Cassazione Penale, Sentenza n. 16956/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP, ex art. 130 cod. proc. pen., ha 'corretto' la sentenza di condanna (6/02/2025), confermata in appello (7/07/2025), sostituendo il precedente ordine di dissequestro e restituzione dell'autovettura con la confisca e distruzione del veicolo, ritenendolo strutturalmente modificato e funzionalmente collegato al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso deduceva: 1) violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. perché la correzione non sarebbe stata un mero refuso ma avrebbe inciso sul contenuto della decisione e la confisca sarebbe facoltativa, richiedendo valutazione sul nesso funzionale; 2) incompetenza del GIP perche' la sentenza era stata confermata in appello e, ai sensi dell'art. 130, comma 1, la correzione spettava al giudice di secondo grado (art. 178, comma 1, lett. a) evocato); 3) violazione dell'art. 130, comma 2, perché la correzione sarebbe dovuta avvenire in camera di consiglio e non de plano, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP. Motivi: (i) assorbente incompetenza funzionale del GIP a intervenire in correzione dopo che la sentenza era stata integralmente confermata in appello, atteso che eventuali correzioni spettano al giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 130, comma 1; (ii) l'intervento correttivo adottato era intrinsecamente modificativo e non meramente materiale: la sentenza di primo grado aveva espressamente disposto il dissequestro nella motivazione e nel dispositivo e la correzione ha mutato la sostanza della statuizione; (iii) la procedura prevista dall'art. 130, comma 2, richiede l'adozione della correzione in camera di consiglio per garantire il coinvolgimento delle parti e il diritto di difesa, mentre nel caso di specie il GIP ha deciso de plano. Per questi motivi la correzione è illegittima e l'ordinanza è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 130 come strumento limitato alla correzione di errori meramente materiali o di trascrizione (refusi, omissioni formali) e stabilisce che la correzione deve essere adottata in camera di consiglio; non può essere usata per modificare sostanzialmente una decisione già espressa e confermata in appello.
art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per sostenere la competenza del giudice d'appello a intervenire una volta confermata la sentenza; la Corte riconosce che, essendo la sentenza stata confermata in appello, il GIP era privo della competenza funzionale per intervenire ex art. 130.
art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2
Le norme del testo unico sugli stupefacenti prevedono forme di confisca per beni collegati all'attività delittuosa. Nel caso di specie il GIP aveva qualificato il veicolo come strutturalmente modificato e quindi funzionalmente collegato al reato, ma la Corte rileva che la valutazione del nesso funzionale e l'eventuale misura (che può avere natura valutativa) non potevano essere imposte tramite una correzione meramente formale.
Massime di principio
- L'istituto della correzione ex art. 130 cod. proc. pen. è limitato agli errori materiali e di mera esternazione della volontà decisionale; non è ammesso per modificazioni di sostanza della decisione.
- Se una sentenza è stata confermata in appello, solo il giudice di secondo grado (o il relativo organo competente) può intervenire per eventuali correzioni; il giudice di primo grado/GIP è privo della competenza funzionale in questo caso.
- La correzione prevista dall'art. 130, comma 2, deve essere adottata in camera di consiglio, con adeguato coinvolgimento delle parti, per rispettare il diritto di difesa; decisioni de plano che incidono sulla sostanza della pronuncia sono illegittime.
- La qualificazione di un bene come 'strutturalmente modificato' e il relativo accertamento del nesso funzionale con il reato richiedono una concreta valutazione probatoria e motivazionale; non possono essere decisi attraverso una mera rettifica formale.
- Quando una correzione incide sulla sostanza della decisione la misura è nulla per incompetenza o per violazione del contraddittorio; l'annullamento senza rinvio è possibile se il vizio è plurimo e assorbente.
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