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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05056/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il ricorrente, già creditore procedente in un'esecuzione mobiliare diretta conclusa con ordinanza di assegnazione, aveva chiesto in un giudizio autonomo la condanna della debitrice al pagamento di una somma corrispondente all'imposta di registrazione dell'ordinanza, da lui anticipata all'Erario e non rimborsata bonariamente. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire, decisione poi confermata in appello dal Tribunale di Roma, il quale ha ritenuto che le spese di registrazione rientrassero nelle spese processuali del processo esecutivo e dovessero essere fatte valere nell'ambito di quel procedimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 95 c.p.c., 57 d.P.R. 131/1986, 1299 c.c. e 24 Cost., sostenendo che, poiché l'ordinanza di assegnazione non aveva disposto nulla sulle spese di registrazione, egli potesse esperire azione di regresso verso il condebitore solidale. Con il secondo motivo ha denunciato la liquidazione delle spese di lite oltre i massimi tariffari e la nullità/motivazione apparente della sentenza d'appello. La Corte ha ritenuto inammissibile il controricorso della società per nullità della procura e ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo era carente ex art. 366, n. 3, c.p.c. perché non specificava quali spese fossero state negate nell'ordinanza di assegnazione e perché, in ogni caso, l'eventuale omissione doveva essere fatta valere con gli strumenti propri del processo esecutivo (correzione, opposizione agli atti esecutivi), che costituisce sistema chiuso di rimedi; il secondo motivo era inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato perché in appello non si fosse svolta la fase istruttoria, sicché non era possibile verificare l'asserito superamento dei limiti tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della società per difetto di ius postulandi del difensore, per nullità della procura speciale non ritualmente depositata. Sul merito dei motivi, il primo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza del ricorso e perché la pretesa rimborso delle spese di registrazione doveva essere fatta valere nel processo esecutivo con i rimedi propri di quel procedimento, non con autonoma azione di regresso. Il secondo è stato anch'esso dichiarato inammissibile per difetto di allegazione delle circostanze decisive sulla fase del giudizio di appello e, quindi, sulla correttezza della liquidazione delle spese. Non sono state poste spese del giudizio di legittimità per l'inammissibilità del controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 540 c.p.c.

    è richiamato come base dell'ordinanza di assegnazione nell'esecuzione mobiliare; le spese di registrazione possono essere liquidate dal giudice dell'esecuzione in quel provvedimento.

  • art. 95 c.p.c.

    le spese di esecuzione, incluse quelle di registrazione, devono essere regolate dal giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo.

  • art. 57 d.P.R. 131/1986

    richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa azione di regresso verso il coobbligato solidale.

  • art. 1299 c.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento dell'azione di regresso tra condebitori solidali.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'ammissibilità della tutela giudiziale richiesta.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e specifica dei fatti rilevanti; il difetto di specificità sul contenuto dell'ordinanza esecutiva rende inammissibile il motivo.

  • art. 617 c.p.c.

    eventuali errori di diritto nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione avrebbero dovuto essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla liquidazione delle spese di lite.

  • d.m. n. 55/2014

    richiamato nel secondo motivo come parametro per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per dedurre un vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di ammissibilità del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata per la dedotta nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo le spese del procedimento, comprese quelle necessarie per la registrazione del provvedimento finale, devono essere fatte valere e definite nel medesimo processo, tramite i rimedi predisposti dall'ordinamento esecutivo, e non possono essere recuperate mediante autonoma azione di regresso se l'asserito errore nasce da un'omissione o svista del giudice dell'esecuzione.
  • Il processo esecutivo è caratterizzato da un sistema chiuso di rimedi: le irritualità o gli errori del provvedimento esecutivo vanno dedotti con gli strumenti specifici previsti dalla legge, in particolare correzione del provvedimento o opposizione agli atti esecutivi, salvo che tali rimedi non siano esperibili.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare l'onere di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi fattuali e documentali indispensabili per valutare la decisività della censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In tema di liquidazione dei compensi professionali, se il giudice si colloca entro i limiti minimo e massimo dello scaglione tariffario applicabile, non è tenuto a una motivazione specifica sulla quantificazione; una censura sul punto richiede la precisa allegazione delle circostanze che rendono non corretta la fase considerata o lo scaglione applicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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