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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32429/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatori)

La controversia

I ricorrenti avevano stipulato, insieme a un mutuo ipotecario, una polizza assicurativa cumulativa collegata al finanziamento, con premio pagato anticipatamente in unica soluzione. Dopo la risoluzione del mutuo per inadempimento e l'esecuzione immobiliare sul bene ipotecato, chiedevano la restituzione pro quota del premio non goduto. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che, in base alla struttura della polizza, unico legittimato al rimborso fosse la banca contraente/beneficiaria, e che la risoluzione del mutuo non fosse equiparabile all'estinzione anticipata. Con il ricorso per cassazione i mutuatari deducevano: omesso esame di fatti decisivi sulla legittimazione attiva e sul contenuto del modulo di adesione che prevedeva la restituzione del premio all'assicurato per il tramite del contraente; nullità/contraddittorietà della motivazione per avere la Corte d'appello affermato al contempo che il contratto di assicurazione fosse ancora in essere e che vi fosse un diritto al rimborso del premio; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per non avere coordinato modulo di adesione e polizza collettiva e, in caso di antinomia, per non avere applicato l'interpretazione conforme a buona fede o contra stipulatorem; violazione dell'art. 40 TUB e della disciplina sul rimborso dei costi anticipati in caso di cessazione del finanziamento. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi: la Corte territoriale aveva omesso di considerare il modulo di adesione, che contemplava espressamente la restituzione del premio all'assicurato in caso di anticipata estinzione del mutuo; aveva inoltre trascurato che, secondo quanto emergeva dagli atti, la banca aveva già integralmente recuperato le somme riferibili al premio; infine, il ragionamento della sentenza impugnata era intrinsecamente inconciliabile perché non si può sostenere insieme che la polizza sia ancora efficace e che sia dovuto il rimborso del premio per il periodo non goduto. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame dell'appello della compagnia e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, dichiarando assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'appello della compagnia tenendo conto sia del modulo di adesione sia della polizza collettiva, verificando il collegamento negoziale tra mutuo e assicurazione, l'effettiva portata della cessazione del rapporto creditizio e il momento in cui, eventualmente, possa sorgere il diritto alla restituzione del premio non goduto. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente di censurare l'omesso esame di fatti storici decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per dedurre nullità della sentenza e vizio di motivazione inconciliabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei criteri ermeneutici contrattuali.

  • art. 1363 c.c.

    impone l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali nel loro coordinamento reciproco.

  • art. 1366 c.c.

    richiede un'interpretazione conforme a buona fede del regolamento contrattuale.

  • art. 1369 c.c.

    consente di interpretare le clausole secondo il senso che risulta dal complesso del contratto e dalla natura del rapporto.

  • art. 1370 c.c.

    in presenza di dubbio interpretativo, le clausole predisposte unilateralmente devono essere interpretate a favore dell'altra parte.

  • art. 40 T.U.B.

    viene richiamato dai ricorrenti in relazione alla cessazione del contratto di mutuo, ma la questione è ritenuta assorbita perché decisiva è prima la qualificazione del contenuto della polizza e del modulo di adesione.

  • art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012

    è invocato per sostenere il diritto del consumatore al rimborso dei costi anticipati non maturati, inclusi quelli assicurativi.

  • art. 125 TUB

    è richiamato dai ricorrenti nel medesimo contesto del rimborso dei costi anticipati connessi al mutuo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplina la decisione in adunanza camerale con deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni.

  • art. 553 c.p.c.

    è menzionato come esempio di pignoramento presso terzi rilevante ai fini dell'accertamento del permanere del credito garantito.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione collegato a un mutuo, ai fini del rimborso del premio non goduto non basta esaminare la sola polizza collettiva: occorre interpretare congiuntamente la polizza e l'eventuale modulo di adesione sottoscritto dall'assicurato, verificando se quest'ultimo introduca una disciplina specifica e potenzialmente derogatoria.
  • L'omesso esame di un modulo contrattuale che contenga una clausola espressa sulla restituzione del premio in caso di cessazione anticipata del mutuo integra vizio decisivo quando da tale clausola dipende la legittimazione attiva alla ripetizione.
  • Non è logicamente sostenibile affermare, nello stesso tempo, che il contratto di assicurazione sia ancora in essere e che sia dovuta la restituzione del premio per il periodo non goduto: il rimborso presuppone la cessazione dell'efficacia della copertura, salvo che il regolamento contrattuale colleghi espressamente il diritto di rimborso a una diversa fattispecie.
  • Nella polizza collegata al finanziamento, il giudice di merito deve accertare quale sia il rischio assicurato e quando cessi la funzione di garanzia rispetto alla persistenza del credito della banca; solo se il credito garantito è integralmente estinto può venire in rilievo la restituzione del premio anticipato, e comunque dal momento dell'effettiva estinzione del credito stesso.
  • In presenza di clausole potenzialmente contrastanti, il giudice deve applicare i criteri ermeneutici di interpretazione complessiva, secondo buona fede e, se del caso, contra stipulatorem, prima di negare il diritto al rimborso del premio.
  • Se il finanziamento si estingue anticipatamente o comunque cessa il rapporto creditizio, la sorte della polizza accessoria dipende dalla volontà contrattuale complessiva: può restare efficace finché permane il credito della banca oppure cessare con esso, con conseguente eventuale diritto alla restituzione della quota di premio non maturata.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniMutuoImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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