Cassazione Civile, Sentenza n. 1172/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione n. 38/2019 della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che aveva confermato la sanzione disciplinare (sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi) irrogata dall'Ordine di Terni per aver reso una dichiarazione mendace e aver taciuto il proprio precedente incarico presso l'ASL di Viterbo mentre assumeva un incarico presso l'ASL di Rieti. Il ricorso per cassazione verteva su più censure: preteso giudicato/cessazione della materia del contendere per esaurimento della sanzione, mancata o insufficiente motivazione/comunicazione del provvedimento, violazione del principio del ne bis in idem (perché già adottata una precedente deliberazione poi revocata in autotutela), eccessività della sanzione e violazione del principio di celerità del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i vari motivi: il presunto giudicato esterno non impediva la prosecuzione del giudizio (la decisione invocata riguardava l'esecuzione provvisoria della sospensione e la sua tempistica); la comunicazione soltanto del dispositivo e la successiva integrazione della motivazione è ammessa; il principio del ne bis in idem non è violato quando il primo provvedimento amministrativo è stato annullato in autotutela e l'autorità procede nuovamente con un procedimento corretto; la determinazione della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito purché entro i limiti edittali; la contestata lentezza procedimentale non comportava automatico vizio di invalidità e la prescrizione non era intervenuta. Sono state liquidate le spese processuali a carico della ricorrente (complessivi euro 4.200,00 per compensi oltre oneri) e rilevato l'obbligo, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
I rimedi invocati in tema di giudicato esterno e accertamento dell'esaurimento della sanzione sono stati valutati alla luce della datazione delle decisioni; la Corte ha escluso che il provvedimento invocato producesse preclusione al nuovo giudizio per la sua diversa portata (riguardava l'esecuzione provvisoria).
D.P.R. n. 221/1950 art. 47
La comunicazione del solo dispositivo del provvedimento con riserva di motivazione integrale in seguito è ritenuta lecita; la contestazione relativa alla mancanza della motivazione è stata considerata infondata se la motivazione viene poi depositata e se il motivo di gravame non è specifico.
D.P.R. n. 221/1950 artt. 38 e ss. (ne bis in idem)
Il principio del ne bis in idem non impedisce la riedizione del procedimento disciplinare quando il primo provvedimento sia stato annullato (anche in autotutela) e quindi privo di efficacia: l'autorità può correggere il vizio e riemettere il provvedimento senza che ciò configuri duplicazione sanzionatoria.
D.P.R. n. 221/1950 artt. 40 e 41
La graduazione della sanzione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se resta nei limiti edittali; l'appello in sede di legittimità non è strumento per rivedere apprezzamenti discrezionali sulla gravità.
D.P.R. n. 221/1950 art. 45
La mancanza di una norma che vincoli la CCEPS a tempi rigidi non determina, di per sé, l'invalidità della decisione; la prescrizione dell'azione disciplinare è regolata separatamente.
D.P.R. n. 3/1957 artt. 107 e ss.
Tali norme di carattere pubblico-amministrativo (richiamate dalla ricorrente) non trovano applicazione automatica nei procedimenti davanti alla CCEPS; la Corte ha escluso la loro rilevanza ai fini delle censure mosse.
art. 373 c.p.c.; art. 56 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578
La sentenza chiarisce che il ricorso per cassazione contro una decisione della CCEPS non sospende automaticamente l'esecutività della decisione della Commissione; la sospensione dell'esecutività opera invece con la proposizione del ricorso alla CCEPS stessa (effetto sospensivo a determinate condizioni).
art. 2945 c.c.; art. 51 D.P.R. n. 221/1950
Sono richiamate le regole sull'interruzione e sospensione della prescrizione dell'azione disciplinare: il promovimento dell'azione amministrativa interrompe la prescrizione con effetto istantaneo; la fase dinanzi alla CCEPS produce effetto permanente di interruzione ai sensi dell'art. 2945 comma 2.
Legge n. 228/2012 art. 1 comma 17 (modifica art. 13 D.P.R. n. 115/2002)
In caso di rigetto del ricorso la ricorrente può essere tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'obbligo in capo alla ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 215/2016
Tale pronuncia era stata alla base della precedente cassazione (2017) che aveva annullato la decisione per illegittima composizione della CCEPS; la Corte ricorda il rilievo della decisione costituzionale nel pregresso iter.
Massime di principio
- La comunicazione del solo dispositivo del provvedimento disciplinare è ammessa purché la motivazione sia successivamente resa disponibile; la nullità non è automatica per il mero differimento della motivazione.
- Il principio del ne bis in idem non opera automaticamente nei procedimenti amministrativi disciplinari quando il primo provvedimento è stato annullato (anche in autotutela): l'amministrazione può riemettere il provvedimento correggendo i vizi procedurali.
- La valutazione della gravità della condotta e la determinazione della sanzione sono in larga parte rimessi al giudice di merito; la cassazione interviene solo su profili di diritto o di eccesso evidente rispetto ai limiti edittali.
- L'esecuzione provvisoria di una sanzione disciplinare può essere adottata dall'Ordine e non sempre viene sospesa dal solo ricorso in cassazione; la proposizione del ricorso davanti alla Commissione centrale ha effetti sospensivi diversi e specifici.
- La formazione di un presunto giudicato esterno richiede stretta congruenza temporale e sostanziale tra le decisioni: una pronuncia che riguarda solo l'esecuzione provvisoria non esclude necessariamente la rilevanza di un successivo accertamento sul merito.
- I termini di prescrizione dell'azione disciplinare seguono regole specifiche: l'azione amministrativa interrompe la prescrizione e il procedimento davanti alla CCEPS comporta effetti di interruzione particolari; quindi la mera durata del procedimento non implica sempre estinzione dell'azione.
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