Cassazione Civile, Sentenza n. 1173/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la decisione del CNAPPC del 29/12/2020 che aveva respinto il ricorso dell'arch. Mori contro la delibera del Consiglio dell'Ordine di Treviso che aveva irrogato la sospensione disciplinare di 29 giorni per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2014-2016. Il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione delle Linee Guida CNAPPC (art. 8) perché il procedimento disciplinare sarebbe stato promosso oltre il termine di sei mesi previsto per il ravvedimento, configurando decadenza dell'azione disciplinare; 2) illegittimità della sanzione perché l'architetto sarebbe stato soggetto alle mansioni di dipendente impiegato tecnico (senza partita IVA) e dunque esonerato dall'obbligo formativo; 3) violazione del principio di irretroattività e illegittima applicazione di norma più sfavorevole (applicazione dell'art. 9 comma 2 del Codice Deontologico nel testo del 29/09/2016) rispetto al periodo dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (le Linee Guida CNAPPC non costituiscono norma di diritto invocabile per cassazione e l'art. 7 del DPR 137/2012 non prevede un termine di decadenza per l'avvio dell'azione disciplinare); ha ritenuto infondati il secondo e terzo motivo (l'obbligo di aggiornamento deriva dall'art. 7 del DPR 137/2012 e dall'art. 9 del Codice Deontologico; l'accertamento di eventuali esoneri è questione di merito riservata all'ordine e insindacabile in sede di legittimità se motivata; non è violato il principio di non retroattività perché l'obbligo e le relative conseguenze disciplinari erano già previste e la continuazione della condotta sotto la nuova disciplina rendeva applicabile la misura più sfavorevole purché calcolabile). La Corte ha inoltre osservato che le norme del procedimento amministrativo (es. legge n.241/1990) non si applicano al procedimento disciplinare degli architetti. Non sono state disposte ulteriori statuizioni sulle spese poiché gli intimati non hanno svolto difesa.
Norme richiamate
Linee Guida e di Coordinamento del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo (CNAPPC, 21/12/2016) - art. 8
[a]lla scadenza del triennio formativo l'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale
Le linee guida prevedono la possibilità di ravvedimento entro sei mesi ma, secondo la Corte, non impongono un termine di decadenza per l'avvio dell'azione disciplinare e non costituiscono norme di grado tale da poter essere oggetto di sindacato di legittimità in Cassazione come norme di diritto astratto
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - art. 7
1. [a]l fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. (...) 3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ...
Stabilisce l'obbligo generale di formazione continua e riconosce la rilevanza disciplinare della sua violazione; non impone che i regolamenti degli ordini dettino termini di decadenza per l'azione disciplinare
Codice Deontologico CNAPPC - art. 9 (testo entrato in vigore 10/01/2014) e art. 9 comma 2 (testo 29/09/2016)
1. [a]l fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. 2. Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l'infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare. / "la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante"
Conferma che l'obbligo formativo era già prescritto prima dei fatti contestati e che la violazione costituisce illecito disciplinare; la modifica del 2016 ha previsto una misura più severa ma la Corte ha ritenuto applicabile la nuova misura alle continue condotte inadempienti purché le conseguenze fossero prevedibili e calcolabili
Legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti)
Fonte normativa che consente il ricorso per cassazione contro decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale per motivi limitati (eccesso di potere, incompetenza) e, più in generale, per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.
Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Normativa di disciplina delle professioni tecniche che, secondo la giurisprudenza citata, non prevede termini di prescrizione o decadenza dell'azione disciplinare specifici per gli architetti
Art. 111 Cost.
Ground costituzionale che autorizza il sindacato in Cassazione per violazione di legge, mancanza o apparente mancanza di motivazione, ma non per la rivalutazione del merito delle decisioni disciplinari se adeguatamente motivate
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (richiamata)
La disciplina del procedimento amministrativo (artt. 1-3) non si applica al procedimento disciplinare degli ordini professionali; perciò le deduzioni basate su tale legge non sono pertinenti
Art. 2229 c.c.
Attribuisce agli ordini e collegi professionali l'esercizio del potere disciplinare, confermando la competenza degli organi dell'ordine ad adottare valutazioni di fatto e di merito
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13 comma 1-quater
Prevede l'eventuale obbligo, per il ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in Cassazione (richiamato nel provvedimento)
Massime di principio
- Le linee guida interne degli ordini (anche se approvate con parere ministeriale) non sono norme di rango tale da costituire fonte di diritto direttamente sindacabile in Cassazione come violazione di legge; sono espressione di autorganizzazione e le loro disposizioni vanno valutate nel contesto della normativa primaria
- L'obbligo di formazione continua per i professionisti deriva dall'art. 7 del DPR 137/2012 e la sua violazione costituisce illecito disciplinare; l'accertamento dell'esistenza di esoneri o della natura dell'attività svolta (dipendente vs libero professionista) rientra nella valutazione di merito dell'ordine e non è sindacabile in sede di legittimità se motivato
- Il procedimento disciplinare per gli ordini professionali non segue le stesse regole del procedimento amministrativo ordinario (legge 241/1990) e pertanto le censure basate su quella legge sono generalmente inapplicabili ai procedimenti disciplinari
- L'assenza di un termine di decadenza espresso nella normativa primaria (es. DPR 137/2012 o nei provvedimenti legislativi che disciplinano la professione) consente l'avvio dell'azione disciplinare anche oltre il termine indicato nelle linee guida, salvo che la norma primaria non preveda diversamente
- La Corte non riesamina il merito delle valutazioni discrezionali e di fatto dell'ordine (es. se l'iscritto era esonerato dall'obbligo), purché le decisioni siano sorrette da istruttoria e motivazione congrua e non viziata logicamente
- La modifica peggiorativa di una sanzione ("in peius") non è automaticamente vietata quando l'obbligo sostanziale era già previsto e la condotta inadempiente si protrae sotto la nuova disciplina, purché le conseguenze siano prevedibili e calcolabili al tempo della condotta continuata
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