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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4716/2020 del 21/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Due soci avevano comunicato nell’ottobre 2008, con lettere raccomandate, il recesso per l’intera partecipazione da una società per azioni la cui durata statutaria era fissata al 31 dicembre 2100. Lo statuto escludeva il recesso in caso di proroga della durata. La società sosteneva che i soci, approvando nel 2004 lo statuto con tale termine e con la clausola di esclusione, avessero rinunciato al recesso e potessero uscire soltanto cedendo le azioni. L’arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna aveva riconosciuto la legittimità del recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 3, c.c.; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2204/2017 pubblicata il 28 settembre 2017, aveva respinto l’impugnazione del lodo proposta dalla società. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione sulle ragioni che consentivano di equiparare una durata statutaria molto lunga a una durata indeterminata; (2) falsa applicazione dell’art. 2437, comma 3, c.c., per avere equiparato le due fattispecie ai fini del recesso ad nutum; (3) falsa applicazione dell’art. 2285, comma 1, c.c., per l’inammissibile applicazione analogica alle società per azioni della disciplina dettata per le società di persone.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo: la motivazione della sentenza d’appello era comprensibile e consentiva di ricostruire l’iter logico, senza integrare una motivazione apparente o un’anomalia motivazionale rilevante. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. Ha affermato che, per una società per azioni, una durata statutaria determinata, anche se particolarmente lunga, non può essere assimilata a una durata indeterminata per riconoscere il recesso ad nutum previsto dall’art. 2437, comma 3, c.c.; tale disposizione consente il recesso soltanto quando la società sia contratta a tempo indeterminato. La Corte ha valorizzato il tenore della norma, la diversa disciplina delle società di persone e di capitali, le esigenze di certezza e la tutela dei creditori, che nella società di capitali fanno affidamento sul solo patrimonio sociale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2437 c.c.

    Pertanto, questa Corte ritiene che non sia possibile assimilare, con riferimento alle società di capitali, e per azioni, in particolare, per quanto interessa nel presente giudizio, ed all’istituto del diritto di recesso del socio, la società contratta per un tempo lungo ad una società contratta a tempo indeterminato, anche in considerazione della eccessiva aleatorietà dell’opposta impostazione, assunta dalla Corte di merito, alla luce delle numerose variabili che dovrebbero essere calcolate nel caso concreto, in mancanza di parametri oggettivi e predeterminati, per valutare quando la durata statutaria legittimi il recesso ad nutum del socio.

    Nelle società per azioni il recesso ad nutum previsto dal comma 3 spetta soltanto se la società è contratta a tempo indeterminato; una durata determinata, ancorché molto lunga, non può essere equiparata a quella indeterminata.

  • art. 2285 c.c.

    Va dato, in proposito, il giusto rilievo alla scelta del legislatore di una diversa disciplina delle ipotesi di recesso ad nutum nelle società di persone, nelle quali, prevalendo l’intuitus personae, esso è previsto per le ipotesi di durata della società sia indeterminata sia pari alla vita di un socio (art. 2285 c.c.), e nelle società di capitali, nelle quali invece il recesso ad nutum è contemplato solo per i casi di società con durata indeterminata, nulla disponendosi per il caso di durata superiore alla vita umana ovvero proiettata in un orizzonte temporale molto lontano.

    La disciplina delle società di persone, che ammette il recesso anche quando la durata coincide con la vita di un socio, non è estensibile analogicamente alle società per azioni, per le quali il recesso ad nutum è previsto solo in caso di durata indeterminata.

  • art. 360 c.p.c.

    Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

    Il vizio di motivazione apparente è rilevante come error in procedendo quando, pur essendo la motivazione materialmente presente, essa non rende percepibili le ragioni della decisione e impedisce il controllo sul ragionamento giudiziale; il motivo è stato escluso nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nelle società per azioni, il recesso ad nutum previsto per la società contratta a tempo indeterminato non è riconoscibile equiparando a tale fattispecie una durata statutaria determinata, anche se particolarmente lunga o eccedente la presumibile vita del socio.
  • La disciplina del recesso propria delle società di persone, che contempla il recesso in caso di durata pari alla vita di un socio, non può essere estesa analogicamente alle società per azioni: la diversità dei regimi e le esigenze di certezza e di tutela dei creditori impongono un’interpretazione restrittiva delle cause di recesso.
  • La motivazione è apparente, con conseguente vizio processuale, quando, pur essendo materialmente presente, non consente di comprendere le ragioni della decisione né di controllare l’iter logico seguito; la mera contestazione della correttezza della motivazione non integra tale vizio se le ragioni sono intelligibili.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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