà compiere tale verifica. La decisione non contiene una statuizione definitiva sulla prescrizione del credito.
Norme richiamate
art. 31 della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/idr
Hanno invece stabilito che i conguagli previsti dall’art. 31 della delibera AEEGSI n. 643/2013 possono comprendere soltanto le somme che erano già addebitabili all’utente secondo il Metodo Tariffario Normalizzato disciplinato dal d.m. 1 agosto 1996.
La disposizione consente il recupero soltanto di importi già addebitabili secondo il precedente metodo tariffario e non autorizza l’applicazione retroattiva del nuovo Metodo Tariffario Idrico.
Il criterio decisivo, quindi, non è più quello, prospettato dalla sentenza qui impugnata, della necessaria imprevedibilità del costo in senso assoluto. Il criterio da adottare è quello di verificare se la somma richiesta potesse essere addebitata, secondo le regole e i limiti del Metodo Tariffario Normalizzato, nel periodo 2005-2011.
Il principio di copertura integrale dei costi non basta, da solo, a fondare il recupero delle partite pregresse: occorre verificare che ciascuna somma fosse addebitabile secondo le regole e i limiti tariffari vigenti nel periodo cui si riferisce.
Il gestore deve dimostrare che le somme corrispondono a costi ammissibili secondo il Metodo Tariffario Normalizzato; che erano recuperabili secondo la disciplina vigente nel periodo di riferimento; che non sono state già considerate nelle precedenti determinazioni tariffarie; che sono state quantificate nel rispetto dei criteri e dei limiti del metodo applicabile; che sono state correttamente ripartite sull’utenza.
L’inserimento della tariffa eterodeterminata nel rapporto contrattuale non dispensa il gestore dall’onere di provare la conformità degli importi fatturati alle regole tariffarie applicabili ratione temporis e la loro corretta imputazione all’utenza.
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)
La disciplina dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. conferma che sono escluse dalla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi nell’ambito dei pubblici servizi (art. 133 c.p.a.).
Le controversie sulla debenza del corrispettivo nel rapporto individuale di utenza di un pubblico servizio, compreso l’accertamento negativo del credito fatturato, appartengono alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa esclusiva.
Massime di principio
- Le controversie in cui l’utente contesta l’importo fatturato dal gestore di un pubblico servizio e chiede l’accertamento negativo del debito riguardano il rapporto individuale di utenza e la debenza del corrispettivo, non l’esercizio in via principale del potere amministrativo; la giurisdizione appartiene pertanto al giudice ordinario.
- Il giudice ordinario può disapplicare incidentalmente l’atto amministrativo quando la sua efficacia condiziona l’esistenza o il contenuto del diritto patrimoniale dedotto in giudizio.
- I conguagli tariffari relativi a periodi precedenti possono comprendere soltanto somme che erano già addebitabili secondo il metodo tariffario vigente nel periodo di riferimento; una disciplina successiva non può introdurre un nuovo metodo tariffario applicandolo retroattivamente a consumi già effettuati e fatturati.
- Il gestore che domanda il pagamento di conguagli deve provare che gli importi corrispondano a costi ammissibili e recuperabili secondo la disciplina applicabile nel periodo considerato, non siano già stati inclusi in precedenti determinazioni tariffarie, siano stati quantificati entro i limiti del metodo e correttamente ripartiti sull’utenza.
- La deliberazione amministrativa che approva o quantifica i conguagli non è, da sola, prova sufficiente della loro debenza: il giudice può verificarne incidentalmente la conformità ai criteri tariffari applicabili e disapplicarla se la determinazione concreta è contra legem.
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