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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4683/2020 del 21/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli investitori avevano affidato somme di denaro in amministrazione fiduciaria a Reno S.p.A. e Previdenza S.p.A. e, dopo il dissesto delle società e la perdita dei capitali, avevano chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico il risarcimento del danno da omessa o inadeguata vigilanza. Il Tribunale di Roma aveva accolto le domande, dapprima accertando la responsabilità e poi liquidando i danni. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6944/2015 pubblicata il 15 dicembre 2015, aveva riformato parzialmente le decisioni: aveva dichiarato prescritte alcune pretese, respinto altre per difetto di prova e confermato le restanti, riducendo la liquidazione. Gli investitori hanno proposto più ricorsi, articolati complessivamente in numerosi motivi. Hanno contestato, in sintesi: l’estinzione del giudizio d’appello per asseriti vizi o omissioni nella riassunzione dopo l’interruzione; la proposizione e la specificità dell’eccezione di prescrizione del Ministero; la decorrenza della prescrizione, sostenendo che dovesse decorrere dalla chiusura della liquidazione coatta amministrativa, o dalla comunicazione individuale dello stato passivo, e invocando l’interruzione o la sospensione del termine per effetto delle domande di ammissione al passivo, di asseriti riconoscimenti del debito o di precedenti sentenze; l’applicazione del termine prescrizionale più lungo previsto per il reato, sul presupposto di condotte penalmente illecite dei funzionari ministeriali o di una responsabilità solidale con gli organi delle società; l’omessa pronuncia su dedotte questioni di interruzione o conversione della prescrizione; l’asserito omesso esame di documenti e la mancata ammissione di prove; la liquidazione del danno, la prova delle somme investite e la sufficienza e specificità dell’appello del Ministero contro la quantificazione effettuata in primo grado. Uno dei ricorrenti ha inoltre contestato il rigetto della propria domanda per mancata prova dell’importo investito e l’omessa valutazione della consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi delle parti private e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Ministero. In tema di riassunzione, ha escluso che l’eventuale vizio della notificazione, dopo il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione, comporti automaticamente l’estinzione: il giudice deve assegnare un termine perentorio per rinnovare la notifica; inoltre, le cause dei singoli investitori sono scindibili e l’eventuale estinzione potrebbe riguardare soltanto la posizione interessata. Le censure specifiche sull’estinzione sono state ritenute inammissibili o infondate, anche per difetto di specificità e, in alcuni casi, per intervenuta sanatoria conseguente alla costituzione delle parti. Le doglianze sulla prescrizione sono state respinte o dichiarate inammissibili: il termine decorre da quando, usando l’ordinaria diligenza, il danneggiato può conoscere illecito, danno e nesso causale; nel caso concreto tale conoscibilità è stata accertata al deposito dello stato passivo, che rendeva percepibile l’entità dello squilibrio tra passivo e attivo presumibile e quindi l’impossibilità di recuperare le somme. La formale comunicazione individuale dello stato passivo rileva per i termini di impugnazione, non impedendo al creditore di informarsi autonomamente. La domanda di ammissione al passivo contro la società interrompe la prescrizione del credito contrattuale verso quest’ultima, ma non quella del distinto diritto risarcitorio extracontrattuale verso il Ministero: i due diritti differiscono per titolo, oggetto e contenuto e non configurano, in questa fattispecie, un’obbligazione solidale soggetta all’art. 1310 c.c. È stato escluso anche che la responsabilità del Ministero potesse beneficiare del termine più lungo ex art. 2947, terzo comma, c.c., poiché la condotta ministeriale fonte della responsabilità era distinta da quelle penalmente illecite eventualmente imputabili agli organi delle società e non risultava essa stessa costituire reato. Le censure su precedenti sentenze, riconoscimento del debito, fatti penalmente rilevanti, prove e omissioni di pronuncia sono state dichiarate inammissibili o infondate per genericità, difetto di specificità o perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito. Quanto al danno, è stata confermata la non riconoscibilità, oltre al capitale effettivamente versato e non recuperato, di interessi calcolati sul rendimento ipotetico di investimenti in BOT: il rapporto fiduciario non garantiva un rendimento minimo né la conservazione del capitale. È stata ritenuta necessaria la prova dell’importo versato da ciascun investitore; la valutazione delle risultanze probatorie, inclusa la consulenza tecnica, non è stata ritenuta sindacabile in Cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, nei limiti di legge.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell’illecito, del danno e della derivazione causale dell’uno dall’altro, nonchè dello stesso elemento soggettivo del dolo o della colpa che connota l’illecito.

    La prescrizione inizia quando il danneggiato può acquisire, usando l’ordinaria diligenza, conoscenza dell’illecito, del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo. Nella fattispecie, tale momento è stato individuato nel deposito dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 2947 c.c.

    in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947 c.c., u.c. per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)

    Il termine prescrizionale più lungo collegato alla rilevanza penale del fatto si applica soltanto all’obbligazione risarcitoria riferibile al coobbligato la cui condotta costituisce reato, non agli altri coobbligati la cui responsabilità deriva da condotte autonome che integrano soltanto illecito civile.

  • art. 2043 c.c.

    Il Ministero di certo non risponde dell’obbligazione di restituzione dei capitali investiti, oggetto della domanda di ammissione al passivo dalla società finanziaria, ma risponde (a diverso titolo, e cioè ai sensi dell’art. 2043 c.c.) esclusivamente del danno causato agli investitori, in virtù di una specifica condotta propria, per non avere impedito lo svolgimento dell’attività finanziaria da parte della società divenuta insolvente.

    La responsabilità del Ministero è extracontrattuale e autonoma rispetto all’obbligo contrattuale della società finanziaria di restituire i capitali. Essa riguarda il danno causato dalla condotta propria dell’amministrazione, in particolare dall’omessa vigilanza, e non rende il Ministero coobbligato nella restituzione delle somme.

  • art. 1310 c.c.

    Quanto fin qui osservato è comunque certamente sufficiente ad escludere la possibile applicazione dell’art. 1310 c.c., dal momento che l’atto di esercizio del diritto di credito dei singoli investitori nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa non può ritenersi avere ad oggetto anche il distinto diritto risarcitorio nei confronti del Ministero, di cui si discute nella presente controversia.

    L’interruzione della prescrizione nei confronti di un debitore solidale non si estende a un soggetto che risponde di un diritto distinto e autonomo: la domanda di ammissione al passivo del credito contrattuale verso la società non interrompe la prescrizione del diverso credito risarcitorio verso il Ministero.

  • art. 2055 c.c.

    la solidarietà passiva, stabilita dall’art. 2055 c.c. a favore del danneggiato nell’ipotesi di fatto dannoso imputabile a più persone, postula l’unicità del danno configurabile, pur in presenza di più azioni od omissioni costituenti illeciti distinti, dovendo invece escludersi tale solidarietà se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato

    La solidarietà risarcitoria presuppone l’unicità del danno imputabile a più condotte; va esclusa quando le condotte ledono separatamente interessi diversi. Nel caso concreto, la restituzione contrattuale dovuta dalla società e il danno da omessa vigilanza imputato al Ministero riguardavano diritti distinti.

  • art. 94 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    La prescrizione è interrotta dalla domanda di ammissione al passivo che, ai sensi della L. Fall., art. 94, produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della procedura.

    La domanda di ammissione al passivo interrompe la prescrizione del credito fatto valere verso la società assoggettata alla procedura concorsuale e mantiene tale effetto per la durata della procedura; non si estende, in mancanza di una domanda contro il Ministero, al distinto diritto risarcitorio azionato nei suoi confronti.

  • art. 1223 c.c.

    ai fini della liquidazione del danno subito dai risparmiatori per la perdita delle somme di denaro affidate in gestione a società fiduciarie, ai sensi della normativa di cui alla L. n. 1966 del 1939, non possono essere riconosciuti, oltre al valore nominale del capitale versato, anche i frutti (sotto forma di interessi) che quei capitali avrebbero prodotto se fossero stati investiti (nella specie, in BOT), atteso che il rapporto di amministrazione fiduciaria, implicando o comunque autorizzando investimenti con margini di rischio e possibilità di perdite, non attribuisce al fiduciante il diritto ad un rendimento minimo o ad un utile garantito

    Il danno da perdita delle somme affidate in gestione non comprende interessi calcolati sul rendimento ipotetico che un diverso investimento avrebbe prodotto, perché l’amministrazione fiduciaria non garantisce un rendimento minimo. Il risarcimento deve essere determinato sulla base del capitale effettivamente versato e non recuperato, nei limiti in cui ne sia provata la misura.

  • art. 2056 c.c.

    ai fini della liquidazione del danno subito dai risparmiatori per la perdita delle somme di denaro affidate in gestione a società fiduciarie, ai sensi della normativa di cui alla L. n. 1966 del 1939, non possono essere riconosciuti, oltre al valore nominale del capitale versato, anche i frutti (sotto forma di interessi) che quei capitali avrebbero prodotto se fossero stati investiti (nella specie, in BOT), atteso che il rapporto di amministrazione fiduciaria, implicando o comunque autorizzando investimenti con margini di rischio e possibilità di perdite, non attribuisce al fiduciante il diritto ad un rendimento minimo o ad un utile garantito

    Nella liquidazione del danno da illecito extracontrattuale, il rapporto fiduciario e la natura rischiosa degli investimenti escludono il riconoscimento degli interessi corrispondenti a rendimenti ipotetici non garantiti; occorre inoltre provare l’ammontare del capitale effettivamente versato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Tutto ciò che è possibile comprendere è che, in diritto, i ricorrenti sembrano sostenere che l’omessa (o quanto meno tardiva) notifica dell’atto di riassunzione agli eredi del G. avrebbe determinato l’estinzione dell’intero giudizio di appello. Questa tesi è però manifestamente infondata.

    Le censure per cassazione devono indicare in modo specifico gli atti e gli elementi processuali necessari a valutarle; in mancanza, il motivo è inammissibile. La Corte ha applicato tale regola, tra l’altro, alle doglianze sulla prescrizione, sulla riassunzione e sul contenuto dei precedenti giudizi e atti.

  • art. 305 c.p.c.

    il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”

    Per evitare l’estinzione dopo l’interruzione è necessario depositare tempestivamente il ricorso in riassunzione. La successiva notificazione è soggetta alle regole della vocatio in ius e, se viziata, deve essere rinnovata nel termine perentorio assegnato dal giudice.

  • art. 291 c.p.c.

    ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3

    Il vizio della notificazione del ricorso in riassunzione non invalida il tempestivo deposito della riassunzione; il giudice deve disporre la rinnovazione entro un termine perentorio, la cui inosservanza può determinare l’estinzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Tale censura era certamente idonea a mettere in discussione in radice, e quindi integralmente, il criterio adottato dal tribunale ai fini della liquidazione del danno e, dunque, certamente non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della corte di appello nel ritenerla quanto meno fondata sotto il più limitato profilo della non riconoscibilità di interessi sul capitale versato.

    Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione d’appello che, interpretando complessivamente il motivo di gravame, riconosca che esso contestava il criterio di liquidazione del danno e ne accolga una parte, escludendo gli interessi non dovuti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e successivi, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto e nei limiti di legge.

Massime di principio

  • La prescrizione del diritto al risarcimento da illecito decorre da quando il danneggiato, usando l’ordinaria diligenza, può conoscere l’illecito, il danno, il nesso causale e l’elemento soggettivo; la conoscibilità può risultare da dati oggettivi che rendano percepibile l’entità e l’attualità del pregiudizio.
  • La domanda di ammissione al passivo di un credito contrattuale verso una società interrompe la prescrizione di quel credito per la durata della procedura concorsuale, ma non interrompe quella di un distinto diritto risarcitorio extracontrattuale verso un terzo, se la domanda non è stata proposta anche nei confronti di quest’ultimo.
  • La solidarietà ex art. 2055 c.c. richiede l’unicità del danno imputabile a più condotte; non ricorre quando le condotte incidono su interessi distinti e danno luogo a obbligazioni autonome, con titolo e oggetto diversi.
  • Il termine di prescrizione più lungo previsto dall’art. 2947, terzo comma, c.c. per il fatto costituente reato non si estende al coobbligato la cui distinta condotta integra soltanto illecito civile, salvo che la sua responsabilità riguardi le conseguenze della medesima condotta penalmente illecita.
  • Nel processo interrotto, il termine perentorio per la riassunzione riguarda il deposito del ricorso; se la notificazione successiva è viziata, il giudice deve ordinare la rinnovazione entro un termine perentorio, e l’estinzione può conseguire al mancato rispetto di quest’ultimo. Se le cause sono scindibili, l’eventuale estinzione per una posizione non si estende automaticamente alle altre.
  • Nel risarcimento per perdita di somme affidate a una società fiduciaria, non spettano interessi parametrati al rendimento ipotetico di investimenti alternativi non garantiti; è necessario provare il capitale effettivamente versato, detraendo quanto recuperato.
  • La censura per cassazione deve identificare con precisione gli atti, i fatti processuali e gli elementi necessari alla verifica della doglianza; il richiamo generico a documenti, precedenti decisioni o atti di causa non consente il sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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