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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09274/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture rimaste insolute relative a un contratto di noleggio di un'autovettura da competizione per la partecipazione a un campionato automobilistico. L'associazione sportiva ingiunta propose opposizione deducendo di non essere parte del rapporto contrattuale e di non essere legittimata passivamente, sostenendo che il contratto fosse stato sottoscritto personalmente dal presidente in carica e non in nome e per conto dell'associazione. Il tribunale rigettò l'opposizione; la corte d'appello, invece, accolse il motivo relativo al difetto di legittimazione passiva, rilevando che nel contratto e nella corrispondenza non vi era alcun riferimento alla qualità di presidente o di rappresentante dell'associazione, sicché il contratto doveva ritenersi concluso in proprio dal sottoscrittore. In cassazione il creditore ha denunciato violazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che il contratto fosse in realtà riferibile all'associazione perché funzionale alla sua partecipazione alle competizioni e perché dalle prove testimoniali emergeva che l'attività del presidente aveva impegnato sia lui sia l'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo mirasse, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Inoltre, ha osservato che il ricorso non censurava in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova che il soggetto avesse agito in nome e per conto dell'associazione, mentre la censura richiamava impropriamente il principio di apparenza. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La norma è richiamata come base della censura, ma la Corte non entra nel merito applicativo; rileva soltanto che il motivo non scalfisce la ratio della sentenza di merito, basata sulla mancata prova dell'agire in nome e per conto dell'ente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale della doglianza, ma il motivo viene ritenuto inammissibile perché volto in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 348 bis c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. è stata respinta dalla corte territoriale; la questione non assume rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    La disposizione è richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 che prevede l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, se la censura tende solo a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con quello della parte ricorrente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sulla mancata prova dell'agire in nome e per conto dell'ente, non basta dedurre in modo generico la riferibilità economica o funzionale dell'operazione all'ente stesso.
  • Quando un contratto sia stato sottoscritto da un soggetto senza alcun esplicito riferimento alla qualità rappresentativa, la parte che pretende di imputarne gli effetti all'ente deve provare che la stipulazione sia avvenuta in nome e per conto di quest'ultimo.
  • Il richiamo al principio di apparenza non può surrogare la mancata prova del potere rappresentativo o dell'agire in nome dell'ente, se la sentenza di merito esclude in fatto tale prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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