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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1354/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contestazione di sanzioni IVA per omissione della trasmissione telematica dei dati riepilogativi delle dichiarazioni d'intento ricevute dal cedente/prestatore (operazioni effettuate in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 8 DPR 633/1972) relative agli anni 2005, 2006 e 2008. La CTR aveva ritenuto la violazione formale e aveva annullato gli atti per eccessiva gravità della sanzione; l'Agenzia ha ricorso in Cassazione sostenendo la corretta applicabilità della sanzione prevista dall'art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471/1997 e contestando la disapplicazione da parte della CTR

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto in parte il ricorso dell'Agenzia (primo motivo), assumendo che l'omessa trasmissione telematica è una violazione formale ma non meramente formale e quindi sanzionabile. Tuttavia la CTR aveva omesso di applicare, quale ius superveniens più favorevole, il regime sanzionatorio introdotto dall'art. 15 del d.lgs. n. 158/2015 (sanzione fissa da euro 250 a euro 2.000). Perciò la sentenza della CTR è cassata in parte e il giudice di rinvio (CTR di secondo grado della Toscana, diversa composizione) dovrà determinare concretamente la sanzione applicabile secondo la disciplina più favorevole sopravvenuta e decidere sulle spese del giudizio. Il secondo motivo di ricorso è stato assorbito

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8

    Disciplina le cessioni/servizi senza applicazione dell'IVA a favore degli esportatori abituali; la dichiarazione d'intento del cessionario è presupposto per l'operatività del regime di sospensione

  • Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, conv. con modif. nella l. 27 febbraio 1984, n. 17, art. 1, comma 1, lett. c

    Stabilisce modalità e termini per la presentazione/consegna della dichiarazione d'intento e l'obbligo del cedente di comunicare telematicamente i dati all'Agenzia entro il giorno 16 del mese successivo

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 4-bis

    4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti

    Punisce l'omessa o incompleta trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni d'intento; la Corte ha ritenuto la norma applicabile e sanzionatoria in quanto la violazione pregiudica l'attività di controllo

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis

    Riferimento al concetto di violazione meramente formale vs non meramente formale; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di comunicazione non rientri nelle mere formalità esenti da sanzione

  • D.lgs. n. 175/2014, art. 20 (modifica art. 7, comma 4-bis)

    Modificò la fattispecie concentrando la condotta sul compimento della cessione prima di aver ricevuto e riscontrato telematicamente la dichiarazione; ma la norma prevedeva una clausola transitoria che ne limitava l'applicazione retroattiva

  • D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15

    4-bis. È punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni ... prima di aver ricevuto ... la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione

    Introdusse un regime sanzionatorio più lieve (sanzione fissa) applicabile, per effetto dell'operatività della novella, quale ius superveniens favorevole se il processo è ancora in corso

  • D.l. n. 34/2019, art. 12-septies

    ripristina sanzione dal 100% al 200% dell'imposta

    Ha nuovamente inasprito il trattamento sanzionatorio riportando la sanzione proporzionale; la disciplina ha efficacia temporale stabilita per l'applicabilità

  • L. n. 178/2020

    Ulteriore intervento legislativo sul medesimo articolo senza modificare il comma 4-bis; richiamata per completezza

  • Cass. civ. n. 23695/2022

    Pronuncia di legittimità cui la Corte si riferisce estensivamente: chiarisce l'applicazione del principio ius superveniens (favor rei) e l'effetto delle novellazioni sulla sanzione applicabile, distinguendo modifiche meramente quantitative dalle abolitio

Massime di principio

  • L'omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni d'intento è una violazione formale ma non meramente formale: pregiudica i controlli e può essere sanzionata
  • Se, nel corso del processo, interviene una norma sopravvenuta che instaura un regime sanzionatorio più favorevole (ius superveniens), questo va applicato se il procedimento non è definitivo
  • Se il giudice di merito ritiene inapplicabile la sanzione originaria per eccesso di gravità, deve comunque applicare il regime più favorevole sopravvenuto anziché limitarsi all'annullamento
  • La cronologia delle modifiche legislative e le regole transitorie sono decisive: alcuni interventi sono limitati da clausole transitorie che ne impediscono l'applicazione retroattiva
  • In ipotesi simili, l'Amministrazione può contestare la sanzione ma il giudice deve valutare sia la natura della violazione (sostanziale vs formale) sia l'eventuale applicabilità di norme successive più favorevoli al contribuente

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