Cassazione Civile, Ordinanza n. 06872/2026 del 22/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un accesso presso la sede di una società, finalizzato all'acquisizione di documentazione, cui seguivano avvisi di accertamento per varie annualità e imposte. Nel giudizio qui esaminato è in discussione solo l'avviso relativo all'anno 2008, concernente l'IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto per violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000; la Commissione tributaria regionale aveva confermato il decisum ritenendo sufficiente, ai fini del termine dilatorio di 60 giorni, il fatto dell'accesso anche senza formale verbale. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per difetto di motivazione e insufficiente esposizione dei fatti rilevanti, deducendo la violazione delle norme sul contenuto della sentenza; (2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il verbale di accesso era stato rilasciato, che il termine di 60 giorni era stato rispettato e che, trattandosi di mera acquisizione documentale, non fosse necessario il meccanismo invalidante ritenuto dai giudici di merito. La società resiste sostenendo la necessità di ulteriori garanzie procedimentali e la pretesa incompletezza del contraddittorio.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata estremamente sintetica ma non meramente apparente, perché comunque consente di individuare la ratio decidendi, centrata sulla pretesa violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000. Accoglie invece il secondo motivo: afferma che il termine dilatorio decorre dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, che tale garanzia si applica anche agli accessi mirati all'acquisizione di documenti, e che nel caso concreto il verbale era stato rilasciato il 15/12/2011 mentre l'avviso era stato notificato solo il 2/8/2013, quindi ben oltre i 60 giorni. Precisa inoltre che la disciplina interna dell'art. 12 assorbe, in questa ipotesi, le ulteriori garanzie elaborate per i tributi armonizzati quando il contraddittorio è già previsto dalla norma interna. La sentenza della CTR è quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per dedurre la nullità della sentenza per vizi di motivazione/forma; la Corte chiarisce però che il vizio è configurabile solo in presenza di motivazione del tutto mancante o solo apparente.
È la norma che la Corte ritiene verosimilmente voluta dalla ricorrente al posto dell'erroneo richiamo all'art. 32 c.p.c., in tema di contenuto della sentenza.
La sentenza tributaria deve contenere concisa esposizione dello svolgimento del processo, richieste delle parti e succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; la sua violazione integra nullità solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente.
Il termine di 60 giorni decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni; l'avviso non può essere emanato prima della scadenza, salvo urgenza motivata. La garanzia si applica anche agli accessi finalizzati all'acquisizione di documenti e, quando opera, assorbe le ulteriori garanzie sul contraddittorio per i tributi armonizzati.
È richiamato nel secondo motivo, ma la decisione ruota principalmente sulla corretta applicazione della disciplina del termine dilatorio e non su una vera e propria ripartizione dell'onere probatorio.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il 'minimo costituzionale'; una motivazione solo apparente o incomprensibile comporta nullità della sentenza.
Imposta la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in caso di accesso/ispezione, compresi gli accessi mirati alla raccolta di documentazione.
art. 24 l. 4/1929
Il processo verbale deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione; nel caso di acquisizione documentale è sufficiente l'indicazione dei documenti prelevati.
Richiamato solo per evidenziare la riforma normativa che ha formalmente abrogato l'art. 12 L. 212/2000 e lo ha incorporato nell'art. 6-bis.
Richiamato solo per segnalare che il testo dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 applicabile al caso è quello anteriore alle modifiche introdotte dal decreto.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, o presenti un contrasto irriducibile o affermazioni incomprensibili; non basta una motivazione estremamente sintetica se consente comunque di individuare la ratio decidendi.
- Nel processo tributario, la sentenza d'appello è nulla per difetto di motivazione solo se non consente di comprendere le censure esaminate e le ragioni del loro rigetto; se invece emerge chiaramente il nucleo decisorio, la motivazione è sufficiente.
- L'art. 12, comma 7, L. 212/2000 si applica anche agli accessi brevi o mirati finalizzati all'acquisizione di documentazione, non solo alle verifiche più ampie.
- Il termine dilatorio di 60 giorni decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni; il contenuto formale del verbale è irrilevante, purché esso attesti le operazioni compiute e consenta al contribuente di presentare osservazioni.
- Quando è applicabile l'art. 12, comma 7, L. 212/2000, la violazione del termine dilatorio determina di per sé l'invalidità dell'avviso, senza necessità di ulteriori verifiche sulla prova di resistenza, perché la disciplina interna assorbe le garanzie ulteriori sul contraddittorio previste dalla giurisprudenza sui tributi armonizzati.
- Se dopo l'accesso l'amministrazione effettua ulteriori controlli nei propri uffici, non è necessario un nuovo verbale di constatazione per far decorrere il termine o per legittimare l'atto, essendo sufficiente il rilascio del verbale originario di chiusura delle operazioni.
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