Cassazione Penale, Sentenza n. 16428/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'annullamento, operato dal Tribunale del Riesame, della misura cautelare relativa al capo A (partecipazione all'organizzazione eversivo-terroristica FAI/FRI). Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo che le attività editoriali, la pubblicazione di contributi di Alfredo Cospito, i contatti con esponenti noti e le iniziative di diffusione/proselitismo (anche verso giovani e manifestazioni internazionali) costituissero un "contatto qualificato" idoneo a configurare la partecipazione all'associazione di cui all'art. 270-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: (1) carenza di specificità del motivo, in violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., poiché il ricorrente ha cumulato denunce di inosservanza di legge e vizi della motivazione senza indicare puntualmente le parti della decisione censurate; (2) il motivo era manifestamente infondato perché si limitava a prospettare una diversa valutazione del merito degli elementi probatori già valutati dal Tribunale del Riesame. Di conseguenza è stato confermato l'esito dell'ordinanza del Riesame: resta la misura dell'obbligo di dimora per il capo B (apologia/istigazione) mentre rimane annullata la misura con riferimento al capo A (associazione ai sensi dell'art. 270-bis), nei termini motivati dal Tribunale del Riesame.
Norme richiamate
art. 414 comma primo n.1 commi terzo e quarto
Rilevata come normativa relativa ad apologia e istigazione: le condotte di propaganda e istigazione possono integrare il reato aggravato previsto dall'art. 414, ma non necessariamente la partecipazione all'associazione terroristica senza altri elementi che dimostrino un contatto operativo qualificato con i suoi membri
art. 270 bis comma secondo
La partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo richiede, anche in sede cautelare, elementi che colleghino concretamente il singolo all'organizzazione (contatto operativo o 'contatto qualificato'); non è sufficiente la mera adesione ideologica o la propaganda se non vi sono elementi che dimostrino contributi volti all'operatività del sodalizio
Richiamata nel contesto fattuale per spiegare l'importanza delle campagne di solidarietà verso il detenuto in regime 41-bis (Cospito); non è stata invece determinante per qualificare, di per sé, la partecipazione associativa
Norma richiamata con riferimento agli obblighi di specificità richiesti per il ricorso per cassazione in materia penale (esigenza di motivazione puntuale delle censure)
art. 591, comma primo, lett. c)
Richiamata per i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione e la necessità di indicare con precisione i vizi denunciati
art. 606, comma 1, lett. e)
Indica i vizi della motivazione deducibili in cassazione; la giurisprudenza richiede che il ricorrente specifichi distintamente quale dei vizi (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) intenda far valere
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017; Sez. 6, n. 40348 del 23/02/2018; Sez. 5, n. 17079 del 18/01/2022
Precedenti utili a definire i profili di partecipazione ad associazioni terroristiche: la partecipazione richiede un innesto dell'azione del singolo nella struttura organizzata (contatto operativo) e può configurarsi anche attraverso proselitismo e propaganda se sistematici e in grado di assicurare l'operatività del sodalizio
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione va sempre indicato con specificità quale vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) si deduce e quali parti della decisione sono contestate; la genericità comporta l'inammissibilità
- La distinzione tra apologia/istigazione (art. 414 c.p.) e partecipazione a un'associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.) è cruciale: attività editoriali e di propaganda possono integrare apologia o istigazione ma non automaticamente la partecipazione associativa senza elementi che dimostrino un contatto operativo qualificato con il gruppo
- Per sostenere la sussistenza della partecipazione a un'associazione terroristica sono rilevanti elementi quali: contatti diretti o mediati con esponenti noti, ruolo operativo concreto (ad es. collegamenti, mediazione, reclutamento), ripetitività e sistematicità di atti di proselitismo e iniziative volte a favorire l'operatività del sodalizio
- La mera pubblicazione o traduzione di contenuti e la partecipazione a iniziative editoriali internazionali, sebbene sospette, richiedono ulteriori riscontri fattuali per essere considerate idonee a dimostrare la partecipazione associativa
- La valutazione della gravità indiziaria in sede cautelare ammette margini di apprezzamento da parte del giudice del riesame: il pubblico ministero non può ottenere accoglimento in Cassazione limitandosi a proporre una diversa valutazione degli stessi elementi senza contestare specifiche vizi nella motivazione della decisione impugnata
- Condotte di proselitismo verso minori o giovani assumono rilievo aggravante e possono contribuire all'idea di reclutamento solo se provati come mirati e funzionali all'organizzazione; la riconoscibilità degli autori in immagini o conversazioni rafforza l'elemento indiziario ma deve essere correlata a un quadro di contatti operativi
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