Cassazione Penale, Sentenza n. 19437/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 25/06/2021 del Tribunale di Venezia che aveva riesaminato l'ordinanza del GIP di Vicenza del 07/06/2021. Machina denunciava nullità e inutilizzabilità delle intercettazioni per mancato deposito delle richieste e dei decreti autorizzativi e contestava la motivazione sul fumus e sulle esigenze cautelari; chiedeva inoltre l'acquisizione degli atti. Tenca contestava l'interpretazione della normativa tributaria (artt. 2, 8 e 9 d.lgs. n. 74/2000), sostenendo che l'art. 9 escluderebbe la punibilità del potenziale utilizzatore non avendo fatto uso delle fatture, eccepiva l'incompetenza territoriale per alcuni capi (Brescia) e denunciava la mancata acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni al giudice del riesame.
La decisione
Per Machina: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività (ricorso per cassazione inviato oltre i 10 giorni di cui all'art. 311 c.p.p.); condanna alle spese e versamento in favore della Cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00. Per Tenca: il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito. La Corte ha confermato l'esistenza di gravi indizi per i reati contestati (art. 8 e art. 2 d.lgs. n. 74/2000), ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale avendo il PM contestato la connessione teleologica e riconoscendo la connessione processuale; ha poi ritenuto legittima l'esclusione dell'acquisizione tardiva dei decreti autorizzativi delle intercettazioni al giudice del riesame per mancata tempestività della richiesta difensiva. In definitiva entrambi i ricorsi sono stati respinti e l'ordinanza di riesame è stata confermata.
Norme richiamate
Rilevato come fondamento per l'ipotesi di associazione per delinquere; la presenza di reato associativo esclude la sospensione feriale dei termini processuali per le impugnazioni cautelari.
Norma sulla dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti; qualificata come reato distinto dall'emissione (art. 8) e non automaticamente compatibile con la non punibilità prevista dall'art. 9 quando è presente il concorso di persone.
Norma sull'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti; la Corte conferma che chi istiga o concorda l'emissione può rispondere a titolo di concorso insieme all'emittente.
Non opera come deroga automatica al concorso di persone: la disposizione esclude concorso solo nella misura in cui non sussistano i presupposti del concorso concreto (cioè quando non vi sia effettiva partecipazione o istigazione dell'utilizzatore); la giurisprudenza di legittimità ammette il concorso se il potenziale utilizzatore ha concordato o istigato l'emissione.
art. 6 d.lgs. n. 74/2000 (comma 1-bis)
«Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».
Introduce deroga alla non punibilità del tentativo per reati IVA transfrontalieri di particolare gravità, ma salva esplicitamente i casi in cui la condotta integri l'art. 8 (emissione), confermando la linea interpretativa che chi concorre all'emissione può essere punito per art. 8.
Termine di dieci giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso ordinanze: mancato rispetto comporta inammissibilità del ricorso (causa della dichiarazione di tardività del ricorso di Machina).
art. 309 cod. proc. pen. (commi 5 e 9)
Disciplina il procedimento avanti al tribunale del riesame: comma 5 richiede l'acquisizione degli atti se tempestivamente richiesto; comma 9 prevede termini perentori per la decisione, giustificando il rigetto di richieste tardive di acquisizione dei decreti autorizzativi.
art. 240-bis disp. coord. c.p.p.
Prevede l'esclusione della sospensione feriale dei termini per procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata e associazioni per delinquere (art. 416), applicata anche ai termini per impugnazioni in materia di cautela personale.
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ricorda che l'art. 9 non deroghe agli ordinari principi del concorso di persone disciplinati dall'art. 110.
art. 12 cod. proc. pen. (lett. c) e artt. 13-16 cod. proc. pen.
Norme sulla competenza per connessione e sui criteri di individuazione del giudice naturale: la connessione teleologica processuale può determinare la competenza del giudice indicato e neutralizzare l'eccezione di incompetenza territoriale basata sulla circostanza di luogo di consumazione formale.
Stabilisce criteri di competenza in materia tributaria (es. domicilio fiscale); il Collegio ha ritenuto coerente l'indicazione del PM circa il giudice naturale competente per i reati collegati.
Massime di principio
- Le impugnazioni devono essere proposte nei termini per evitare l'inammissibilità: il termine di 10 giorni per il ricorso per cassazione (art. 311 c.p.p.) è perentorio.
- L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata acquisizione dei decreti autorizzativi va sollevata tempestivamente davanti al tribunale del riesame; richieste tardive possono essere rigettate per incompatibilità con i termini perentori (art. 309 c.p.p.).
- L'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 non impedisce in astratto l'applicazione dell'istituto del concorso di persone: chi istiga o concorda l'emissione di fatture false può rispondere a titolo di concorso ex art. 110 insieme all'emittente (art. 8).
- La competenza territoriale può essere determinata dalla connessione processuale/teleologica: se il PM contesta la connessione, l'eccezione di incompetenza territoriale può essere neutralizzata e il giudice che esamina la connessione resta competente.
- In procedimenti per associazione (art. 416) e reati di criminalità organizzata non opera la sospensione feriale dei termini per le impugnazioni cautelari (art. 240-bis disp. coord.), riducendo le possibilità di sfruttare sospensioni estive per termini processuali.
- La difesa ha l'onere di attivarsi per ottenere dagli organi inquirenti o dal GIP gli atti non trasmessi (es. decreti autorizzativi) e deve chiedere tempestivamente la loro acquisizione per consentire al giudice di effettuare l'effettivo controllo di legittimità.
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