Cassazione Civile, Ordinanza n. 25036/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società consortile costituita da imprese e da una ditta individuale per l’esecuzione di un appalto affidato da una stazione appaltante pubblica doveva realizzare un’opera stradale. Durante i lavori emerse una falda acquifera non prevista nel progetto, sicché la prosecuzione dell’opera richiedeva una variante progettuale; la direzione dei lavori dispose la chiusura dello scavo per ragioni di sicurezza. La stazione appaltante sollecitò comunque la prosecuzione dei lavori e avviò il procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore. Quest’ultimo intimò diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., sostenendo l’impossibilità di realizzare l’opera senza variante, e, decorso inutilmente il termine, ritenne risolto il contratto. La consulenza tecnica preventiva aveva confermato l’impossibilità oggettiva di eseguire i lavori per carenza progettuale imputabile alla stazione appaltante, che aveva poi formalizzato la risoluzione in danno. Nel giudizio di merito l’appaltatore ottenne la declaratoria di risoluzione per inadempimento della committente e il risarcimento del lucro cessante, quantificato nel 10% dell’importo contrattuale. In appello ottenne inoltre il rimborso di una parte delle spese vive, quantificate applicando il principio di non contestazione, mentre furono respinte le ulteriori spese non adeguatamente provate e la domanda di danno curriculare, per difetto di prova sia della perdita o mancata acquisizione delle qualificazioni SOA sia del nesso causale con la risoluzione. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto quattro motivi: il primo relativo alla valutazione della documentazione sui lavori eseguiti e sulle spese sostenute; il secondo concernente il mancato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio sulle fatture e sulla congruità delle spese; il terzo relativo all’applicazione degli interessi compensativi anziché degli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali; il quarto concernente la regolazione delle spese di lite nei confronti della stazione appaltante e del terzo interveniente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dell’apprezzamento di fatto compiuto dalla corte territoriale sulla quantificazione dei lavori eseguiti e delle spese sostenute, sotto la veste della violazione di norme processuali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e il diniego non è, in quanto tale, sindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione sugli interessi non era stata specificamente dedotta in appello; la Corte lo ha comunque ritenuto infondato nel merito, osservando che l’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano è un debito di valore e che gli interessi compensativi richiedono la prova, anche presuntiva, del pregiudizio da ritardata disponibilità della somma. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato la condanna alle spese non come solidale, ma come concorrente e parziaria ai sensi dell’art. 97, comma 2, c.p.c. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 8.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
La diffida ad adempiere, inutilmente decorsa, è stata ritenuta idonea a determinare la risoluzione del contratto d’appalto per l’inadempimento della committente.
art. 136 d.lgs. 163/2006
Richiamato per la risoluzione formalizzata dalla stazione appaltante in danno dell’appaltatore.
artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.
Invocati dalla ricorrente per censurare la valutazione degli atti e dei documenti; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una non consentita rivalutazione del merito probatorio.
La condanna alle spese a carico della stazione appaltante e del terzo interveniente è stata interpretata dalla corte territoriale come concorrente e parziaria ai sensi del comma 2, non solidale ai sensi del comma 1.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione degli interessi moratori nelle transazioni commerciali; la censura è stata dichiarata inammissibile e comunque ritenuta infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali del versamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che, prospettando formalmente una violazione di legge o di norme processuali, richieda in sostanza una nuova valutazione degli atti, dei documenti e delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
- La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio e non una prova nella disponibilità delle parti; la scelta del giudice di merito di disporla o negarla rientra nella sua discrezionalità e, se adeguatamente ricondotta alla valutazione del materiale probatorio, non è sindacabile in cassazione.
- Il lucro cessante derivante dalla mancata esecuzione di un appalto e le spese vive sostenute per lavori già eseguiti sono voci di danno autonome; le seconde non sono assorbite dal primo, che viene determinato al netto dei costi.
- L’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore. Gli interessi compensativi non spettano automaticamente, ma presuppongono la prova, anche presuntiva, del pregiudizio derivante dalla ritardata disponibilità dell’equivalente monetario del danno.
- Una censura per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata.
- La condanna alle spese di più soccombenti può essere concorrente e parziaria, ai sensi dell’art. 97, comma 2, c.p.c., anziché solidale; la censura deve contestare specificamente la qualificazione adottata dal giudice di merito.
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