Cassazione Civile, Sentenza n. 1195/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Marche che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2004. L'Agenzia contestava la quantificazione dei maggiori ricavi non contabilizzati della Nuova Sima Srl (calcolati sulla base dello 'sfrido' dovuto all'essiccazione delle materie prime importate dalla Cina) e, per effetto, il maggior reddito di partecipazione imputato al socio Castellani. La controversia centrale riguarda l'applicazione delle regole dell'accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/1973) e l'ammissibilità e la valutazione delle prove tecniche (consulenze di parte, modalità di prelievo dei campioni, utilizzo del consumo di gas metano per stimare l'umidità). L'Agenzia censura l'omessa o errata applicazione delle norme probatorie (art. 2727, 2729 e 2697 c.c.) e chiede la riforma della sentenza di merito
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata la decisione della CTR nella valutazione dell'accertamento analitico-induttivo. Ha censurato la mancanza di adeguata istruttoria (in particolare l'assenza di valutazione delle contestazioni sulle modalità di prelievo del campione e la possibile necessità di una C.T.U.) e ha richiamato il principio secondo cui, se l'accertamento è solo parzialmente fondato, il giudice del merito deve rideterminare l'ammontare del tributo e non limitarne l'annullamento tout court. La decisione impugnata è quindi cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale delle Marche per nuovo giudizio conforme ai principi indicati dalla Cassazione
Norme richiamate
art. 39, d.P.R. n. 600/1973
[I] d) ... L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. [II] In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti
La norma legittima l'accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; tuttavia la loro applicazione richiede una corretta valutazione delle prove e, se l'accertamento è solo parzialmente fondato, il giudice deve rideterminare il tributo anziché annullare l'atto senza ricalcolo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (rimessione per cassazione)
motivo di ricorso in cassazione introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Consente la censura per violazione di legge nel giudizio di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo fondato per errata applicazione delle regole sull'accertamento analitico-induttivo
art. 2727 c.c.
Norma che disciplina la prova per presunzioni in generale; richiamata per le regole probatorie applicabili alle presunzioni semplici usate dall'Ufficio
art. 2729 c.c.
Regola l'onere della prova per fatti negativi; richiamata in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio tra contribuenti e amministrazione
art. 2697 c.c.
Stabilisce che chi vuole far valere un fatto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; richiamata per la verifica dell'adeguatezza della prova a supporto dell'accertamento
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/1973) può essere fondato su presunzioni semplici solo se esse risultano gravi, precise e concordanti; in mancanza di ciò il giudice deve approfondire l'istruttoria (anche con C.T.U.) prima di confermare l'accertamento
- Se l'accertamento risulta solo parzialmente fondato, il giudice tributario non deve limitarsi ad annullare l'atto ma deve, nell'ambito del giudizio di merito, rideterminare l'ammontare del tributo in base alle prove e ai poteri istruttori (artt. 115 e 116 c.p.c.)
- Le consulenze di parte sono valutabili dal giudice, ma le modalità di prelievo dei campioni e la loro rappresentatività possono giustificare l'adozione di una CTU d'ufficio per dirimere la controversia tecnica
- L'utilizzo di dati indiretti (es. consumo di metano) può costituire elemento probatorio utile, ma richiede adeguata connessione causale e dimostrazione che il dato sia effettivamente riconducibile al fatto dedotto (es. aumento dell'umidità)
- La posizione del socio (reddito di partecipazione) è strettamente connessa all'accertamento nei confronti della società: se l'accertamento societario è ricalcolato o confermato, la posizione del socio va rivista in conseguenza
- In caso di conflitto tra valutazioni tecniche prodotte dalle parti, il giudice ha l'obbligo di integrare l'istruttoria con mezzi idonei (CTU) anziché preferire senza motivazione la consulenza di una parte
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