Cassazione Penale, Sentenza n. 19433/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. per assenza ingiustificata al processo: il ricorrente ha contestato la regolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio (sostenendo di non essere stato informato della pendenza del processo), ha denunciato la mancata attività del difensore d'ufficio assegnatogli e ha rilevato che l'atto introduttivo era stato notificato alla madre, che non gli aveva poi comunicato nulla.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente valutato gli atti: Antonucci aveva eletto domicilio presso la residenza anagrafica e non aveva comunicato la variazione; il decreto era stato depositato e ne era stato dato avviso secondo l'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., e la comunicazione di avvenuto deposito, inviata per raccomandata, era stata ricevuta dalla madre convivente (soggetto legittimato a ricevere). La Corte ha ritenuto che l'ignoranza della pendenza del processo non fosse "incolpevole" (derivando da negligenza del ricorrente rispetto agli obblighi di comunicazione del domicilio) e che l'inerzia del difensore d'ufficio non fosse, di per sé, idonea a invertire tale valutazione senza che il ricorrente dimostrasse di aver sollecitato o cercato assistenza. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Disciplina la rescissione del giudicato per chi è stato giudicato in sua assenza; richiede la prova che l'assenza sia derivata da "incolpevole" ignoranza della pendenza del processo.
art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
Prevede le modalità di comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto di citazione (notifica mediante deposito presso la casa comunale e conseguente comunicazione), utilizzata come elemento di prova della conoscenza formale dell'atto.
Impone all'individuo che abbia dichiarato o eletto domicilio l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni; la mancata comunicazione può far presumere la conoscenza degli atti notificati al domicilio eletto.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per processi celebrati in absentia richiede che l'ignoranza della pendenza del processo sia "incolpevole"; la mera assenza di conoscenza effettiva non è sufficiente se deriva da negligenza imputabile all'imputato.
- La dichiarazione o elezione di domicilio obbliga l'interessato a comunicare tempestivamente ogni variazione: la mancata comunicazione può essere valutata come negligenza che esclude l'incolpevolezza.
- La notifica dell'atto introduttivo inviata al domicilio eletto è idonea a dimostrare la conoscenza del procedimento anche se materialmente consegnata a un convivente legittimato (es. madre), salvo prova contraria evidente.
- L'inattività del difensore d'ufficio non vale automaticamente a favore del ricorrente: è necessario dimostrare che il difensore è stato sollecitato o che il ricorrente ha compiuto atti ripetuti per ottenere assistenza; altrimenti l'inerzia professionale non annulla gli obblighi del prevenuto.
- In casi simili, è fondamentale che il soggetto tenga traccia di comunicazioni e tentativi di contatto (con il difensore e con l'autorità) e documenti la variazione di domicilio; senza tale documentazione, la presunzione di conoscenza degli atti al domicilio dichiarato è difficilmente superabile.
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