Cassazione Penale, Sentenza n. 19431/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per traffico di stupefacenti (circa 7 kg di cocaina e 16 g di metanfetamina). In via preliminare sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto‑legge n. 149/2020 (termine perentorio di 5 giorni per richiedere la trattazione orale, con presunta compressione del diritto di difesa, violazione del principio di uguaglianza e della parità delle armi). In via subordinata, tre motivi: 1) erronea applicazione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, DPR 309/1990 poiché l'imputato non sarebbe stato consapevole della quantità trasportata; 2) errato bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante (si chiedeva prevalenza delle attenuanti); 3) eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 23, comma 6, DL 149/2020 (anche alla luce della trasposizione nella normativa successiva e della clausola di salvezza degli atti), e ha motivato che il termine di 5 giorni non lede il diritto di difesa né il principio di uguaglianza o la parità delle armi, essendo applicato indistintamente a tutte le parti e coerente con la discrezionalità legislativa nelle scelte processuali d'urgenza. Sul merito, la Corte ha confermato che l'aggravante dell'"ingente quantità" richiede la prova della colpevolezza anche rispetto a quella circostanza (art. 59 c.p.), ma nel caso concreto Kollaj aveva dichiarato di essere a conoscenza di trasportare 7 kg di cocaina, sicché l'aggravante è stata correttamente attribuita. Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è rimasto nelle competenze del giudice del merito e non è stato indicato alcun elemento omesso. La pena è stata ritenuta congrua (entro il medio edittale) e la motivazione adeguata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
DPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Norma di riferimento per il reato di cui è stato riconosciuto responsabile l'imputato (traffico/detenzione di sostanze stupefacenti).
DPR n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
Aggravante per l'"ingente quantità" di droga: applicata solo se è provata la colpevolezza dell'agente anche rispetto a tale circostanza (richiesta conoscenza o colpa).
Decreto‑legge n. 149 del 2020, art. 23, comma 6
"nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo giorno ed il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto"
La Corte ha ritenuto la previsione non manifestamente incostituzionale: si tratta di un termine per esercitare un diritto potestativo (richiesta di trattazione orale), non di una compressione indebita del diritto di difesa; la disciplina è stata parzialmente trasfusa nella normativa successiva e gli effetti dell'atto abrogato sono stati salvati.
Decreto‑legge n. 137 del 2020, art. 23‑bis (testo risultante dalla legge di conversione n. 176/2020)
La disciplina originaria del DL 149/2020 è stata in sostanza recepita nella lex superveniens; pertanto la questione di legittimità va valutata anche alla luce di tale trasferimento normativo.
Legge n. 176 del 2020, art. 1, comma 2
Ha abrogato il DL 149/2020 ma ha salvaguardato gli atti e gli effetti prodotti dal decreto, con conseguente rilevanza pratica della disciplina transitoria impugnata.
Codice penale, art. 59, comma secondo
Richiama la necessità che la colpevolezza sia accertata anche con riguardo a circostanze aggravanti: l'aggravante per ingente quantità richiede conoscenza o colpa dell'agente rispetto alla quantità.
Costituzione, art. 3
Il principio di uguaglianza è stato valutato alla luce della discrezionalità legislativa e del fatto che il trattamento normativa differenziato risultava giustificabile dal decorso temporale e dall'urgenza normativa; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione manifesta.
Codice di procedura penale, art. 616
Base normativa richiamata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per il ricorso inammissibile (sanzione a favore della Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro norme emergenziali (termine breve per atti processuali) incontrano una soglia di ammissibilità elevata: se la norma è stata trasfusa o gli effetti sono salvi, la questione può essere dichiarata manifestamente infondata.
- I termini processuali che disciplinano richieste potestative (es. richiesta di trattazione orale) sono difficilmente qualificabili come lesivi del diritto di difesa se consentono comunque l'esercizio della facoltà e se sono applicati paritariamente a tutte le parti.
- L'aggravante per "ingente quantità" (art. 80, comma 2, DPR 309/1990) richiede prova della colpevolezza anche rispetto alla circostanza quantitativa: deve risultare che l'imputato conosceva, ignorava per colpa o credeva inesistente la circostanza. Una confessione di consapevolezza rafforza la configurabilità dell'aggravante.
- Il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è rimesso in larga parte al giudice del merito; la cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o omessa valutazione di elementi rilevanti.
- La determinazione della pena entro o sotto il medio edittale richiede una motivazione minima: se la pena è congrua rispetto al quadro edittale la Corte di cassazione tende ad accettarla salvo palese arbitrarietà.
- Nel caso di provvedimenti legislativi d'urgenza che regolano processi in un arco temporale limitato, la diversificazione di trattamenti tra processi collocati in momenti diversi può essere giustificata dal semplice decorso del tempo e dall'esigenza organizzativa, salvo motivi di manifesta irragionevolezza.
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