Cassazione Civile, Ordinanza n. 09497/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dalla contribuente per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato che le riconosceva il rimborso del 90% di quanto versato per Irpef e Ilor per gli anni 1991 e 1992, oltre interessi, con esclusione dell’Iva. La Commissione tributaria regionale, ritenendo formatosi il giudicato e non superabile neppure in relazione alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, aveva nominato un commissario ad acta e successivamente sostituito la sua persona con altra ordinanza. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione delle norme sul procedimento di ottemperanza e delle norme UE in materia di aiuti di Stato, sostenendo che il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto disapplicare o comunque non confermare il giudicato incompatibile con il diritto europeo; inoltre ha dedotto violazione della disciplina sugli aiuti de minimis. La contribuente ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso perché proposto contro provvedimenti non decisori, perché tardivo e perché diretto a censurare vizi non consentiti nel giudizio di legittimità avverso la sentenza resa in ottemperanza.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione di tardività e ha dichiarato complessivamente inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la prima ordinanza della CTR, pur avendo contenuto decisorio ed essendo astrattamente impugnabile, fosse stata notificata solo oltre il termine lungo di sei mesi applicabile nel caso di specie; ha inoltre affermato che la seconda ordinanza, limitata alla sola sostituzione del commissario ad acta, era priva di contenuto decisorio e quindi non impugnabile autonomamente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’Agenzia è stata condannata alle spese, senza applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di ottemperanza è impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza resa all’esito del procedimento; il provvedimento che adotta gli atti indispensabili per l’ottemperanza e nomina il commissario ad acta ha natura sostanziale di sentenza, ma va comunque verificata la sua concreta impugnabilità e tempestività.
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come norma asseritamente violata in relazione al procedimento di ottemperanza.
È richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata, ma il ricorso è stato definito inammissibile per tardività.
artt. 107 e 108 TFUE
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’incompatibilità del rimborso con la disciplina sugli aiuti di Stato.
artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 659/1999
Sono invocati in relazione alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Regolamento CE n. 1407/2013
È richiamato con riferimento al regime degli aiuti de minimis.
primo comma, nn. 1, 3 e 4
È il parametro formale di ricorso invocato per i vizi dedotti dalla ricorrente.
Il termine lungo di impugnazione, per i giudizi introdotti dopo la modifica del 2009, è di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Ha modificato l’art. 327 c.p.c. riducendo il termine lungo per impugnare da un anno a sei mesi.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato.
art. 70, comma 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato nel senso che il provvedimento conclusivo dell’ottemperanza assume natura di sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il provvedimento che definisce l’assetto attuativo del giudicato e nomina il commissario ad acta ha natura sostanziale di sentenza ed è in linea di principio impugnabile, ma resta soggetto alle ordinarie regole sulla tempestività dell’impugnazione.
- La mera successiva sostituzione del commissario ad acta, quando non incide sulle statuizioni sostanziali già rese, ha natura non decisoria e non è autonomamente impugnabile.
- Quando il giudizio è introdotto nella vigenza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. n. 69/2009, l’impugnazione va proposta entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento decisorio; la notificazione di un atto successivo privo di contenuto decisorio non fa decorrere un nuovo termine per impugnare la decisione originaria.
- Le questioni attinenti alla compatibilità del giudicato con la disciplina europea sugli aiuti di Stato non elidono, di per sé, il controllo sulla rituale proposizione dell’impugnazione, che resta preliminare e assorbente.
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