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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19434/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto sui beni (in particolare sul saldo di un conto corrente cointestato) riconducibili a Borea Claudio, contestato per il reato previsto dall'art. 10-ter del dlgs n. 74/2000. La difesa ha sostenuto l'assenza dei presupposti giuridici per il mantenimento del sequestro, lamentando in particolare: a) la mancata considerazione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali che escludono una presunzione generale di riferibilità di tutte le somme giacenti su un conto al soggetto intestatario; b) la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p., in relazione alla mancata dimostrazione del pericolo nel ritardo che giustifichi la misura cautelare reale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha rigettato le censure. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il sequestro è funzionale alla confisca per equivalente, la misura eseguita su un conto cointestato può essere estesa all'intero importo in giacenza poiche tale somma e nella disponibilita di ciascun cointestatario, salvo che il terzo non dimostri l'esclusiva titolarita delle somme. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno fornito tale dimostrazione. Quanto alla contestazione sulla mancanza di periculum in mora, la Corte ha osservato che il punto non era devoluto con l'appello cautelare rilevando comunque che il rischio di sottrazione delle somme e la volatilita dei valori monetari giustificano la misura. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • dlgs n. 74 del 2000, art. 10-ter

    Riferimento al reato contestato (omesso versamento IVA) che costituisce la base del procedimento e della possibile confisca del profitto. Ha giustificato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Richiesta di adeguata motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che la motivazione contestata non fosse idonea a far dichiarare inammissibile il ricorso, anche perche la critica sul pericolo nel ritardo non era devoluta dall'appello.

  • dlgs n. 74 del 2000, art. 12-bis

    Norma richiamata in relazione alla confisca che consegue alla condanna; la Corte ha evidenziato che il pericolo di sottrazione delle somme giustifica il sequestro in vista dell'esecuzione di una futura confisca per equivalente.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata ai fini della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle ammende.

  • Corte di cassazione, Sez. VI pen., 1 luglio 2020, n. 19766

    Giurisprudenza citata per distinguere il sequestro diretto del profitto (che richiede accertamento della derivazione del denaro dall'indagato) dal sequestro funzionale alla confisca per equivalente.

  • Corte di cassazione, Sez. VI pen., 31 maggio 2019, n. 24432

    Giurisprudenza citata che ammette l'estensione del sequestro all'intero saldo di un conto cointestato quando la misura e funzionale alla confisca per equivalente, salvo che il terzo dimostri l'esclusiva titolarita delle somme.

Massime di principio

  • Nel caso di sequestro funzionale alla confisca per equivalente, il sequestro puo essere esteso all'intero saldo di un conto cointestato, in quanto la somma e nella disponibilita di ciascun cointestatario; il terzo deve provare l'esclusiva titolarita delle somme per ottenere la revoca.
  • Non opera una presunzione automatica di esclusiva riconducibilita delle somme al solo intestatario quando il sequestro e diretto al profitto, ma la regola cambia per la confisca per equivalente, dove non e richiesto il vincolo di derivazione pertinenziale fra beni e reato.
  • E onere del terzo che contesta il sequestro dimostrare, anche solo a livello indiziario, la provenienza esclusiva delle somme non riconducibile all'imputato.
  • Questioni non devolute con l'appello cautelare non possono essere sollevate successivamente per effetto del carattere parzialmente devolutivo dell'appello; occorre rispettare il perimetro di devoluzione.
  • La volatilita e la facilmente occultabilita delle somme di denaro giustificano, di regola, il pericolo nel ritardo quando e in vista l'eventuale confisca, rendendo legittimo il mantenimento di misure cautelari reali.

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