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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19461/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia in carcere applicata per i reati indicati (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, 110 e 629 c.p.), deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 274 c.p.p.; sosteneva che il tempo trascorso in detenzione costituisse elemento di novità rilevante e richiamava, a sostegno, la giurisprudenza (Sez. 6, n. 39924/2015).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il mero decorso del tempo trascorso in regime di custodia carceraria non sia, di per sè, elemento idoneo a determinare la revoca o la sostituzione della misura cautelare in mancanza di fatti sopravvenuti o elementi concreti capaci di superare la presunzione iuris tantum di necessità della custodia (art. 275, comma 3, c.p.p.). Il ricorso non indicava fatti nuovi che potessero giustificare una rivalutazione delle esigenze cautelari. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Disciplina la revoca e la sostituzione delle misure cautelari: impone la verifica costante della perdurante legittimità delle restrizioni sulla base di fatti sopravvenuti o di elementi non valutati precedentemente.

  • art. 292 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Prevede che il giudice che applica la custodia valuti il tempo trascorso dalla commissione del reato; tale valutazione è richiesta al momento dell'applicazione della misura, non per la revoca ai sensi dell'art. 299.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Attribuisce una presunzione iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari che permane durante il procedimento fino a quando non siano dedotti elementi concreti idonei a superarla.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come criterio di censura in cassazione per violazione di norme e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché basato su una valutazione fattuale non dimostrata come innovativa.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda i requisiti della motivazione dei provvedimenti: il ricorrente evocava carenze motivazionali ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi nuovi tali da imporre diversa valutazione.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990; artt. 110 e 629 c.p.

    Indicano i reati per i quali era stata applicata la custodia cautelare (delitti in materia di stupefacenti e reati connessi).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e possibilità di sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero depositata nella fase di udienza.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Riguarda adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione, richiamato per gli aspetti formali di trasmissione degli atti.

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo trascorso in custodia carceraria non costituisce, di per sè, un elemento sufficiente per revocare o alleggerire la misura: occorrono fatti sopravvenuti o elementi concreti che dimostrino l'effettivo e irreversibile allontanamento dall'attività criminale.
  • La valutazione del tempo intercorso dalla commissione del reato va effettuata dal giudice al momento dell'applicazione della custodia (art. 292(1)(c)), ma non è automaticamente riutilizzabile in sede di revoca ai sensi dell'art. 299 se non emergono novità fattuali.
  • La presunzione prevista dall'art. 275(3) c.p.p. a favore dell'esigenza cautelare permane durante tutto il procedimento e può essere superata solo con elementi concreti e specifici.
  • I precedenti giurisprudenziali che attribuiscono rilievo al "fattore tempo" spesso riguardano situazioni diverse (ad es. arresti domiciliari) e vanno interpretati alla luce delle differenze fattuali: i confronti giurisprudenziali devono essere argomentati mostrando la corrispondenza del caso.
  • In sede di Cassazione, i ricorsi che si limitano a contestare valutazioni di fatto del giudice del merito senza indicare violazioni di diritto o novità probatorie rilevanti rischiano l'inammissibilità; è strategico articolare profili di diritto chiari e mostrare elementi nuovi rispetto al procedimento.

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