Cassazione Penale, Ordinanza n. 35091/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato sia l'affermazione di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio per il delitto di falsità commessa per far conseguire a sé o ad altri l'indennità o il risarcimento assicurativo. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la pretesa illogicità o insufficienza della motivazione sulla responsabilità e, dall'altro, l'asserita erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. La difesa censurava inoltre il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, sostenendo la necessità di ulteriori integrazioni probatorie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese dalla Corte di merito con motivazione completa, lineare e priva di vizi logici. Ha considerato le censure come un tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, ha ribadito che il diniego non è censurabile in cassazione quando la motivazione di secondo grado sia già sorretta da elementi sufficienti per decidere sulla responsabilità e non emergano lacune istruttorie tali da rendere necessarie integrazioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece esclusa la liquidazione delle spese alla parte civile per mancanza di una specifica domanda e della nota spese ex art. 153 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La Corte considera integrata, sul piano materiale e soggettivo, la fattispecie di falsità commessa per conseguire l'indennità o il risarcimento assicurativo, confermata dai giudici di merito.
La censura sull'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova è ritenuta infondata perché volta a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, già adeguatamente valutato in appello.
Le spese della parte civile non possono essere liquidate d'ufficio in assenza di espressa domanda e di presentazione della nota spese; il difetto di tali adempimenti impedisce la liquidazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito censurare la decisione di merito limitandosi a proporre una diversa lettura delle prove, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione coerente, completa e immune da fratture logiche.
- Il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non è sindacabile in legittimità se la motivazione della sentenza di secondo grado si fonda su elementi già sufficienti per decidere sulla responsabilità e non emergono lacune istruttorie decisive.
- La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile richiede una specifica domanda e la produzione della nota spese; in difetto, il giudice non può provvedere d'ufficio.
- Quando i motivi di ricorso reiterano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza evidenziare reali vizi della motivazione, il ricorso è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.
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