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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4606/2020 del 21/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Firenze, con ricorso depositato l’8 maggio 2015, un indennizzo di 1.312,50 euro per la durata superiore a quattro anni di un precedente giudizio Pinto, svoltosi davanti alla Corte d’appello di Perugia, in Cassazione e nella successiva fase esecutiva davanti al Tribunale di Roma. Il consigliere delegato aveva riconosciuto un ritardo di un anno e undici mesi rispetto alla durata ragionevole di due anni e sei mesi e liquidato 1.000 euro. In seguito all’opposizione del Ministero, la Corte d’appello di Firenze, con decreto n. 153 del 26 gennaio 2016, aveva rigettato integralmente la domanda: aveva computato unitariamente cognizione ed esecuzione, ma escluso il periodo tra la definitività della cognizione e l’avvio dell’esecuzione, concludendo che non vi fosse un ritardo indennizzabile. La ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha contestato l’esclusione di quel periodo, sostenendo che l’unitarietà delle fasi imponesse di considerarlo e invocando anche il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Con il secondo ha censurato la condanna alle spese, chiedendone la compensazione in ragione del mutamento giurisprudenziale, e ha contestato il criterio di individuazione dello scaglione tariffario, assumendo che dovesse aversi riguardo ai 1.000 euro riconosciuti nel decreto iniziale anziché ai 1.312,50 euro domandati. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la decadenza semestrale e l’incompetenza della Corte d’appello adita, in ragione dell’esecuzione svolta a Roma.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale. Ha stabilito, in linea con le Sezioni Unite n. 19833/2019, che per il diritto all’indennizzo Pinto cognizione ed esecuzione si considerano unitariamente quando il debitore è lo Stato, ma il periodo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione non costituisce tempo del processo computabile ai fini della durata irragionevole: l’eventuale ritardo nell’adempimento dello Stato integra un pregiudizio autonomo, non indennizzabile attraverso il rimedio interno della legge Pinto. Neppure il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione incide sul calcolo della durata del processo; l’inizio dell’esecuzione rileva dalla notificazione del pignoramento. La Corte ha inoltre respinto la censura sulle spese: la compensazione è facoltà discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese non richiede una motivazione espressa sul mancato esercizio di tale facoltà. Ha ritenuto corretto, in caso di rigetto della domanda, determinare il valore della controversia sulla somma domandata, pari a 1.312,50 euro, non su quella riconosciuta nel decreto poi opposto. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la novità della questione; la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Ne discende che, poichè nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2, non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

    L’indennizzo interno per l’irragionevole durata copre i tempi delle fasi processuali di cognizione ed esecuzione considerate unitariamente, ma non il periodo di inerzia tra la definitività della cognizione e l’avvio dell’esecuzione. L’eventuale ritardo nell’esecuzione può costituire un pregiudizio autonomo.

  • art. 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Ed invero, il giudice di appello, nel considerare unitariamente la fase di cognizione e quella di esecuzione si è pienamente uniformato ai principi espressi in punto di unitarietà delle fasi sopra fissati, escludendo che la durata del processo ulteriore a quella indicata come ragionevole (in anni due mesi sei e giorni cinque) superasse la soglia minima prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis.

    La verifica del superamento della durata ragionevole richiede il confronto tra la durata computabile delle fasi processuali e il termine applicabile; nel caso deciso, il cumulo delle fasi non superava la soglia indicata.

  • art. 4, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Tuttavia le Sezioni Unite del 2019 hanno affermato che ai fini della verifica del termine di decadenza, l’inizio della fase esecutiva entro il termine di sei mesi dalla definitività della fase di cognizione per consentire la valutazione unitaria del ritardo, come affermato nella sentenza n. 9142/2016, deve avvenire nei soli casi in cui il soggetto debitore di un obbligo accertato giudizialmente non coincide con lo Stato.

    Il requisito dell’avvio dell’esecuzione entro sei mesi dalla definitività della cognizione, ai fini della valutazione unitaria per l’azione Pinto, è circoscritto ai casi in cui il debitore non è lo Stato.

  • art. 491 c.p.c.

    Ancora, quanto alla questione dell’inizio del procedimento esecutivo, le Sezioni Unite hanno ribadito che non può che rilevare la data della notifica del pignoramento ai sensi dell’art. 491 c.p.c., come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte – Cass. n. 12690/2017 – non potendo certo riconoscersi alcun valore alla data di notifica del titolo esecutivo e/o del precetto, proprio in relazione alla natura neutra di tali atti rispetto all’inizio della fase esecutiva che va invece collegata alla disposizione processuale presente nel codice di procedura civile appena richiamata.

    Ai fini dell’individuazione dell’inizio della fase esecutiva rileva la notificazione del pignoramento; la notificazione del titolo esecutivo o del precetto non segna l’inizio dell’esecuzione.

  • art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669

    Le Sezioni Unite hanno poi avuto modo di affrontare la questione attinente alla rilevanza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, conv. dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini della durata ragionevole del processo, osservando che detto termine, pur ponendosi in una prospettiva diversa rispetto alla specificità della procedura liquidatoria degli indennizzi per equa riparazione della non ragionevole durata del processo rispetto alle procedure di pagamento degli altri debiti della p.a. (Corte Cost. n. 135/2018) laddove impedisce prima del suo decorso l’azione esecutiva, potrà eventualmente rilevare come ritardo nell’esecuzione, dando luogo all’indennizzo autonomamente richiedibile innanzi alla Corte edu, non potendo in alcun modo produrre un effetto incidente sul tema della ragionevole durata del processo successivamente promosso nè sullo spatium adimplendi che la giurisprudenza nazionale, in modo coerente con quella della Corte Edu, ha riconosciuto allo Stato per l’esecuzione del pagamento dell’indennizzo.

    Il termine di 120 giorni che impedisce temporaneamente l’azione esecutiva non modifica il computo della durata ragionevole del processo Pinto né lo spatium adimplendi riconosciuto allo Stato; l’eventuale ritardo esecutivo può avere rilievo autonomo.

  • art. 91 c.p.c.

    A tale principio si è attenuto il giudice di appello, addossando alla parte soccombente il peso delle spese processuali.

    La condanna alle spese segue la soccombenza, secondo la statuizione ritenuta corretta dalla Corte nel caso concreto.

  • art. 92 c.p.c.

    La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione-cfr., da ultimo, Cass. n. 11329/2019.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non richiede motivazione espressa e non rende, per ciò solo, censurabile in cassazione la condanna alle spese.

  • art. 6, comma 1, quarto periodo, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Quanto all’ulteriore deduzione secondo cui, la liquidazione sarebbe erronea in quanto effettuata sulla base di uno scaglione di valore superiore a quello effettivamente oggetto di causa, atteso che il decreto oggetto di opposizione aveva riconosciuto alla ricorrente una somma di Euro 1.000,00, essendo quindi erroneo il superiore parametro di riferimento al quale si è attenuta la Corte distrettuale, vale richiamare il costante principio di questa Corte secondo cui (Cass. n. 15857/2019) l’art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con D.M. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all’accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell’ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (conf., in relazione alle analoghe previsioni di cui alle tariffe previgenti, Cass. n. 10997/2007).

    Nei giudizi di pagamento, il criterio della somma attribuita alla parte vittoriosa vale quando la domanda è accolta, anche parzialmente; se la domanda è rigettata, il valore della controversia ai fini tariffari corrisponde alla somma domandata.

  • art. 10, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10.

    La Corte ha escluso nel caso concreto i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, richiamando l’art. 10 del D.P.R. n. 115/2002.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Invero come già chiarito dalle Sezioni Unite nelle sette sentenze del 2014, si tratta di un autonomo pregiudizio che, pur risultando protetto dall’art. 6, par. 1 CEDU, riguarda il ritardo nell’esecuzione della decisione favorevole eccedente lo spatium adimplendi di mesi sei e giorni 5 e che è estraneo alla tutela approntata dal rimedio interno introdotto dalla Legge c.d. Pinto, indirizzata inequivocabilmente a riconoscere un indennizzo per i tempi del processo, siano essi collegati al protrarsi irragionevole della fase di cognizione che di quella esecutiva, ma non idoneo, in assenza di un apposito rimedio interno, ad offrire tutela per il diverso ed autonomo pregiudizio sofferto con riguardo al ritardo nell’esecuzione della decisione favorevole.

    La garanzia convenzionale comprende l’esecuzione della decisione, ma il ritardo esecutivo eccedente lo spatium adimplendi è distinto dal pregiudizio per la durata del processo tutelato dal rimedio interno Pinto.

Massime di principio

  • Quando lo Stato è debitore del credito riconosciuto in giudizio, cognizione ed esecuzione sono considerate unitariamente ai fini della tutela per l’irragionevole durata; tuttavia, nel computo del tempo del processo non rientra il periodo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione.
  • L’eventuale ritardo dello Stato nell’adempiere una decisione definitiva, compreso quello rilevante rispetto al termine dilatorio di sei mesi e cinque giorni, costituisce un pregiudizio autonomo rispetto alla durata del processo e non è indennizzabile mediante il rimedio interno previsto dalla legge Pinto.
  • L’inizio della fase esecutiva, ai fini del calcolo della durata processuale, coincide con la notificazione del pignoramento; la notifica del titolo esecutivo o del precetto non è sufficiente.
  • Il termine di 120 giorni che preclude temporaneamente l’esecuzione contro la pubblica amministrazione non incide sul calcolo della durata ragionevole del processo né sullo spatium adimplendi.
  • La compensazione delle spese è una facoltà discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio non richiede una motivazione espressa; la conseguente condanna alle spese non è censurabile in cassazione per la sola assenza di tale motivazione.
  • Ai fini della liquidazione degli onorari nei giudizi di pagamento, se la domanda è rigettata il valore della controversia è commisurato alla somma domandata, non a quella eventualmente riconosciuta in una precedente decisione poi opposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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