Cassazione Civile, Ordinanza n. 30681/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Le società ricorrenti avevano convenuto la banca davanti al Tribunale di Vicenza chiedendo dichiararsi la nullità di cinque contratti di prestito d’uso d’oro e di un conto corrente, per indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche, per contrasto con la normativa sull’usura e per illegittima applicazione di commissioni, spese e valute in difetto di specifica pattuizione scritta, nonché la nullità della fideiussione per illiceità della causa, con conseguente ricalcolo dei rapporti e restituzione degli importi indebitamente corrisposti. La banca si era costituita eccependo l’incompetenza territoriale in base a due accordi quadro, in particolare quello del 28 giugno 2016, che prevedeva fori esclusivi alternativi. Il Tribunale di Vicenza ha accolto l’eccezione, dichiarandosi incompetente e ritenendo applicabile la clausola anche ai rapporti anteriori, compreso uno formalmente chiuso ma con saldo debitorio ancora pendente. Nel regolamento di competenza le ricorrenti hanno dedotto: omessa pronuncia sull’asserita decadenza della banca dall’eccezione di incompetenza rispetto alla domanda del fideiussore; inammissibilità dell’eccezione per mancata contestazione di tutti i fori alternativi; erronea applicazione temporale dell’accordo quadro a rapporti già chiusi; nullità della clausola per incertezza sul foro competente e per asimmetria della facoltà di scelta; violazione della disciplina bancaria, dei principi di correttezza e buona fede e abuso del potere contrattuale; erronea individuazione del foro di Verona in luogo di Roma; indebita compensazione parziale delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi, affermando che l’eccezione di incompetenza era stata proposta anche rispetto alla domanda del fideiussore; che, quando si invoca un foro convenzionale esclusivo, non occorre contestare tutti i fori legali alternativi; che l’accordo del 28 giugno 2016 si estendeva anche ai rapporti anteriori non completamente rientrati, essendo residuato un debito sul rapporto del 2001; che la clausola era sufficientemente determinata e non nulla, pur prevedendo una facoltà di scelta più ampia per la banca; che la disciplina bancaria non vieta la deroga convenzionale della competenza e che la posizione del cliente imprenditore non consente di applicare la protezione del consumatore; che eventuali violazioni di correttezza e buona fede non incidono sulla validità della clausola, ma al più possono fondare responsabilità risarcitoria. Ha dichiarato inammissibili il settimo motivo per difetto di interesse, poiché le stesse ricorrenti insistevano comunque per la competenza di Vicenza, e l’ottavo motivo perché la liquidazione e la parziale compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. È stata confermata la competenza del Tribunale di Verona, davanti al quale il giudizio deve proseguire.
Norme richiamate
L’eccezione d’incompetenza territoriale va valutata in relazione al contenuto complessivo delle difese svolte dalla parte che la propone.
Il giudice deve pronunciare sulla questione nei limiti delle deduzioni effettivamente formulate, ma nella specie non vi è stata omissione rilevante.
La clausola di deroga della competenza deve risultare espressa e univoca; se valida, radica il foro convenzionale esclusivo.
La competenza territoriale può essere derogata per accordo delle parti nei limiti consentiti dalla legge.
Il patto di foro esclusivo deve riferirsi ad affari determinati ed essere espresso in modo chiaro e preciso.
La regolazione delle spese è in larga parte rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione, totale o parziale, delle spese rientra nella discrezionalità del giudice nei casi previsti dalla legge.
Richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte esclude che esso osti alla clausola di foro convenzionale nei contratti bancari.
art. 127 d.lgs. n. 385 del 1993
La disciplina bancaria non contiene un divieto della deroga convenzionale della competenza territoriale.
Correttezza e buona fede non incidono, di per sé, sulla validità della clausola di foro convenzionale.
L’eventuale violazione della buona fede esecutiva può dar luogo a responsabilità, non a nullità della clausola.
La clausola è valida se l’oggetto, cioè il foro convenzionale, è determinato o determinabile in modo sufficientemente chiaro.
art. 1341, secondo comma, c.c.
Le clausole di deroga della competenza, se inserite in condizioni generali, richiedono specifica approvazione per iscritto.
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005
La disciplina sulle clausole vessatorie del consumatore non si applica quando il contratto è stipulato tra società imprenditrici.
art. 3, lett. c), d.lgs. 206/2005
La qualità di professionista/imprenditore esclude l’applicazione della tutela consumeristica.
Richiamato dalle ricorrenti nel tentativo di limitare l’applicazione temporale dell’accordo, ma la Corte reputa applicabile la clausola ai rapporti ancora pendenti o non completamente rientrati.
Massime di principio
- L’eccezione di incompetenza fondata su un foro convenzionale esclusivo non richiede la contestazione puntuale di tutti i fori legali alternativi, poiché la clausola pattizia li rende inoperanti.
- Una clausola di foro esclusivo è valida se la deroga alla competenza territoriale è espressa in modo chiaro, univoco e riferita ad affari determinati; la riferibilità può essere desunta anche dalla direzione soggettiva della pretesa, purché non vi sia ambiguità.
- La deroga convenzionale della competenza nei contratti bancari non è, di per sé, incompatibile con la disciplina di settore né con i principi di correttezza e buona fede; eventuali violazioni di tali principi non determinano automaticamente nullità della clausola, ma semmai responsabilità risarcitoria.
- La tutela del consumatore contro le clausole di foro competente diverso da quello di residenza/domicilio opera solo se il contratto è stipulato da un consumatore; non si applica ai rapporti tra società imprenditrici.
- In sede di regolamento di competenza, la Corte può esaminare direttamente il contenuto del contratto e ricostruire l’ambito applicativo della clausola convenzionale per stabilire il giudice territorialmente competente.
- La regolazione delle spese processuali è censurabile in cassazione solo per violazione del principio secondo cui non possono gravare sulla parte vittoriosa; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, resta normalmente discrezionale del giudice di merito.
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