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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19436/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto sui beni intestati a Borea Claudio (fino a euro 891.592,00). La ricorrente si era qualificata come terza titolare di parte dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza n. 1086 (presumibilmente presso una filiale di Intesa Sanpaolo) e sosteneva che i monili e i valori custoditi nella cassetta fossero di sua esclusiva proprietà, chiedendo la revoca del sequestro. Il Tribunale di Genova aveva ritenuto invece che la cassetta fosse intestata a Borea Claudio insieme ai suoi fratelli, che la ricorrente non era l'unica ad avere accesso né l'unica detentrice della chiave, e che pertanto i beni potevano essere considerati nella disponibilità dell'imputato e soggetti a sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse, di fatto, un'apprezzamento critico della motivazione e dei fatti (censura della valutazione probatoria), censura non consentita in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, che è ammesso solo per vizio di violazione di legge (art. 325, comma 1, c.p.p.). In sostanza la Corte ha confermato che, essendo il contratto della cassetta intestato anche a Borea Claudio e non essendovi limitazioni alla sua facoltà di disporre dei beni, il sequestro era legittimo anche se i valori erano materialmente custoditi in banca. Ha richiamato la giurisprudenza che ammette il sequestro di beni detenuti presso istituti bancari quando l'imputato è legittimato a disporne e l'art. 1840 c.c. sulla facoltà di ciascun cointestatario di accedere alla cassetta. La ricorrente è stata dichiarata soccombente e condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000

    Norma del reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro (reato fiscale) — utilizzata come quadro fattuale per la misura cautelare, non oggetto diretto di interpretazione nella motivazione impugnata.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: è ammesso solo per vizio di violazione di legge; impedisce la rinnovazione in cassazione di censure meramente incentrate sulla valutazione dei fatti o della motivazione.

  • art. 1840 cod. civ.

    Stabilisce che, salvo patto contrario, in caso di cointestazione della cassetta di sicurezza il custode deve consentire l'apertura anche a ciascun singolo cointestatario: elemento usato per affermare la disponibilità dei beni da parte del titolare contrattuale (Borea Claudio).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sez. III, 29 luglio 2020, n. 23046

    Orientamento che ammette il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente anche sui beni detenuti presso istituti bancari quando l'imputato è legittimato, in assenza di limitazioni, a disporre di tali beni; richiamato dalla Corte per motivare la legittimità del sequestro.

Massime di principio

  • Avverso provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.): non è possibile utilizzare la cassazione per rinnovare censure sulla valutazione dei fatti o sulla motivazione.
  • Se il contratto della cassetta di sicurezza è intestato all'imputato e non esistono limitazioni alla sua disponibilità, i beni custoditi possono essere sottoposti a sequestro anche se materialmente detenuti presso una banca.
  • La mera frequentazione o il possesso materiale dei beni da parte di terzi (es. madre o altro avente accesso) non è sufficiente a dimostrare la loro esclusiva titolarità: occorrono prove documentali chiare dell'esclusivo diritto di proprietà o di un titolo che escluda la disponibilità dell'imputato.
  • In caso di cointestazione della cassetta, l'art. 1840 c.c. rafforza la presunzione di disponibilità individuale dei beni da parte di ciascun cointestatario, salvo patto contrario; per opporsi al sequestro bisogna dimostrare specifiche limitazioni o diritti esclusivi.
  • Chi propone ricorso in cassazione contro misure cautelari reali deve puntare a far emergere un errore di diritto o una violazione di norme processuali, non solo una diversa valutazione probatoria; altrimenti il ricorso è inammissibile e può comportare condanne per spese e ammende.

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